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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 04 luglio 2014


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1012 del 17 giugno 2014

Linee guida per la formazione e l'addestramento del "Sistema regionale di protezione civile".

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento si pone come obiettivo la definizione di linee guida regionali per la formazione e l'addestramento di quanti operano nel settore della protezione civile sulla base della rilevazione periodica del fabbisogno formativo delle componenti sia istituzionali che volontaristiche di tale specifico settore.

L'Assessore Daniele Stival, riferisce quanto segue.

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" individua le competenze degli Enti locali in materia di Protezione Civile, competenze che vengono precisate e ampliate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il citato decreto ridefinisce l'assetto della Protezione Civile e afferma con rinnovato vigore il ruolo regionale definendo le modalità di partecipazione della Regione al "Sistema Nazionale di Protezione Civile".

La legge regionale di recepimento delle norme del decreto sopraindicato - Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 - all'art. 104, stabilisce, tra l'altro, che la Giunta regionale, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, individui gli indirizzi ed i criteri per l'organizzazione, la formazione nonché per l'utilizzo diretto o da parte degli enti locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile. La Giunta regionale, promuove, altresì, direttamente o attraverso il "Centro regionale di studio e formazione per la previsione in materia di protezione civile in Longarone", alla cui costituzione aderisce con legge regionale 26 gennaio 1994, n.5, oppure con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la formazione di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso, nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di protezione civile.

La citata Legge regionale, all'art. 107, attribuisce alle Province, anche in collaborazione con comuni e comunità montane, la formazione del volontariato e l'informazione della popolazione, nel rispetto delle direttive regionali.

Con la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 di modifica della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 vengono esplicitate inoltre, le singole attività di prevenzione volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi e, per la prima volta, si parla chiaramente anche di formazione, diffusione della conoscenza di protezione civile e informazione alla popolazione.

E' consolidato infatti che, formare tutti coloro che operano nel campo della protezione civile, sia la componente istituzionale che il volontariato, ed informare quanti devono "convivere" con particolari situazioni di rischio, è alla base di una sistematica ed efficace azione di previsione e prevenzione in tale settore. Anche i recenti eventi in cui è stata impegnata la Regione confermano che l'efficacia di un'azione in emergenza è somma di pianificazione, programmazione e di preparazione delle forze impiegate.

Per tali motivazioni la Regione ritiene che la formazione e l'addestramento continui di quanti operano nel Sistema regionale di Protezione Civile siano attività di primaria importanza per la creazione di una specifica cultura di protezione civile.

Come previsto dalla Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 - all'art. 104, la Regione in questi anni si è avvalsa, oltre che della competenza della Province e di altri Enti istituzionali, anche dell'apporto del Centro Regionale di studio e formazione per la previsione in materia di protezione civile, a cui la Regione aderisce ai sensi della Legge Regionale 5/1994.

Come previsto dalla normativa richiamata, al Centro sono state in questi anni assegnate funzioni volte all'organizzazione ed alla gestione dei corsi di formazione, sulla base delle Linee Guida approvate dalla Regione con precedenti deliberazioni di giunta.

L'evoluzione normativa del settore della protezione civile, dettata dall'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e dall'emanazione della Legge 100/2012 di modifica alla Legge 225/1992, e le esperienze fin'ora conseguite grazie anche alla collaborazione del Centro di Longarone che ha da sempre rappresentato un importante realtà formativa, sia per la Regione che per le Amministrazioni Provinciali, rendono necessario l'aggiornamento delle Direttive regionali vigenti per la formazione in materia di protezione civile di cui alle DGR n. 2086/2001, 3882/2003, 2979/2006, 4443/2007, 2482/2009 e 1624/2013.

Al fine di uniformare le attività formative la Regione ha svolto, unitamente alle Province un'attenta analisi dei fabbisogni formativi fino ad oggi evidenziato dal sistema regionale di protezione civile, delineando una serie di percorsi formativi che intendono favorire, da un lato una più capillare azione formativa di base sul territorio, dall'altro definire percorsi formativi specialistici standardizzati.

Il documento finale di questa attività di analisi è stato condiviso con il volontariato di protezione civile e con lo stesso Centro Regionale, accogliendo parte delle osservazioni pervenute.

Si propone quindi l'adozione di nuove Linee guida per la formazione e l'addestramento del Sistema regionale di protezione civile, di cui all'Allegato A, che sostituiranno le vigenti direttive approvate con precedenti delibere regionali.

Le novità principali introdotte dalle citate Linee guida sono rappresentate da una procedura periodica di rilevazione dei fabbisogni formativi del Sistema regionale di protezione civile, resasi necessaria per apprendere le molteplici esigenze formative dei volontari e dei soggetti istituzionali e per dare risposte mirate a tali necessità.

Al fine di avviare tale analisi si propone di avvalersi della Commissione già costituita con DGR 1237 del 25 giugno 2012 a tale scopo modificata nella sua composizione e nei suoi compiti.

Nello specifico, la Commissione sarà composta da:

  • il Direttore regionale della competente struttura di protezione civile, o suo delegato, in qualità di Presidente della Commissione;
  • un dipendente della struttura regionale di protezione civile, quale relatore tecnico della Commissione;
  • tre funzionari delle Province del Veneto individuati dall'Unione delle Province Venete;
  • tre rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato individuati dal Tavolo di Coordinamento del Volontariato, istituito con DGR n. 429/2010;
  • un rappresentante del Centro Regionale Veneto di Protezione Civile.

