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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 64 del 01 luglio 2014


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 834 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno Socio Sanitario, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Giovanni Paolo II", con sede in via Del Donatore n. 3 - Nove (VI), gestito dal Comune di Nove, con sede in P.zza G. De Fabris, n.4, - Nove (VI).

Note per la trasparenza

Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Diurno Socio Sanitario, rivolto a persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua il Comune di Nove quale soggetto gestore dello stesso.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 14/02/2013, prot. n. 62923, e relazione dell'Azienda ULSS n. 3, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/03/2014, con prot. n. 106265.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Diurno Socio Sanitario, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Giovanni Paolo II", con sede in via Del Donatore n, 3 - Nove (VI), è stato autorizzato all'esercizio, per la capacità ricettiva di 24 posti letto, rispettivamente con DDDR n. 63 del 29/04/2008, n. 114 del 25/03/2013 e n. 365 del 3/10/2013, confermando quale ente gestore il Comune di Nove (VI).

Con DGR n. 551 del 2/03/2010 il suddetto Comune è stato accreditato, per il Centro Diurno stesso e per la medesima capacità ricettiva autorizzata, stabilendo che in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale vengano verificati i miglioramenti apportati al requisito CD-ANZ.AC.4.7 - "E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalla normativa vigente".

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 14/02/2013, prot. n. 62923, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 27/11/2013, prot. n. 517517, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 3 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 3, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 24/02/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 11/03/2014, prot. n. 106265, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati al requisito CD-ANZ.AC.4.7, come richiesto dalla DGR 551 del 2/03/2010.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 3, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n.141 del 28/06/2011 e successivi Decreti n. 252 del 17/10/2011, n. 187 del 2/07/2012 e n 442 del 13/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento all' istituzionale al Centro Diurno Socio Sanitario "Giovanni Paolo II", con sede in via Del Donatore n, 3 - Nove (VI), gestito dal Comune di Nove, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-            Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-            Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

-            Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

-            Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

-            Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

-            Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

-            Vista la DGR n. 551 del 2/03/2010;

-            Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

-            Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

-            Visti i DDDR n. 63 del 29/04/2008, n. 114 del 25/03/2013 e n. 365 del 3/10/2013

delibera

1.       di rinnovare l'accreditamento, per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 551 del 2/03/2010, per garantire la necessaria continuità, al Centro Diurno Socio Sanitario, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Giovanni Paolo II", con sede in via Del Donatore n. 3 - Nove (VI) - gestito dal Comune di Nove (VI) - per la capacità ricettiva di n. 24 posti;

2.       di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3.       di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4.       di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5.       di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 3, al Comune di Nove (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 3, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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