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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 04 luglio 2014


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 936 del 10 giugno 2014

POR 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di Intervento 1.1 "Ricerca di Sviluppo e Innovazione". Azioni 1.1.4, 1.1.1, 1.1.2. DGR n. 1753 del 14 agosto 2012 "Bando per il finanziamento di interventi a favore delle reti di imprese operanti nella regione Veneto". DGR n. 4222 del 30 dicembre 2008 "Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e diffusione del trasferimento tecnologico. Determinazioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si individua la decorrenza effettiva delle attività connesse alla realizzazione dei progetti approvati con il bando per il finanziamento di interventi a favore delle reti di imprese operanti nella regione Veneto, nonché le modalità di pagamento di alcune spese, nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di Intervento 1.1 "Ricerca di Sviluppo e Innovazione". Azioni 1.1.4, 1.1.1, 1.1.2, articolo 4. Infine, il presente provvedimento individua il termine per la costituzione dei raggruppamenti temporanei di imprese, ex articolo 3, comma 5 del bando di cui alla DGR n. 4222 del 30 dicembre 2008.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 1753 del 14 agosto 2012, la Giunta Regionale ha approvato il bando per il finanziamento di progetti proposti da reti di imprese costituite mediante l'istituto del contratto di rete o con atto di costituzione di associazione temporanea di imprese (ATI): il bando è stato predisposto in attuazione del POR 2007-2013, parte FESR, linea di intervento 1.1 "Ricerca Sviluppo e Innovazione" dell'Asse 1.

Con Decreti n. 20 del 28 gennaio 2013, n. 573 del 19 novembre 2013 e n. 829 del 22 novembre 2013, il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato, a seguito di intervenuta istruttoria da parte dei competenti uffici della stessa Direzione, ha provveduto ad ammettere ed escludere le domande presentate dai soggetti richiedenti nonché ad assumere i relativi atti di impegno della spesa.

Con il presente provvedimento si provvede, tra l'altro, ad indicare la corretta interpretazione del contenuto dell'articolo 4 del bando "Avvio e conclusione delle attività", c. 1 (Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso [farà fede la data di emissione della fattura o di diversa documentazione di analogo valore] con decorrenza dalla data di presentazione della domanda), nel senso che, trattandosi di bando a "sportello", indipendentemente dall'esito dell'iter istruttorio delle pratiche presentate per l'ammissione a contributo, la data che sarà presa in considerazione ai fini dell'istruttoria delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso ai benefici è quella della prima domanda presentata, riferita ad una determinata rete d'imprese e al relativo progetto proposto, poiché è evidente che, comunque, i soggetti proponenti hanno ritenuto importante, per il mantenimento del loro livello di produzione, la realizzazione del progetto collocandosi, quindi, nella strategia che l'Esecutivo regionale intendeva, come intende, perseguire con le finalità del bando, a prescindere dal giorno di presentazione purché intervenuta entro i termini di apertura dello sportello. Ne consegue che per "decorrenza dalla data di presentazione della domanda", articolo 4, c. 1, deve intendersi con "decorrenza dalla data di presentazione della prima domanda di ammissione ai benefici finanziari indipendentemente dalla data effettiva di ammissione purché la stessa sia intervenuta durante il periodo di apertura dello sportello".

Lo stesso articolo 4, c. 2 dispone che "limitatamente alle spese sostenute nell'ultimo semestre sono ammessi i pagamenti effettuati entro la data di presentazione della domanda di erogazione del contributo concesso". A tal fine, è opportuno evidenziare che, nei casi di pagamenti effettuati per il tramite di modelli "F24", tra cui i versamenti delle ritenute d'acconto, nel caso di prestazioni di consulenza, ovvero degli oneri, nel caso di rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, la scadenza sopra richiamata impedisce la corretta rendicontazione della spesa giacché i versamenti tramite modello "F24" possono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Di conseguenza, al fine di evitare la non ammissibilità delle spese in questione che, sulla base della disposizione citata, potrebbero risultare non interamente pagate alla data di presentazione della domanda di erogazione del contributo, appare congruo concedere una dilazione temporale nel senso di non vincolare, alla data di presentazione della domanda di erogazione del contributo, l'avvenuto versamento di ritenute d'acconto ed oneri, ma concedendo ai soggetti beneficiari del contributo e realizzatori del progetto ulteriori 30 giorni utili ai fini del versamento delle relative somme tramite modelli "F24".

Inoltre, nel corso di realizzazione dei progetti finanziati, le reti d'impresa, talvolta, manifestano la necessità di attuare parziali modifiche delle ripartizioni dell'ammontare del budget complessivo di progetto tra le categoria di spesa finanziabili stabilite dal bando. Sulla base delle motivazioni che sorreggono le richieste, sempre tese al conseguimento di migliorie progettuali, si ritiene opportuno accordare variazioni compensative tra le categorie di spesa ancorché entro il limite massimo del 20% della spesa ammissibile, complessivamente prevista per la realizzazione del progetto indicata nel provvedimento di concessione del contributo. All'istanza della rete d'imprese, formulata in osservanza a quanto previsto all'Allegato A alla DGR n. 1753/2012, paragrafo 8, sub paragrafo 8.2, lettera b), farà quindi seguito l'istruttoria della Sezione Ricerca e Innovazione.

