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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 66 del 08 luglio 2014


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 926 del 10 giugno 2014

Ditta Industria Ghiaia di Sartor Giovanni & C. s.n.c.. Autorizzazione a ampliare il cantiere estrattivo MERLO 1° della cava di ghiaia e sabbia denominata "CASE BIANCHE - MERLO 1°" e sita in Comune di Istrana (TV). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).

Note per la trasparenza

Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ditta Industria Ghiaia di Sartor Giovanni & C. s.n.c. per ampliare il cantiere di scavo MERLO 1° appartenente alla cava di ghiaia denominata "CASE BIANCHE - MERLO 1°", in Comune di Istrana (TV).

Istanza ditta prot. n. 444768/57.02 del 07.08.2007
Parere C.T.P.A.C. di Treviso prot. n. 76540/5702 del 11.02.2009
Richiesta chiarimenti a Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio prot. n. 166102 del 18.04.2013
Risposta Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio prot. n. 230608 del 30.05.2013
Decreto n. 147 del 25.11.2013 di determinazione della superficie della z.t.o. E in Comune di Istrana prot. n. 517878 del 28.11.2013
Parere C.T.R.A.E. in data 02.12.2013
Richiesta integrazioni con nota n. 566476 del 24.12.2014
Nota della ditta in data 20.02.2014 con produzione di integrazioni.

L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La ditta Industria Ghiaia di Sartor Giovanni & C. s.n.c., con domanda in data 06.08.2007, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione a ampliare il cantiere di scavo "MERLO 1°" della cava di ghiaia e sabbiadenominata "CASE BIANCHE - MERLO 1°" e sita in Comune di Istrana (TV).

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Istrana a partire dal 20.08.2007 e, successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.

Il Comune di Istrana non ha fatto pervenire alcun parere sulla domanda in questione.

Con nota n. 584572/57.02 del 19.10.2008, pervenuta al Presidente della CTPAC di Treviso il 23.10.2007, è stato chiesto il previsto parere della CTPAC.

L'Amministrazione provinciale di Treviso, con nota n. 11631 in data 03.02.2009, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 08.01.2009, ha espresso parere favorevole sulle domande di ampliamento del cantiere di scavo "MERLO 1°" con le seguenti condizioni e prescrizioni:

1.    venga verificata da parte della Regione, l'ammissibilità del progetto ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/82, rispetto all'interpretazione del limite di escavazione del 3% o del 4%, essendo stato interessato il territorio comunale dalla compresenza di escavazioni di ghiaia ed argilla;

2.    venga verificata, altresì, l'applicabilità della deroga a quanto disposto dall'art. 44, lettera g) della L.R. 44/82 in relazione anche a quanto argomentato dalla C.T.R.A.E. nelle sedute del 15/12/1997 e 11/10/1999;

3.    si conviene sull'opportunità che siano concordate con il Comune in sede di stipula della convenzione integrativa, le modalità sul riutilizzo dell'area di cava, ad avvenuta ricomposizione ambientale.

Per quanto attiene alla verifica di cui al punto 1 del parere della C.T.P.A.C. si rileva che la quota della superficie agricola comunale utilizzabile ai fini dell'attività estrattiva, ai sensi degli artt. 13 e 44 della L.R. 44/82, è pari al 3%, come risulta dalla rilevazione del Servizio Geologia, assunta quale analisi a corredo del P.R.A.C. adottato e fatto proprio con D.G.R. n. 3121 del 23.10.2003 dalla Giunta Regionale. Detta analisi, infatti, non ha riscontrato la compresenza dei due materiali sabbia-ghiaia e argilla, poiché l'estensione all'interno del territorio comunale della copertura alluvionale costituita da materiali a matrice fine (argillosi-limosi), risulta non significativa, pur segnalando che in passato è stata coltivata una cava di argilla, estinta con D.G.R. n. 3629 del 27.06.1984.

Peraltro, si consideri che, in ottemperanza delle intervenute norme di cui al comma 2 dell'art. 34 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e all'art. 6 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, relativamente alla ghiaia, per il computo della parte di territorio comunale occupabile per attività estrattive, di cui all'articolo 13 - prima alinea - della L.R. 44/82, vanno conteggiate anche le aree di scavo delle cave autorizzate a partire dall'entrata in vigore della L.R. 36/75 ancorché ricomposte o estinte.

