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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 24 giugno 2014


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 816 del 27 maggio 2014

Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2014 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 L.R. n. 50/93; art. 16 del Regolamento del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R. n. 1/2007) e dal fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013; DGR n. 2175 del 25.11.2013). Individuazione ed autorizzazione delle risorse per il risarcimento dei danni causati da grandi carnivori.

Note per la trasparenza

Nelle more del riparto delle risorse recate per l'anno 2014 dai fondi regionali per il risarcimento e la prevenzione dei danni da fauna selvatica di cui all'art. 28 LR 50/1993 e all'art. 3 c. 1 LR 6/2013, viene autorizzato un limite massimo di spesa pari ad € 20.000,00 (di cui € 10.000,00 a valere sul fondo di cui all'art. 3 c. 1 LR 6/2013 per i danni nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria così come individuati con DGR n. 2175 del 25.11.2013 ed € 10.000,00 a valere sul fondo di cui all'art. 28 LR 50/1993 per i danni sul restante territorio soggetto a programmazione faunistico-venatoria) per il risarcimento integrale ed immediato dei danni alle produzioni agricole e zootecniche causati da grandi carnivori selvatici (orso, lupo, lince).

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'art. 28 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e ne affida la gestione alla Giunta regionale, la quale ripartisce il fondo medesimo sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.

L'art. 16, c. 2 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale vigente, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n. 1 e prorogato da ultimo con legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 fino al 10 febbraio 2016, stabilisce che la Giunta regionale, in sede di riparto del fondo di cui trattasi, provveda a:

  • indicare, per gli interventi di prevenzione, le spese ammissibili e le percentuali massime di contribuzione, tenuto conto delle tipologie di danno ammissibile a contributo individuate dal medesimo Regolamento di attuazione;
  • fissare, per i contributi a titolo di indennizzo, scaglioni progressivi di danno accertato e correlate percentuali decrescenti di contribuzione;
  • definire le priorità di contribuzione a favore delle imprese danneggiate che hanno adottato misure di prevenzione.

Nelle more degli adempimenti di cui al richiamato art. 16 c. 2 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, nelle passate annualità la Giunta regionale, secondo un'impostazione gestionale che si è andata consolidando a partire dall'anno 2006 in accordo a quanto previsto dal Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno nelle Alpi centro orientali, ratificato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2131 del 29.07.2008 (vedasi, da ultimo, la DGR n. 613 del 3 maggio 2013), ha assicurato da subito la funzionalità del fondo di cui trattasi ai fini della corresponsione immediata ed integrale del risarcimento dei danni arrecati dai grandi carnivori selvatici attraverso uno stanziamento specifico che viene mantenuto in capo alla Giunta regionale medesima secondo le modalità già definite con DGR n. 1440 del 19.05.2009.

Con legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 il legislatore regionale ha inoltre provveduto ad istituire uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all'interno dei territori preclusi all'esercizio venatorio (art. 3 c. 1 della LR 6/2013), fondo che va quindi ad affiancarsi al suddetto fondo "ordinario" di cui all'art. 28 LR 50/1993 e per la cui gestione si applicano, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della norma, le medesime disposizioni di cui al titolo quinto del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n. 1.

Ai fini di una corretta applicazione delle suddette previsioni normative, la Giunta regionale ha quindi provveduto, con DGR n. 2175 del 25 novembre 2013, ad approvare i necessari criteri applicativi volti a fornire un chiaro quadro di riferimento sia nei confronti degli Enti gestori ai quali verranno trasferite le risorse sia nei confronti dei proprietari/conduttori dei fondi che rappresentano i beneficiari finali.

In tale sede la Giunta regionale ha tra l'altro stabilito che, avuto riguardo ai danni arrecati dai grandi carnivori (con particolare riferimento al lupo e all'orso) all'interno dei territori preclusi all'esercizio venatorio individuati nel medesimo provvedimento, la gestione delle risorse viene mantenuta in capo alla Giunta regionale in analogia a quanto viene disposto annualmente in sede di riparto delle risorse recate dal fondo regionale art. 28 L.R. 50/1993.

Tutto ciò premesso, nelle more degli adempimenti di cui al richiamato art. 16 c. 2 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale avuto riguardo al fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993 nonché in applicazione dei criteri fissati con la richiamata DGR n. 2175/2013 avuto riguardo al fondo regionale di cui all'art. 3 c. 1 della L.R. 6/2013, si rende necessario assicurare da subito la funzionalità di detti fondi regionali ai fini della corresponsione immediata ed integrale del risarcimento dei danni arrecati dai grandi carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche.

