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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 04 luglio 2014


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 994 del 17 giugno 2014

Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie per l'utilizzo delle acque minerali e termali. L.R.40/1989. Precisazioni.

Note per la trasparenza

Si precisano le procedure previste dalla L.R. 40/89 per il rilascio dei permessi di ricerca e il rilascio e/o rinnovo delle concessioni minerarie per l'utilizzo delle acque minerali e termali, conferendo alle procedure stesse, in armonia con i principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento, il profilo di evidenza pubblica.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue:

Con L.R. 10 ottobre 1989, n. 40, la Regione disciplina la ricerca, coltivazione e l'utilizzo delle risorse idrotermominerali, distinte in acque minerali per imbottigliamento e acque termali ad uso curativo.

Con la suddetta legge regionale è individuato, tra l'altro, l'iter amministrativo per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie e per il rinnovo di quest'ultime. In particolare il comma 3 dell'articolo 32 della legge stabilisce che alla scadenza del termine di concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima e abbia eseguito interamente il programma di coltivazione assolvendo a tutti gli altri obblighi conseguenti, ha titolo per il rinnovo della concessione.

Ora, tale previsione non appare coerente con i più attuali principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, che prevedono una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, il cui mancato rispetto potrebbe portare all'insorgere di procedure di infrazione.

Al riguardo va segnalata la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 873, del 13 febbraio 2013 con la quale, con riferimento al rinnovo di concessione di acque termali, si è affermato che la mancanza di una procedura competitiva circa l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico, come per l'appunto una concessione mineraria di acque termali, introduce una barriera all'ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione e alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento. Sempre secondo tale sentenza, la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto sottrarrebbe un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato e quindi non è possibile procedere in via automatica al rinnovo o alla proroga dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica.

Invero, la L.R. 10 ottobre 1989, n.40 già prevede procedure di pubblicità volte a far conoscere l'iniziativa promossa, sia nel caso di permesso di ricerca sia nel caso di concessione, e a fornire indicazioni per la successiva selezione tra eventuali domande in concorrenza, il cui procedimento già risponde sostanzialmente ai principi generali sopra richiamati.

Tuttavia si ritiene opportuno, limitatamente al settore delle acque minerali e termali, operare affinché il comportamento degli uffici regionali sia maggiormente allineato ai principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento, precisando e integrando le procedure già definite dalla L.R. 40/89 e ciò allo scopo primario di assegnare alle procedure vigenti i requisiti di evidenza pubblica richiesti dalla normativa comunitaria, in particolare per quanto attiene ai rinnovi delle concessioni di acque minerali e termali.

E' quindi opportuno stabilire quanto segue.

L'avviso della domanda di permesso di ricerca e della domanda di rilascio della concessione mineraria per l'utilizzo delle acque minerali e termali e/o di nuova assegnazione a seguito del termine della sua durata, dovrà essere pubblicato sul BUR e all'albo pretorio del Comune interessato (artt. 26 e 27 della LR 40/89). L'avviso in particolare deve precisare le caratteristiche principali del progetto di utilizzo della risorsa.

A seguito della pubblicazione chiunque sia interessato può presentare alla Regione osservazioni o opposizioni, ovvero domanda in concorrenza. Verificata l'ammissibilità delle domande in concorrenza presentate si procederà alle nuove pubblicazioni a seguito delle quali chiunque sia interessato potrà presentare, unicamente sulle domande in concorrenza, osservazioni o opposizioni, concludendo così la procedura di evidenza pubblica.

La Sezione regionale competente, su conforme parere della CTRAE, con proprio decreto risolve le osservazioni e opposizioni e definisce la preferenza tra le varie domande in concorrenza. Quindi comunica a tutti gli interessati l'esito della concorrenza, inoltre comunica all'interessato a cui è stata accordata la preferenza, la continuazione del procedimento, invitandolo a presentare gli eventuali ulteriori documenti necessari per la prosecuzione dell'iter.

Per l'esame e la scelta tra domande concorrenti, posto che non possono essere considerati criteri che comportino una lesione della parità di trattamento quali la preferenza a chi ha effettuato la ricerca e agli Enti locali, l'idoneità tecnico-economica della proposta formulata in concorrenza (art. 8 della L.R. 40/89) deve essere valutata in relazione sia al soggetto richiedente sia al progetto di coltivazione, con particolare riguardo all'immediatezza dell'utilizzo prospettato, agli effetti dell'intervento per quanto attiene la tutela ambientale e alla corretta gestione della risorsa. La Sezione regionale competente, con proprio provvedimento, potrà meglio dettagliare le modalità di applicazione di detti criteri.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA le LL.R. 10 ottobre 1989, n.40 e 16 agosto 2002, n.22;

VISTA la direttiva 2006/123/CE;

VISTA la L. 241/1990;

VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.   di approvare le disposizioni di cui in premessa, per lo svolgimento delle procedure amministrative a carico delle domande di permesso di ricerca e di rilascio e/o nuova assegnazione delle concessioni minerarie per l'utilizzo delle acque minerali e termali di cui alla L.R. 40/1989;

2.   di dare atto che Sezione regionale competente, con proprio provvedimento, potrà meglio dettagliare le modalità di applicazione dei criteri per la soluzione delle concorrenze;

3.   di dare atto che le previsioni di cui alla L.R. 40/1989 unitamente alle disposizioni di cui al presente atto, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento per l'uso delle risorse idrotermominerali;

4.   di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto;

5.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.   di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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