Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 04 luglio 2014


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 del 17 giugno 2014

DGR n. 104 dell'11 febbraio 2014 di recepimento delle disposizioni applicative regionali di Condizionalità per l'anno 2014. Integrazione allo Standard 4.6 "Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati".

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone una integrazione alla DGR n. 104 dell'11 febbraio 2014 di Condizionalità, riguardo alle disposizioni indicate dallo Standard 4.6 "Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati", prevedendo in alternativa al pascolamento, ove giustificato per motivi ambientali, lo sfalcio almeno biennale, ai sensi di quanto disciplinato negli orientamenti del nuovo Regolamento applicativo del Reg. n. 1307/2013 sui pagamenti diretti.

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il regime di "Condizionalità" in agricoltura è stato istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ne ha ampliato - tra l'altro - l'ambito di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

In base a tale regime, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale.

Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole. Per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, inoltre, gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità, rispettando i requisiti minimi in parola.

A partire dal 1° gennaio 2014 nella Regione del Veneto i vincoli e gli impegni di Condizionalità sono dettagliati nei due allegati (Allegato A e Allegato B) alla DGR n. 104 dell'11 febbraio 2014, i quali riportano la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun Criterio di Gestione Obbligatoria, Norma e Standard, i criteri, le norme, le deroghe e il campo di applicazione.

La struttura dell'Allegato A e dell'Allegato B della DGR n. 104 dell'11 febbraio 2014 deriva, per l'anno 2014, direttamente dal DM 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, tenendo conto di tutte le modifiche normative avvenute con l'approvazione del DM 15414 del 10.12.2013, attraverso cui sono stati modificati gli Atti B9, B11 e lo Standard 5.2 di Condizionalità, nonché dei nuovi regolamenti sulla PAC e sullo Sviluppo Rurale approvati il 17 dicembre 2013, che hanno delineato il nuovo quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020.

Per l'anno 2014, Atti, Norme e Standard di Condizionalità costituiscono "baseline" per:

-    i beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (CE) n. 73/2009;

-    i beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

-    i beneficiari dei pagamenti, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione vigneti, di cui alla vigente OCM vino.

Nel contesto della Condizionalità, ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/2009, è definito "pascolo permanente" il "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; in tale contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno)".

Lo Standard 4.6 di Condizionalità "Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati" dispone, inoltre, che all'interno della codifica di "pascolo permanente", per le superfici foraggere destinate in via esclusiva alla produzione di foraggio e non pascolate, il rispetto degli impegni possa essere garantito da adeguati regimi alternativi al pascolamento, ossia dallo sfalcio effettuato almeno una volta l'anno, in alternativa all'indicazione del carico minimo e massimo di bestiame per ettaro.

Tuttavia, il testo nella versione definitiva della proposta di Regolamento delegato [C(2014) 1476 final dell'11.03.2014] riguardante il regime di sostegno diretto del Reg. (UE) n. 1307/2013, al comma 1 dell'articolo 4 "Quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione", dispone che i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, sono stabiliti dagli Stati membri, secondo la modalità descritta al punto (a) del medesimo comma, in cui si precisa che: "gli Stati Membri richiedono che l'agricoltore svolga almeno un'attività annuale. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno".

Tale concetto è ribadito al successivo articolo 5 delle disposizioni richiamate "Quadro delle attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione", nel quale si afferma che "l'attività minima definita dagli Stati membri da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è almeno un'attività annuale svolta dall'agricoltore. Ove giustificato per motivi di tutela ambientale, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno".

Pertanto, all'interno della codifica di "pascolo permanente", per le superfici destinate in via esclusiva alla produzione di foraggio e non pascolate con una densità minima di bestiame/ettaro, il rispetto dello Standard 4.6 può essere garantito da adeguati regimi alternativi al pascolamento, rappresentati non solo dallo sfalcio almeno annuale, ma anche, in particolari giustificati contesti anche dallo sfalcio almeno biennale; in Veneto ciò trova presupposto con riguardo alle superfici a pascolo permanente ricadenti in aree montane, caratterizzate da un potenziale produttivo molto basso, analogamente a quanto già disposto nell'arco alpino anche dalla Provincia Autonoma di Bolzano con DGR n. 533 del 13 maggio 2014.