A tal fine, preso atto delle disponibilità recate rispettivamente dal capitolo 75044 e dal capitolo n. 101930 del Bilancio regionale di previsione per l'anno 2014, la competente Struttura regionale, tenuto conto altresì delle istanze relative a danni da predazione occorsi negli ultimi mesi del 2013, positivamente istruite ma non indennizzate a valere sui fondi del medesimo anno per intervenuta chiusura dell'operatività di Bilancio regionale, ha quantificato in via previsionale in € 10.000,00 la somma da accantonarsi per l'anno 2014 a valere sul pertinente capitolo 75044 nonché in € 10.000,00 la somma da accantonarsi per l'anno 2014 a valere sul pertinente capitolo 101930 del Bilancio regionale di previsione, somme che in questa sede vengono formalmente autorizzate.

In esecuzione di quanto sopra, il Dirigente regionale della competente Sezione Caccia e Pesca è incaricato dell'assunzione degli impegni di spesa e delle relative liquidazioni ai fini della corresponsione immediata ed integrale agli aventi diritto del risarcimento dei danni arrecati dai grandi carnivori selvatici (in particolare orso, lupo e lince) alle produzioni agricole e zootecniche (compresa l'apicoltura) e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, così come delle spese sostenute per l'approntamento di idonee opere di prevenzione ai medesimi danni nelle situazioni di maggior rischio, a valere sul pertinente capitolo 75044 del Bilancio di previsione 2014 per i danni occorsi nei territori soggetti alla programmazione faunistico-venatoria nonché a valere sul pertinente capitolo 101930 del Bilancio di previsione 2014 per i danni occorsi nei territori individuati con DGR n. 2175/2013, nonché secondo le modalità, già vigenti a partire dall'anno 2009, di cui al punto 2, lettera c) della DGR n. 1440 del 19.05.2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 28;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)", ed in particolare il Titolo V dell'Allegato A - Regolamento di attuazione, che detta i criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all'indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall'attività venatoria;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 che ha rideterminato al 10 febbraio 2016 la scadenza del piano faunistico venatorio regionale 2007-2012, approvato con la citata L.R. 1/2007;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria" ed in particolare l'art. 3;

VISTA la DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 avente per oggetto "Riparto del fondo regionale per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (Art. 3, c. 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6)";

Richiamati i precedenti provvedimenti aventi per oggetto l'operatività del fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993 ed in particolare le delibere di Giunta regionale n. 2210 del 17.07.2007, n. 1003 del 06.06.2008, n. 3175 del 28.10.2008, n. 1440 del 19.05.2009, n. 1087 del 23.03.2010, n. 793 del 07.06.2011, n. 767 del 02.05.2012 e n. 613 del 3 maggio 2013;

RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

VISTA la DGR n. 516 del 15 aprile 2014 recante le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";

VISTA la legge regionale 39/2001;

VISTO l'art. 2, c. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alle premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1.       di autorizzare, nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 16, c. 2 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale approvato con L.R. 1/2007 (concernenti il riparto annuale del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni da fauna selvatica di cui all'art. 28 c. 1 della l.R. 50/1993), un limite di spesa pari ad € 10.000,00, a valere sul capitolo 75044 "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria (art. 28 L.R. 9.12.1993 n. 50)" del Bilancio regionale di previsione 2014, che presenta sufficiente disponibilità, ai fini della corresponsione immediata ed integrale agli aventi diritto del risarcimento di eventuali danni arrecati da grandi carnivori selvatici (in particolare orso, lupo, lince) alle produzioni agricole e zootecniche (compresa l'apicoltura) e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, così come delle spese sostenute per l'approntamento di idonee opere di prevenzione ai medesimi danni nelle situazioni di maggior rischio avuto riguardo ai danni occorsi nei territori soggetti alla programmazione faunistico-venatoria;

2.       di autorizzare, in applicazione dei criteri fissati con DGR n. 2175 del 25.11.2013, un limite di spesa pari ad € 10.000,00, a valere sul capitolo 101930 "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del Bilancio regionale di previsione 2014, che presenta sufficiente disponibilità, ai fini della corresponsione immediata ed integrale agli aventi diritto del risarcimento di eventuali danni arrecati da grandi carnivori selvatici (in particolare orso, lupo, lince) alle produzioni agricole e zootecniche (compresa l'apicoltura) e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, così come delle spese sostenute per l'approntamento di idonee opere di prevenzione dei medesimi danni nelle situazioni di maggior rischio avuto riguardo ai danni occorsi nei territori preclusi all'esercizio venatorio così come individuati nella medesima DGR n. 2175/2013;

3.       di incaricare, in esecuzione di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2, il Direttore della Sezione Caccia e Pesca dell'assunzione degli impegni di spesa a favore degli aventi diritto e delle relative liquidazioni, secondo le modalità di cui al punto 2, lettera c) della DGR n. 1440 del 19.05.2009;

4.       di determinare in € 20.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria come di seguito specificato:

a)      € 10.000,00 a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 75044 del bilancio 2014 "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria (art. 28 L.R. 9.12.1993 n. 50)";

b)      € 10.000,00 a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101930 del bilancio 2014 "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)";

5.       di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6.       di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

7.       di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali e agli Enti gestori dei territori preclusi all'esercizio venatorio individuati con DGR n. 2175 del 25.11.2013;

8.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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