In materia, peraltro, è da rilevare che, per gli effetti di cui alla DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013 "Assegnazioni di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012", la nuova struttura regionale competente per tutti i procedimenti amministrativi di cui alla DGR n. 1753 del 14 agosto 2012 "Bando per il finanziamento di interventi a favore delle reti di imprese operanti nella regione Veneto. Programma Operativo Regionale 2007−2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.1 'Ricerca Sviluppo e Innovazione'. Azioni 1.1.4, 1.1.1, 1.1.2. Approvazione." è la Sezione Ricerca e Innovazione che diviene, pertanto, struttura regionale d'attuazione della riferita azione identificata in SMUPR al codice "2A114 - Consulenza a sostegno PMI - seconda procedura di attivazione", fermo restando la competenza della Sezione Industria e Artigianato per quanto riguarda il "Bando pubblico per la concessione di contributi per servizi di consulenza finalizzati all'ottenimento di certificazioni da parte di piccole e medie imprese. Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) parte FESR (2007-2013). Asse prioritario 1 "Innovazione ed Economia della Conoscenza", Intervento 1.1 "Ricerca, sviluppo e innovazione", Azione 1.1.4. "Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa", giusta DGR n. 3501 del 30 dicembre 2010.

Infine, con riferimento al bando per la concessione di contributi a sostegno di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e diffusione del trasferimento tecnologico di cui alla DGR n. 4222 del 30 dicembre 2008, è opportuno precisare che il termine di 30 giorni, relativo alla costituzione per atto pubblico o con scrittura privata autenticata dei raggruppamenti temporanei di imprese che hanno presentato domanda alle agevolazioni, è da intendersi sospeso nell'ipotesi di subentro di una nuova impresa nella compagine della stessa RTI. Il termine perentorio di 30 giorni decorre, quindi, a partire dalla comunicazione della Regione al soggetto gestore e al capofila del RTI dell'accettazione della nuova compagine. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO le Leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2, co. 2; 18 maggio 2007, n. 9; 4 aprile 2003, n. 8; 

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 4222 del 30 dicembre 2008, n. 1753 del 14 agosto 2012, n. 2140 del 25 novembre 2013, n. 2611 del 30 dicembre 2013, n. 2997 del 30 dicembre 2013, n. 2548 del 4 agosto 2009 e n. 2235 del 20 dicembre 2011; 

i DDIA n. 20 del 28 gennaio 2013, n. 573 del 19 novembre 2013 e n. 829 del 22 novembre 2013; 

delibera

1.   di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2.   di stabilire, con riferimento al bando per il finanziamento di interventi progettuali proposti da reti di imprese, costituite attraverso l'istituto del contratto di rete o con atto di costituzione di associazione temporanea di imprese, approvato con provvedimento n. 1753 del 14 agosto 2012, in attuazione del POR 2007-2013, parte FESR, linea di intervento 1.1 "Ricerca Sviluppo e Innovazione" dell'Asse 1, che, la data di inizio delle attività progettuali è quella indicata nella prima domanda di ammissione ai benefici finanziari indipendentemente dal suo esito purché il soggetto richiedente sia stato comunque ammesso nel periodo di apertura dello sportello;

3.   di concedere ai soggetti beneficiari dei contributi, di cui al bando approvato con DGR n. 1753 del 14 agosto 2012, ulteriori 30 giorni utili ai fini del versamento delle somme pagate tramite modelli "F24" limitatamente alle spese sostenute nell'ultimo semestre per il versamento di ritenute d'acconto ed oneri; 

4.   di stabilire, nella misura massima del 20% della spesa ammissibile di cui al provvedimento di concessione del contributo, l'importo complessivo entro il quale potranno essere giudicate ammissibili eventuali istanze di rimodulazione dell'ammontare di ciascuna voce di spesa contenuta nel preventivo ammesso ai benefici economici di cui all'Application Form approvata con Decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato n. 327 del 29 agosto 2012;

5.   di stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 5 del bando di cui alla DGR n. 4222 del 30 dicembre 2008, il termine per la costituzionedei raggruppamenti temporanei di impresa, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, in presenza di modifiche nella compagine del raggruppamento medesimo, è sospeso dalla data di comunicazione della RTI alla data di autorizzazione regionale di nulla osta alla modifica dello steso raggruppamento temporaneo; 

6.   di dare atto che, per gli effetti di cui alla DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, la struttura regionale competente per l'attuazione dei procedimenti di cui alla DGR n. 1753 del 14 agosto 2012 "Bando per il finanziamento di interventi a favore delle reti di imprese operanti nella regione Veneto. Programma Operativo Regionale 2007−2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.1 'Ricerca Sviluppo e Innovazione'. Azioni 1.1.4, 1.1.1, 1.1.2. Approvazione" è la Sezione Ricerca e Innovazione in luogo della Sezione Industria e Artigianato;

7.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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