Inizialmente quindi, nel corso del primo esame della domanda, nel computo della superficie destinabile a cava era stata ricompresa anche la superficie dell'ex cava denominata "PADERNELLO", estinta con D.G.R. n. 7605 del 23.12.1991 previa presa d'atto della sua trasformazione in discarica di rifiuti non tossici e non nocivi (II° cat. Tipo B). Conseguentemente, la superficie residuale della zona E agricola destinata all'attività di cava non era sufficiente per consentire l'ampliamento del cantiere di cava "MERLO 1°".

Al riguardo, la ditta, con nota in data 26.03.2013, acquisita al protocollo n. 136055 del 28.03.2013, aveva presentato alcune memorie in cui evidenziava che il progetto di discarica era stato dapprima approvato dalla Provincia con decreto n. 68/ECO/B del 22.12.1989 e quindi confermato dalla Regione con D.G.R. n. 6107 del 13.11.1990, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 28/90, in entrambi i casi con la procedura di cui all'art. 3 bis della L. 441 del 29.10.1987. Tale procedura, secondo la ditta, aveva inequivocabilmente provocato la variazione della destinazione urbanistica dell'area interessata dalla discarica che quindi non era più classificabile come "zona agricola", diversamente da quanto riportato in cartografia di P.G.R., mai aggiornata. Con la medesima nota la ditta chiedeva una verifica da parte della Direzione Urbanistica sulla corretta interpretazione della norma.

La Direzione Urbanistica e Paesaggio, interpellata con nota n. 166102 del 18.04.2013, ha fornito le seguenti considerazioni di carattere urbanistico come da nota n. 230608 del 30.05.2013.

"...Dall'esame della documentazione agli atti, emerge che nel 1989 l'area in cui è stata realizzata la discarica era classificata zona agricola: di tale classificazione viene dato atto nel decreto della provincia di Treviso n. 68/ECO/B del 22.12.1989. Nell'iter di approvazione della discarica hanno trovato applicazione la L.R. 33/1985 e l'art. 3bis della L. 441/1987. L'art. 41 della citata legge regionale prevede, al comma 1, che i nuovi impianti di prima categoria, nonché i centri polifunzionali, siano ubicati in aree appositamente individuate nel relativo piano regionale di settore e/o negli strumenti urbanistici generali, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi.

I commi successivi dispongono "...nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono appositamente destinate, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei progetti di cui al precedente comma costituisce adozione di variante degli strumenti stessi. .... Nei casi previsti dal quinto comma l'approvazione del progetto costituisce approvazione di variante, ove richiesta".

L'art. 3bis della L.441/1987 (abrogato dal dlgs 152/2006), citato nella deliberazione di Giunta regionale sopra riportata, dispone che l'approvazione del progetto costituisce ove occorra, "variante dello strumento urbanistico generale" senza aggiungere alcuna specificazione ulteriore.

Da tale ricostruzione normativa sembra emergere la variazione dello strumento urbanistico comunale a seguito dell'approvazione del progetto anche se non viene mai indicata la specifica classificazione urbanistica della zona adibita a discarica. In ogni caso appare verosimile che l'area in questione non possa essere classificata agricola. ......".

Inoltre, con decreto n. 147 del 25.11.2013 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha stabilito la superficie della zona E agricola ai sensi del DM 1444/68, anche tenendo conto delle considerazioni espresse con la nota n. 166102/2013.

Pertanto, sulla base delle misurazioni effettuate dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio, calcolate le superfici di scavo delle cave in atto, di quelle dismesse e di quelle abbandonate non ricomposte, ricadenti nella z.t.o. E agricola, emerge che la domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/82.

Per quanto attiene la verifica di cui al punto 2 del parere della C.T.P.A.C., si fa presente che con nota in data 07.10.2013, acquisita al protocollo n. 457231 in data 23.10.2013, la ditta ha comunicato che a seguito di ulteriori recenti verifiche, finalizzate ad installare nel cantiere di scavo un impianto tipo "Reddinger" per lo scavo in falda, sono emerse alcune problematiche, soprattutto di natura tecnica legate alla particolare conformazione e superficie del laghetto esistente, che non consentono una razionale messa in opera dell'impianto. Conseguentemente, la ditta ha comunicato la rinuncia all'ampliamento degli scavi in falda chiedendo che il parere regionale sia espresso solo per la parte di ampliamento sopra falda.

La CTRAE, nella seduta del 02.12.2013, ha espresso parere favorevole con prescrizioni (Allegato A).