Ai fini del rispetto dello Standard 4.6 di Condizionalità viene pertanto riconosciuto come adeguato e alternativo al pascolamento lo sfalcio biennale in zona montana svantaggiata, aspetto che risulta rilevante per poter adeguare gli impegni di Condizionalità ai vincoli ambientali cogenti che caratterizzano tali aree in termini di acclività, altimetria, insolazione, limitata stagione vegetativa e ridotta produttività, cui si accompagnano la tutela congiunta della biodiversità naturaledentro e fuori ai siti designati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Per questo motivo, nell'Allegato A del presente provvedimento viene integrata la formulazione dello Standard 4.6 di Condizionalità, che prevede, come regime alternativo al pascolamento, oltre lo sfalcio annuale, anche lo sfalcio effettuato almeno biennale per le superfici ricadenti in via esclusiva in aree montane designate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE e smi, in considerazione dei motivi di tutela ambientale che le individuano aree montane a svantaggio naturale ai sensi dell'art. 31 del Reg. n. 1305/2013.

Rimangono confermate tutte le restanti disposizioni applicative riguardo la Condizionalità contenute nella DGR n. 104 dell'11 febbraio 2014, che continuano a mantenere validità dal 1° gennaio 2014, poiché non caratterizzate da modifiche normative nell'anno 2014.

Richiamato che la Regione del Veneto ha già recepito con DGR n. 104/2014 le disposizioni in materia di Condizionalità, rendendole applicative per il corrente anno solare, si rende necessario integrarle con riferimento esclusivo allo Standard 4.6, ai sensi di quanto definito nell'Allegato A del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e le sue successive modifiche e integrazioni, che sostituisce il Regolamento n. 1782/2003 e che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 smi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 smi della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e smi, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della Condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) n. 1975/2006;

VISTO il DM del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e in particolare l'articolo 5, che detta disposizioni sull'applicazione della Condizionalità e le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2015;

VISTO il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" così come integrato dal successivo DM 13 maggio 2011, n. 10346, dal DM 27417 del 22 dicembre 2011 e dal DM 15414 del 10 dicembre 2013;

VISTA la DGR n. 104 dell'11 febbraio 2014 che fornisce disposizioni regionali applicative per l'anno 2014 in materia di Condizionalità;

PRESO ATTO che gli articoli 4 e 5 del testo nella versione definitiva della proposta di Regolamento delegato sui pagamenti diretti [C(2014) 1476 final dell'11.03.2014] riconoscono anche attività di sfalcio biennale da realizzare ogni secondo anno, ove giustificato per motivi di tutela ambientale, al fine di rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 533 (BUR n. 21/I-II del 17.5.2014) della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige che, definendo gli impegni di Condizionalità per l'anno 2014, integra lo Standard 4.6 con le motivazioni permesse dalla proposta di Regolamento delegato C(2014) 1476 final;

PRESO ATTO che, ai sensi della DGR n. 104/2014 lo Standard 4.6 di Condizionalità "Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati" prevede per le superfici foraggere destinate in via esclusiva alla produzione di foraggio e non pascolate, lo sfalcio almeno una volta l'anno, in alternativa al pascolamento;

DATO ATTO che rimangono confermate tutte le restanti disposizioni applicative riguardo la Condizionalità contenute nella DGR n. 104 dell'11 febbraio 2014;

delibera

1.    di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.    di integrare il testo dell'Allegato B alla DGR n. 104/2014 relativamente lo Standard 4.6 con la seguente frase, da inserire prima del sottoparagrafo "Deroghe": "Per le superfici a pascolo permanente ricadenti in "aree montane", ai sensi della Direttiva 268/75/CEE e smi, con un potenziale produttivo molto basso (a causa di altitudine, pendenza, tipo di suolo, disponibilità di acqua, esposizione al sole, ecc.), non pascolate, ma destinate in via esclusiva alla produzione di foraggio, il rispetto del presente Standard è garantito da adeguati regimi alternativi al pascolamento, ossia dallo sfalcio effettuato almeno biennale";

3.    di approvare nell'Allegato A al presente provvedimento il testo coordinato dello Standard 4.6 "Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati" di Condizionalità contenente la formulazione aggiornata delle disposizioni valevoli per il 2014; tale Allegato A annulla e sostituisce il testo dello Standard 4.6 della DGR n. 104 dell'11 febbraio 2014;

4.    di confermare che tutti gli Atti, Norme e Standard non soggetti a modifica con il presente provvedimento, rimangono vigenti per l'anno 2014 nei contenuti delle disposizioni già approvate con DGR n. 104 dell'11 febbraio 2014;

5.    di inviare per competenza il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nonché all'Organismo Pagatore regionale Avepa;

6.    di dare opportuna informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale, affinché possano disporne anche ai fini della massima diffusione presso gli operatori agricoli;

7.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.    di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

9.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1006_AllegatoA_277098.pdf

Torna indietro