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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 63 del 27 giugno 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 999 del 17 giugno 2014

Interventi urgenti di ammodernamento e di ripristino dei rifugi alpini siti nel territorio della Regione Veneto danneggiati dagli eventi calamitosi invernali 2013-2014. Approvazione bando pubblico per la concessione di contributi ai rifugi alpini. Legge regionale 14 giugno 2013, n.11, art. 27, comma 2, lett. e). Legge finanziaria regionale 2 aprile 2014, n. 11, art. 18.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione vengono approvati i criteri e le modalità per la concessione, nell'esercizio finanziario 2014, di contributi in conto capitale per interventi di manutenzione straordinaria a strutture ed impianti relativi ai rifugi alpini, danneggiati dagli eventi calamitosi invernali 2013-2014, nonché per l'ammodernamento e la riqualificazione della loro attività ricettiva.

L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

Nella stagione invernale 2013/2014, nell'area montana veneta, e con particolare intensità nel territorio della provincia di Belluno, si sono registrate ripetute eccezionali precipitazioni nevose, che hanno prodotto notevoli danni a strutture varie, alle infrastrutture al servizio delle piste da sci e alla viabilità.

Fra i danni alle infrastrutture e alle strutture ricettive nelle aree di alta montagna, segnalati alla Regione del Veneto da numerosi soggetti pubblici e privati, tra i quali anche il Club Alpino Italiano, sono da considerare di particolare gravità ed importanza quelli subiti dai rifugi alpini, particolarmente esposti a tale situazione di disagio in relazione alle loro caratteristiche e alla loro ubicazione altimetrica e orografica.

Proprio in relazione alla necessità di garantire la possibilità di ripristino di tali strutture, e la loro piena funzionalità e disponibilità, strategica per l'offerta turistica della montagna veneta, con l'art. 18 "Opere urgenti a seguito degli eventi calamitosi avvenuti nei primi mesi dell'anno 2014" della legge finanziaria regionale 2 aprile 2014 n. 11, ed in particolare con il comma 1, lett. e ) è stata autorizzata la realizzazione di specifici interventi "per ripristinare i danni subiti dai rifugi alpini e dalle strutture turistiche, nonché per realizzare opere a protezione delle stesse".

In relazione a tale previsione di legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, al capitolo n. 102116 " Eventi calamitosi gennaio-febbraio 2014 - Contributi per il ripristino dei danni subiti dai rifugi alpini e dalle strutture turistiche e realizzazione di opere di protezione " - upb U0076 è stato previsto uno stanziamento complessivo di euro 2.000.000,00 per realizzare gli interventi di cui all'articolo 18 comma 1 lett. e) delle legge finanziaria.

Si ritiene pertanto necessario, con la presente deliberazione, destinare quota parte di tale importo per assicurare la possibilità di realizzare i lavori urgenti a favore dei rifugi alpini e permetterne l'apertura per la corrente stagione estiva, nonché favorire gli interventi volti alla riattivazione e al miglioramento dell'attività ricettiva, sotto il profilo della sostenibilità, della qualità e della sicurezza.

Con il presente provvedimento, in applicazione a quanto previsto dall'art. 18 - comma 1 lettera e) della legge finanziaria regionale 2 aprile 2014 n. 11, si prevede pertanto la concessione di contributi in conto capitale, per interventi a favore di rifugi alpini siti nel territorio della Regione del Veneto, finalizzati a riqualificare l'offerta turistica di alta montagna, attraverso il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali precipitazioni nevose avvenute nella stagione invernale 2013-2014, e la realizzazione di interventi volti alla riattivazione e al miglioramento dell'attività ricettiva.

A tal fine si propone l'approvazione di uno specifico bando rivolto ai proprietari o ai concessionari da enti pubblici di rifugi alpini siti nel territorio della Regione Veneto, così come definiti dall'articolo 27, lettera e) della L.R. 14 giugno 2013 n.11.