Con nota in data 20.02.2014 e protocollata in Regione al n. 79666 del 24.02.2014 la ditta, in ottemperanza a prescrizioni della C.T.R.A.E., ha provveduto a inviare, in sostituzione del progetto originario, la documentazione progettuale contenente la rinuncia all'approfondimento degli scavi in falda e lo stralcio del sedime della strada comunale dall'area di cava, nonché le analisi chimiche del terreno di scotico e del limo sabbioso- argilloso proveniente dagli impianti della cava (sottoprodotti) utilizzabili nella ricomposizione finale.

Con riferimento ai nuovi criteri per la valutazione di progetti di cave per quanto riguarda le distanze di sicurezza degli scavi di cui alla circolare regionale n. 80833 del 21.02.2013, con nota n. 240392 del 06.06.2013 è stato chiesto all'ufficio competente della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) il nulla osta per l'avvicinamento degli scavi alla linea ferroviaria Treviso - Vicenza.

Con nota in data 30.04.2014, acquisita al protocollo in data 07.05.2014, la ditta ha trasmesso copia della nota in data 24.03.2014 con la quale la Direzione Territoriale Produzione di Venezia della RFI ha autorizzato la ditta medesima a eseguire gli scavi soprafalda nel cantiere Merlo 1° fino alla distanza prevista dal progetto.

Con nota n. 512691 del 26.11.2013 è stato chiesto anche all'Amministrazione Comunale di Istrana il nulla osta per l'avvicinamento degli scavi alla strada comunale a uso pubblico. Con nota n. 3833 del 18.04.2014 il Comune di Istrana ha comunicato che nulla osta, per quanto di competenza, al rilascio di deroga per l'attività estrattiva in ampliamento in avvicinamento al sedime stradale pubblico.

Il progetto interessa una superficie di scavo in ampliamento di circa 14.500 mq e prevede l'estrazione di un ulteriore volume utile di circa 136.000 mc di ghiaia e sabbia.

Da ultimo si precisa che la ditta ha trasmesso in data 18.10.2011 ed è stato acquisito al protocollo n. 492166 del 30.10.2012, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dal quale risulta che non vi è produzione di rifiuti.

Ciò premesso, si propone di accogliere il citato parere della CTRAE nonché le relative prescrizioni e motivazioni, autorizzando la ditta ad ampliare il cantiere di cava in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la domanda della ditta Industria Ghiaia di Sartor Giovanni & C. s.n.c. in data 06.08.2007, protocollata in Regione al n. 444768/57.02del 07.08.2007;

VISTA la D.G.R. n. 3463 del 11.07.1978 di autorizzazione a coltivare la cava denominata "CASE BIANCHE - MERLO 1°" e sita in Comune di Istrana (TV), per quanto tuttora efficace, e la correlata D.G.R. n. 3330 del 20.10.2000 di ampliamento dei cantieri 3-4 della cava;

VISTA la documentazione integrativa acquisita ai protocolli regionali n. 633898/57.02 del 15.11.2007, 546715/57.02 del 21.10.2008, n. 492166 del 30.10.2012, n. 457258 del 23.10.2013, n. 79666 del 24.02.2014 e n. 220565 del 21.05.2014;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n. 492166 del 30.10.2012;

VISTA la nota in data 07.10.2013, acquisita al protocollo n. 457231 in data 23.10.2013, con la quale la ditta ha comunicato la rinuncia all'ampliamento degli scavi in falda;

VISTA la nota della ditta in data 26.03.2013, acquisita al protocollo n. 136055 del 28.03.2013;

VISTA la nota della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio n. 230608 del 30.05.2013;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio n. 147 del 25.11.2013 concernente la determinazione della superficie della z.t.o. E agricola del Comune di Istrana;

VISTA la nota n. 240392 del 06.06.2013 di richiesta alla RFI di nulla osta per l'avvicinamento degli scavi alla linea ferroviaria nonché la nota in data 24.03.2014 della RFI di autorizzazione alla realizzazione degli scavi di progetto;

VISTA la nota n. 512691 del 26.11.2013 di richiesta al Comune di Istrana di nulla osta per l'avvicinamento degli scavi a strada comunale nonché il nulla osta del Comune medesimo in data 18.04.2014 ;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni, il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, le DD.G.R n. 496 del 05.03.2004 e n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.L. 91/2013, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;

PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso con le relative motivazioni;

VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni, che assorbe ed integra il parere obbligatorio e vincolante della C.T.P.A.C.;

