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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 24 giugno 2014


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 817 del 27 maggio 2014

Stagione venatoria 2014/2015. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone (art. 18 L. 157/1992, art. 16 L.R. 50/1993, art. 11-quatordecies, comma 5, L. 248/2005).

Note per la trasparenza

Vengono approvate le annuali disposizioni per l'attivazione, da parte delle Province, per la stagione 2014-2015, della caccia di selezione agli ungulati in applicazione delle norme nazionali così come modificate con L. 248/2005, art. 11-quatordecies, comma 5.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005 n. 248 (legge finanziaria 2006) stabilisce al comma 5 che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.".

A partire dal 2006 la Giunta regionale, contestualmente all'approvazione del calendario venatorio (stagioni venatorie 2006/2007 e 2007/2008, rispettivamente con DGR n. 1864/2006 e n. 1759/2007), ovvero in anticipazione delle pertinenti disposizioni (a partire dalla stagione venatoria 2008/2009 in poi, da ultimo con DGR n. 524 del 16.04.2013 relativamente alla stagione venatoria 2013/2014), ha dato attuazione alla previsione normativa di cui sopra stabilendo che le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Muflone (Ovis musimon) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 comma 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e all'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone la riproposizione anche per la stagione venatoria 2014/2015 delle disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati già stabilite per la scorsa stagione venatoria, nei termini seguenti:

  1. per la stagione venatoria 2014/2015 le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi, possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Muflone (Ovis musimon) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 comma 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e all'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
  2. per le finalità di cui al punto precedente le Province interessate predispongono, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), adeguati piani di prelievo selettivi distinti per sesso e classi di età, che devono, tra l'altro, fissare:
    1. i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
    2. il carniere individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;
  3. in applicazione dell'art. 14 comma 4 della L.R. 50/1993, in materia di utilizzo del tesserino venatorio, si rimanda a quanto disposto al punto 8 della Delibera di Giunta regionale n. 2411 del 16.12.2013;
  4. le Province interessate trasmettono entro il 31 marzo 2015 alla Sezione Caccia e Pesca una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2014/2015 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI l'art. 12, comma 12, e 18, comma 2 della legge 157/1992;

VISTI l'art. 14, comma 4, e 16, comma 4 della legge regionale 50/1993;

VISTO l'art. 11-quatordecies, comma 5, della Legge 248/2005 (Legge finanziaria 2006);

RICHIAMATE le Delibere della Giunta regionale n. 1864 del 13.06.2006, n. 1759 del 12.06.2007, n. 1004 del 06.06.2008, n. 1150 del 28.04.2009, n. 1088 del 23.03.2010, n. 380 del 29.03.2011, n. 559 del 03.04.2012 e n. 524 del 16.04.2013;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 2411 del 16.12.2013 avente ad oggetto: "Approvazione del modello di tesserino per l'esercizio venatorio (art. 14, comma 4, della L.R. n. 50/1993). Autorizzazione all'acquisizione del servizio di progettazione e lettura del tesserino venatorio a lettura ottica per la stagione venatoria 2014-2015";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 <<Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto">>;

delibera

1.       di disporre che, per la stagione venatoria 2014/2015, le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi, possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Muflone (Ovis musimon) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 c. 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e all'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

2.       di disporre che, per le finalità di cui al punto 1., le Province interessate predispongano, sentito il parere dell'I.S.P.R.A. adeguati piani di prelievo selettivi distinti per sesso e classi di età, che devono, tra l'altro, fissare:

  1. i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
  2. il carniere individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;

3.       di dare atto che, in applicazione dell'art. 14 comma 4 della L.R. 50/1993, in materia di utilizzo del tesserino venatorio, si rimanda a quanto disposto dal punto 8 della Delibera di Giunta regionale n. 2411 del 16.12.2013;

4.       di disporre che le Province interessate trasmettano entro il 31 marzo 2015 alla Sezione Caccia e Pesca una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2014/2015 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento;

5.       di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza;

6.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.       di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

8.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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