In relazione alla portata dell'intervento e alla neccessità di assicurare complessivamente una equilibrata realizzazione degli interventi previsti dal comma 1, lett. e ) della legge finanziaria regionale 2 aprile 2014 n. 11, si prevede di mettere a bando con il presente provvedimento l' importo complessivo massimo di contributo di 600.000,00 euro, secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato A al presente atto, nel quale vengono individuati, in particolare, i possibili beneficiari e l'oggetto del contributo, l'individuazione dei termini, dei criteri e delle modalità per la presentazione delle relative domande di contributo, nonchè i criteri di priorità per l'erogazione degli aiuti, in relazione alle finalità della legge.

Con l'Allegato B al presente provvedimento si definisce inoltre il modello di domanda recante anche, per semplificazione, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà ai sensi delle vigenti norme in materia. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I previsti contributi sono concessi in conto capitale, nella misura del settanta per cento della spesa ammissibile. Non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo pubblico per i medesimi interventi, o con istanze definite o in corso di definizione per altre agevolazioni e al fine di garantire la compatibilità di tali contributi con la normativa comunitaria, i soggetti beneficiari dovranno rispettare i limiti fissati dal regime sugli aiuti "de minimis", previsti dal Regolamento (CE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 (massimo di 200.000,00 euro nell'ultimo triennio).

Per quanto riguarda la spesa ammissibile a contributo, è stato definito un importo massimo previsto pari a 80.000,00 euro e un importo minimo previsto pari a 10.000,00 euro.

La gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento viene proposta a carico della Sezione Economia e Sviluppo Montano.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n.11, art. 27, comma 2, lett. e), "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n.11, art.18., " Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014".

VISTO il Regolamento (CE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013.

VISTO il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con L.R. 2 aprile 2014, n. 12.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 15 aprile 2014 "Direttive per la gestione del bilancio 2014".

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione e più precisamente l'art. 4 e l'art. 28, comma 2 relativamente ai compiti e responsabilità di gestione spettanti al Dirigente.

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012,
n. 1 "Statuto del Veneto".

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 12/2/1997 "Applicazione Legge Regionale n. 1/97. Modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti".

delibera

  1. Di prevedere, in applicazione del comma 1, lett. e dell'art. 18 "Opere urgenti a seguito degli eventi calamitosi avvenuti nei primi mesi dell'anno 2014" della legge finanziaria regionale 2 aprile 2014 n. 11, la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi a favore dei rifugi alpini siti nel territorio regionale, come definiti e classificati dall'art. 27, comma 2, lett. e) della L. R. 14 giugno 2013 n. 11, finalizzati al ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate nonchè alla riattivazione e al miglioramento dell'attività ricettiva, sotto il profilo della sostenibilità, della qualità e della sicurezza.
  1. Di approvare il bando per la concessione di contributi di cui al comma 1, nell'Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante, nel quale vengono individuati i possibili beneficiari, gli interventi e le spese ammissibili, i livelli di aiuto, i termini e le modalità per la presentazione delle relative domande di contributo, nonchè i criteri di priorità per l'erogazione degli aiuti, in relazione alle finalità della legge.
  1. Di approvare il modello di domanda di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  1. Di determinare in euro 600.000,00 l'importo massimo di spesa messo a bando, al cui impegno provvederà con propri atti il direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. U102118 - upb U0076 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 "Eventi calamitosi gennaio - febbraio 2014 - Contributi per il ripristino dei danni subiti dai rifugi alpini e dalle strutture turistiche e realizzazione di opere di protezione".
  1. Di incaricare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano degli atti necessari alla gestione, tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la possibilità di apportare marginali modificazioni del modello di domanda che non ne alteri i contenuti approvati;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
  1. Di pubblicare il presente bando sul sito
    www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/turismo-alta-montagna.
  1. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

999_AllegatoA_276730.pdf
999_AllegatoB_276730.pdf

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