VISTO lo schema di atto unilaterale d'obbligo (Allegato B) sostitutivo della convenzione prevista dall'art. 20 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 2, comma 2°, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1.       di autorizzare la ditta Industria Ghiaia di Sartor Giovanni & C. s.n.c. - C.F. 02283420269 - con sede in Via Lazzaretto, 5, Istrana (TV), a coltivare in ampliamento il cantiere di scavo denominato "MERLO 1°" appartenente alla cava di ghiaia e sabbia denominata "CASE BIANCHE - MERLO 1°", sita in Comune di Istrana (TV) sull'area individuata con linea continua di colore verde sulla Tav. 1 - Estratto mappa, acquisita al protocollo n. 220565in data 21.05.2014, in conformità alla documentazione progettuale costituita da n. 23 elaborati come di seguito elencati e con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e al parere della CTRAE (Allegato A), parte integrante del provvedimento medesimo:

a) documentazione del progetto originario acquisita al prot. n. 44768/57.02 del 08.08.2007

1) Relazione Tecnica

2) Relazione Geologica

3) Relazione di Ricomposizione Ambientale

b) documentazione integrativa acquisita al prot. n. 633898/57.02 del 15.11.2007

4) Relazione Paesaggistica

c) documentazione integrativa acquisita: al prot. n. 546715/57.02 del 21.10.2008

5) Integrazione Relazione geologica sondaggi a carotaggio continuo

6) Relazione tecnica integrativa

d) documentazione integrativa acquisita: al prot. n. 492166 del 30.10.2012

7) Piano Gestione Rifiuti di estrazione

8) Relazione geologica - Adeguata al D.M. 14.01.2008

9) Verifica superficie di scavo

10) Dichiarazione quantitativi materiali per ripristino

11) Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale

e) documentazione integrativa acquisita: prot. n. 457258 del 23.10.2013

12) Precisazioni

f) documentazione integrativa acquisita: prot. n. 79666 del 24.02.2014

13) Tav. 1/a - Estratto PRG

14) Tav. 2 - Piano Planimetrico Stato di fatto

15) Tav. 3 - Sezioni quotate Stato attuale

16) Tav. 4 - Piano a curve di livello Stato attuale

17) Tav. 5 - Rilievo planialtimetrico progetto di scavo

18) Tav. 6 - Piano planialtimetrico sistemazione finale

19) Tav. 7 - Sezioni quotate sistemazione finale

20) Tav. 8 - Piano a curve di livello sistemazione finale

21) Tav. 9 - Planimetria di ricomposizione ambientale

22) Analisi chimiche sui terreni e sui limi di lavaggio delle ghiaie

g) documentazione integrativa acquisita: prot. n. 220565 del 21.05.2014

23) Tav. 1 - Estratto mappa

2.       di stabilire che il presente atto, fintanto efficace, assorbe e sostituisce la precedente deliberazione n. 3463 del 11.07.1978 per la parte relativa al cantiere della cava MERLO 1°;

3.       di stabilire che l'ulteriore materiale utile estraibile dall'ampliamento, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa mc 136.000;

4.       di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n. 492166 del 30.10.2012, dando atto che dal medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

5.       di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 100.000,00 (centomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

6.       di fare obbligo alla ditta di presentare, prima del ritiro del presente provvedimento, documentazione attestante la disponibilità dell'area del cantiere di cava MERLO 1°, comprensivo dell'ampliamento, almeno per la temporalità prevista dalla presente autorizzazione;

7.       la ditta deve stipulare con il Comune di Istrana relativamente al cantiere di cava MERLO 1° la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predispostosecondo lo schema parte integrante del presente provvedimento (Allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione. La ditta altresì potrà eventualmente estendere la convezione stipulata in data 21.09.2000 e riguardante i soli cantieri 3-4 della cava CASE BIANCHE - MERLO 1° anche al cantiere oggetto del presente ampliamento;

