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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 04 luglio 2014


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 932 del 10 giugno 2014

Approvazione dell'articolazione organizzativa dei Centri antiviolenza per donne vittime di violenza operanti nel territorio della Regione del Veneto. II elenco. DGR n. 2546 del 20.12.2013. L.R. n. 5 del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", articolo 7, comma 1.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà attuazione all'articolo 7, comma 1 della L.R. n. 5/2013, che prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale dell'articolazione organizzativa dei Centri antiviolenza per donne vittime di violenza, approvando il secondo elenco in conformità a quanto previsto al punto 3 della DGR n. 2546/2013.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore di donne vittime di violenza attraverso l'attivazione di strutture di accoglienza individuate nei centri antiviolenza, nelle case rifugio e nelle case di secondo livello, volte ad ospitare donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge provvedono a definire le singole strutture di sostegno, disciplinandone altresì l'operatività e le funzioni. L'articolo 7, comma 1 della stessa legge prevede, inoltre, che le strutture citate comunichino la loro articolazione organizzativa alla Giunta Regionale, che la approva.

Con DGR n. 1254 del 16.07.2013 è stata approvata la procedura di rilevazione delle strutture di sostegno e accoglienza di cui ai già citati articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 5/2013, le schede di rilevazione e il relativo avviso.

La Direzione regionale Relazioni Internazionali (ora Sezione relazioni Internazionali) - struttura competente - ha dato avvio alla citata ricognizione, pubblicando l'avviso e le relative schede di rilevazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 09.08.2013 e nel sito web istituzionale.

In seguito alla pubblicazione dell'Avviso sono pervenute n. 16 schede di rilevazione di Centri antiviolenza, che sono state esaminate e valutate dagli Uffici per verificarne la rispondenza ai requisiti, strutturali e operativi, previsti dalla L.R. n. 5/2013.

La predetta legge all'articolo 3 stabilisce, infatti, che i Centri antiviolenza debbano essere strutture pubbliche o private, predisposte per accogliere donne e loro figlie e figli minori che hanno subito violenza di genere, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizioni economiche. Le strutture sono gestite da organizzazioni attive ed esperte nell'accoglienza, protezione, sostegno a donne vittime di violenza, che utilizzano un metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne; i Centri antiviolenza devono garantire spazi dedicati, adeguatamente protetti e alle donne deve essere garantito l'anonimato e la segretezza; i servizi devono essere gratuiti.

Con DGR n. 2546 del 20.12.2013 è stata approvata l'articolazione organizzativa di n. 10 Centri antiviolenza elencati nell'Allegato A, in quanto sono stati ritenuti conformi al dettato della L.R. 5/2013. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale ha incaricato la Direzione Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazione Internazionali) di disporre un supplemento istruttorio in ordine alle strutture descritte nelle rimanenti 6 schede in quanto i dati riportati in esse non erano sufficientemente esaustivi per valutarne la conformità alle disposizioni di legge.

In seguito al supplemento istruttorio effettuato dalla Sezione Relazioni Internazionali sono risultati conformi ai disposti della legge n. 5/2013, n. 3 Centri antiviolenza, elencati nell'Allegato A al presente provvedimento.

Le rimanenti 3 schede, indicate nell'Allegato B, non sono state considerate coerenti con quanto disposto dalla legge in quanto si è rilevato che i dati ivi riportati non riguardano strutture bensì associazioni che si occupano di fornire assistenza alle donne vittime di violenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
 

LA GIUNTA REGIONALE

-    UDITO il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-    Vista la L.R. 23 aprile 2013, n. 5;

-    Vista la DGR n. 1254 del 16.07 2013;

-    Vista la DGR n. 2546 del 20.12.2013;

-    Visti gli atti d'ufficio;

-    Visto l'art. 2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1.   di ritenere le premesse e gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di approvare le risultanze istruttorie della rilevazione delle strutture di cui all'articolo 3 della L.R. n. 5/2013, approvando l'articolazione organizzativa di n. 3 Centri antiviolenza corrispondenti ad altrettante schede ed elencati nell'Allegato A "L.R. n. 5/2013. Elenco dei Centri antiviolenza operanti nella Regione del Veneto", così come disposto dalla DGR n. 2546/2013 al punto 3;

3.   di incaricare il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali di pubblicare gli elenchi delle strutture indicate negli Allegati A sul sito internet istituzionale come previsto dalle disposizioni operative approvate con DGR n. 1254/2013, aggiornando i precedenti elenchi approvati con DGR 2546/2013;

4.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

6.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

932_AllegatoA_276286.pdf
932_AllegatoB_276286.pdf

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