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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 64 del 01 luglio 2014


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 828 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi "Istituto delle Poverelle Istituto Palazzolo", rivolto a persone anziane non autosufficienti, con sede in Via Capitano Alessio, n. 9 - Rosà (VI).

Note per la trasparenza

Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane, in oggetto indicato.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 14/01/2013, prot. n. 12302, e relazione dell'Azienda ULSS n. 3, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 6/02/2014, con prot. n. 53840.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi "Istituto delle Poverelle Istituto Palazzolo", rivolto a persone anziane non autosufficienti, con sede in Via Capitano Alessio, n. 9. - Rosà (VI).è stato autorizzato all'esercizio con DDR n. 102 del 1/04/2009, e rinnovato all'esercizio con DDR della Sezione non autosufficienza n. 1 del 3/04/2014 per la capacità ricettiva di n. 37 posti:

  • n. 10 posti di primo livello assistenziale per persone anziane religiose;
  • n. 27 posti di primo livello assistenziale per persone anziane.

Con DGR n. 1786 del 03/07/2010, sulla base della programmazione regionale e locale allora vigente, il Centro di Servizi in questione era stato accreditato per 10 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di I livello assistenziale e 6 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 14/01/2013, prot. n. 12302, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 28/11/2013, prot. n. 518033, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 3 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 3, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 30/01/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 6/02/2014, prot. n. 53840, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 3, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 141 del 28/06/2011 e successivi Decreti n. 252 del 17/10/2011, n. 187 del 02/07/2012 e n. 442 del 13/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento al Centro Servizi "Istituto delle Poverelle Istituto Palazzolo", rivolto a persone anziane non autosufficienti, con sede in Via Capitano Alessio, n. 9 - Rosà (VI), per n. 10 posti di primo livello assistenziale per persone anziane religiosi e i 6 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, e di integrare l'accreditamento con 21 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, secondo la nuova programmazione regionale e locale.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-            Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-            Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

-            Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

-            Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

-            Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

-            Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

-            Vista la DGR n. 1736 del 06/07/2010;

-            Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

-            Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

-            Visto il DDR n. 102 del 01/04/2009;

-            Visto il DDR n. 1 del 3/04/2014

delibera

1.    di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 1786 del 06/07/2010, per garantire la necessaria continuità, al Centro Servizi "Istituto delle Poverelle Istituto Palazzolo", rivolto a persone anziane non autosufficienti, con sede in Via Capitano Alessio, n. 9 - Rosà (VI) per:

  • n. 10 posti di primo livello assistenziale per persone anziane religiose,
  • n. 6 posti di primo livello assistenziale per persone anziane;

2.    di integrare l'accreditamento, dalla data del presente provvedimento, sulla base della nuova programmazione regionale e locale, per ulteriori n. 21 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

3.    i dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4.    di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5.    di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6.    di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 3, al Comune di Rosà (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 3, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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