8.       di stabilire a carico della ditta l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento, ove non inquinato, solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;

b) assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione; e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ruscellamenti direttamente nel laghetto di falda;

c) realizzare, prima di iniziare i lavori di coltivazione, lungo il ciglio di scavo un arginello in terra di altezza almeno di 50 cm;

d) procedere con i lavori di estrazione per stralci e, quindi, iniziare i lavori di coltivazione sulla seconda delle due porzioni relative all'ampliamento, solamente dopo aver completato i lavori di estrazione sulla prima parte;

e) mettere a dimora, entro 12 mesi dalla consegna o notifica del presente provvedimento, lungo le fasce di rispetto perimetrale del cantiere di cava, ove sprovviste, una siepe perimetrale della tipologia indicata nella relazione del programma di ricomposizione ambientale con esclusione delle specie non autoctone, quali il lauroceraso;

f) provvedere, entro 12 mesi dalla consegna o notifica del presente provvedimento, lungo le scarpate già ricomposte e non interessate dall'intervento di ampliamento, alla pulizia del sottobosco, all'eliminazione di eventuali piante non autoctone e/o infestanti e alla loro sostituzione con le specie indicate nella relazione di ricomposizione ambientale di progetto;

g) escludere, tra le specie da utilizzare nel nuovo impianto forestale, il pioppo;

h) provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici che verranno progressivamente ricomposte ed inerbite ed all'esecuzione di altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad impianto arboreo;

i) provvedere alla periodica manutenzione della recinzione perimetrale;

l) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;

m) provvedere, entro un mese dal rilascio del presente provvedimento, all'integrazione della rete dei capisaldi planialtimetrici del cantiere di cava Merlo 1°, con la realizzazione di almeno un nuovo caposaldo, costituito da basamento rettangolare (1 m x 1m) inamovibile in cls con tirafondi, munito di piastra a croce o chiodo topografico, stazionabile, posizionato con buona visuale ed assenza di piantumazione (per consentire rilievi anche con strumentazione GNSS) per un raggio di almeno metri 10, da predisporre nella parte Nord del bacino in triangolazione o quadrilaterazione con i CS8 e CS10 già esistenti;

n) produrre su supporto informatico in 3D e trasmettere in Provincia, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, le modellazioni DTM del progetto di scavo autorizzato e del progetto di ricomposizione ambientale con evidenziate le linee di discontinuità del terreno, i punti topografici, la triangolazione effettuata e le curve di livello;

o) non utilizzare per la ricomposizione materiali diversi da quelli espressamente stabiliti dal provvedimento autorizzativo o dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

p) trasmettere a cadenza semestrale al Comune, alla Provincia e alla Direzione Geologia e Georisorse della Regione i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche sulle acque prelevate dal laghetto di falda, inserendo, tra le sostanze da indagare, anche l'acrilamide (Tab. 2 All. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06);

q) non avviare i lavori di coltivazione prima dell'avvenuta presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo;

r) condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

s) applicare quanto stabilito, in via generale per la specifica fattispecie di cava, dalla DGR 652/07 che si intende correlativamente qui integralmente richiamata e trascritta;

t) valutare con il Comune in sede di stipula della convenzione integrativa, le modalità dell'eventuale riutilizzo dell'area di cava, alla cessazione dell'attività;

9.       di stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è la "sabbia e ghiaia";

10.   di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) nel cantiere di cava denominato MERLO 1° entro il 31.12.2016;

11.   di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, per quanto non abrogato, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

12.   di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

a.       la ditta può utilizzare per la ricostituzione del suolo organico il materiale terroso derivante dalla scopertura del giacimento e temporaneamente accantonato all'interno della cava, soltanto nel caso in cui le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, siano espressione di fattori fisico-chimici naturali del sito;

b.       la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, anche terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo;

c.       la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, anche sottoprodotti provenienti dagli impianti di prima lavorazione ubicati presso il cantiere 1 della cava CASE BIANCHE - MERLO 1°, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e privi di sostanze pericolose derivanti dall'uso di flocculanti;

d.       la ditta è tenuta a effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell'allegato A alla DGR n. 761/2010, del limo sabbioso- argilloso proveniente dagli impianti della cava (sottoprodotti), almeno una volta ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi, inserendo anche l'analisi dell'acrilamide nel limo tal quale e mediante test di cessione al fine di accertarne l'assenza;

e.       la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;

f.        il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione regionale geologia e georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;

13.   di applicare le disposizioni, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, stabilite con DGR 652/07 che si intende qui integralmente richiamata e trascritta;

14.   di stabilire che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Sezione regionale Geologia e Georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

15.   di stabilire che la Regione Veneto si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007; , ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982,

16.   di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 400,00 (quattrocento/00);

17.   di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di Euro 297,00 (centonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria- 30)22 Venezia;

18.   di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;

19.   di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Istrana e alla Provincia di Treviso;

20.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

21.   di incaricare la Sezione regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

22.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

23.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

24.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

(seguono allegati)

926_AllegatoA_276309.pdf
926_AllegatoB_276309.pdf

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