Nel caso in cui se ne ravveda la necessità la Commissione potrà essere integrata da esperti in specifiche materie. La nomina dei componenti della Commissione verrà effettuata con Decreto del Direttore della Sezione Regionale Protezione Civile e rimarrà valida per due anni.

La composizione della Commissione, in particolare modo per ciò che concerne il numero dei funzionari delle Province ha tenuto conto della necessità, prospettata dalle stesse Province, di garantire nell'arco di una legislatura un'adeguata rotazione tra tutte le Amministrazioni provinciali.

In riferimento alle competenze, alla Commissione vengono assegnati i seguenti ulteriori compiti:

  • predisposizione degli strumenti di rilevazione dei bisogni formativi del sistema regionale di protezione civile;
  • analisi dei fabbisogni formativi;
  • predisposizione di eventuali corsi, anche sperimentali, di cui si dovessero evidenziare la necessità, non previsti nelle presenti direttive;
  • valutazione dei curriculum vitae dei volontari richiedenti l'iscrizione a corsi, ove previsto come requisito di accesso.

Stante la necessità di una formazione omogenea del Sistema regionale di protezione civile, nel provvedimento, Allegato A, vengono indicati di conseguenza una serie di parametri a cui fare riferimento nell'organizzazione e nella realizzazione dei percorsi formativi.

In particolare, si è resa necessaria l'individuazione di "criteri minimi per il riconoscimento delle attività formative" a cui gli Enti o le Organizzazioni di Volontariato dovranno attenersi per l'approvazione da parte della struttura regionale di protezione civile dei corsi di formazione che intendono svolgere.

Specifico interesse è stato poi rivolto all'attività di addestramento interno, il cui svolgimento si ritiene fondamentale venga predisposto direttamente dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per assicurare che i volontari siano in grado di utilizzare correttamente e in sicurezza le attrezzature e i mezzi in dotazione. Per tali ragioni viene quindi individuata una determinata procedura per lo svolgimento di tale attività.

Si è ritenuto inoltre necessario disciplinare i principali percorsi formativi rivolti sia ai volontari di protezione civile che ai soggetti istituzionali e per i quali sono stati identificati requisiti di accesso, contenuti e durata.

Viene altresì prevista la realizzazione di una specifica procedura per il riconoscimento ai volontari che risultano iscritti nelle Organizzazioni antecedentemente all'emanazione delle prime linee guida in materia di protezione civile e di cui alla DGR n. 2086/2001, della competenza acquisita in questi anni. Tale scelta deriva dalla necessità di sopperire alla problematica dei volontari con comprovata esperienza pluriennale che risultano aver svolto corsi avanzati ma che non hanno ancora frequentato il corso Base di protezione civile.

Al fine di evitare l'insorgere di problematiche relative alla realizzazione di attività formative già programmate dai vari Enti, si propone che le citate Linee guida entrino in vigore a decorrere dal 01/01/2015 riconoscendo i percorsi didattici già calendarizzati e predisposti secondo le direttive regionali previgenti.

Eventuali percorsi formativi già avviati, non ricompresi nelle precedenti direttive regionali, si ritiene potranno essere oggetto di riconoscimento da parte dell'Amministrazione regionale se conformi alle Linee guida e previa presentazione, da parte degli Enti organizzatori di specifica istanza, secondo quanto previsto dai "criteri minimi per il riconoscimento dell'attività formativa" di cui all'Allegato A.

Eventuali variazioni ai programmi formativi, riportati nel citato Allegato, verranno apportate con Decreto del Direttore della competente struttura regionale in materia di protezione civile, esclusivamente per i necessari adeguamenti a seguito di modifiche normative, adozione di procedure, software o Protocolli operativi nazionali o regionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 24.02.1992, n. 225 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012;

VISTA la L.R. 27.11.1984, n. 58 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 26.01.1994, n. 5;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la L.R. 12.01.2009, n. 2;

VISTA la DGR n. 2086/2001;

VISTA la DGR n. 3882/2003;

VISTA la DGR n. 2979/2006;

VISTA la DGR n. 4443/2007;

VISTA la DGR n. 2482/2009;

VISTA la DGR n. 1624/2013

VISTO l'art. 2 co. 2 lettera o della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1.   di considerare le premesse al presente dispositivo quale parte integrante del provvedimento;

2.   di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, "Le linee guida per la formazione e l'addestramento in materia di Protezione Civile" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.   di dare atto che il presente provvedimento sostituisce le precedenti direttive in materia di formazione del Sistema di protezione civile: DGR n. 2086/2001, 3882/2003, 2979/2006, 4443/2007, 2482/2009 e 1624/2013.

4.   di modificare la composizione e le competenze della Commissione di cui alla DGR 1237 del 25 giugno 2012, come riportato in allegato,

5.   di incaricare il Direttore della Sezione Protezione Civile della adozione con proprio decreto delle modifiche ai programmi formativi che si rendessero necessarie esclusivamente a seguito di mutamenti normativi, adozione di procedure, software o Protocolli operativi nazionali o regionali;

6.   di dare atto che le Linee Guida approvate con il presente provvedimento entrano in vigore a decorrere dal 01/01/2015, fatti salvi eventuali percorsi formativi già programmati come meglio specificato in premessa;

7.   di incaricare la Sezione Protezione Civile dell'esecuzione del presente atto;

8.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1012_AllegatoA_277094.pdf

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