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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 61 del 20 giugno 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 809 del 27 maggio 2014

Piano Turistico Annuale e Programma promozionale del Settore Primario per l'anno 2014. Criteri di selezione degli interventi regionali e delle condizioni di compartecipazione finanziaria alle attività degli enti locali e manifestazioni di interesse dei settori turistico. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 e legge regionale 14 marzo 1980, n. 16.

Note per la trasparenza

Si approvano i criteri e le condizioni per l'ammissibilità delle istanze e per la determinazione dei contributi in ordine alle manifestazioni locali nell'ambito dell'azione orizzontale 2.1 del Piano Turistico Annuale per l'anno 2014 e nell'ambito delle azioni ed interventi del Programma di promozione agricola ed agroalimentare.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articolo 7, è tenuta a predisporre annualmente il Piano Turistico Annuale - PTA - il documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzata dalla Regione per l'esercizio finanziario in corso. Il PTA è stato inviato in data 10 febbraio 2014 alla competente Commissione consiliare che ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 17 aprile 2014.

Il PTA per l'anno 2014 si articola in azioni che interessano i diversi aspetti della variegata offerta turistica regionale e saranno sviluppate sia in forma autonoma, sia mediante il sostegno ad iniziative ed attività svolte da altri soggetti del territorio, in particolare gli enti locali e le strutture associate di promozione turistica.

Ai fini del presente provvedimento va rilevato che l'azione orizzontale 2.1 "Sostegno regionale all'animazione turistica, agli eventi locali e iniziative di promozione integrata" del Piano Turistico Annuale indica i presupposti per mantenere alto il livello dell'attrattività turistica delle destinazioni e dell'integrazione fra settori economici del territorio, dove il turismo fa spesso da traino e da motivazione, nonché i fattori che possono essere offerti al turista/ospite in grado di attirare il suo interesse.

L'obiettivo è infatti quello di creare degli avvenimenti, eventi e manifestazioni che, messi in sinergia, siano in grado di connotare e caratterizzare le destinazioni dove i turisti trascorrono le loro vacanze con una maggiore capacità di resa, ovvero talune realtà locali sono in grado di accrescere la presenza turistica quando il fattore di attrattività è rinvenibile in aspetti della cultura, della storia o della produzione del luogo, marcando in modo evidente la tipicità e la peculiarità della manifestazione.

Non ultimo quello di fare leva sul "fattore ricordo" per cui la vacanza è nel tempo un ricordo piacevole al ritorno negli abituali luoghi di residenza e di lavoro per un numero consistente di mesi, ed occasione gradita di racconto e di scambio di opinioni con colleghi e amici, il c.d. successo di una destinazione in base al "passaparola", sistema oggi amplificato in modo straordinariamente grande dai social network comunemente presenti in Internet e frequentati da milioni di utenti che lasciano giudizi, pareri, impressioni, commenti, ecc..

L'azione di spesa indicata nel PTA del 2014, prevede pertanto la possibilità che la Giunta regionale possa sostenere le attività di animazione locale, le manifestazioni e gli eventi a valenza turistica poste in essere dagli enti locali per l'intrattenimento dei turisti e l'arricchimento dell'offerta di svago e di divertimento delle diverse località e destinazioni.

Analogamente a quanto proposto per il PTA si ritiene di intervenire anche per il Settore Primario, prevedendo le stesse modalità di sostegno in particolare per quelle iniziative che, per la loro natura, organizzazione e modalità di svolgimento, contribuiscono alla valorizzazione del territorio, ove esse si svolgono, e consentono quindi di interagire e promuovere tout-cour il sistema turistico veneto.

L'adozione del presente atto risulta peraltro in continuità a quanto già realizzato dalla Giunta regionale anche negli anni passati, infatti la presente misura era stata prevista nei precedenti Piani Esecutivi Annuali e Piani di Promozione Agroalimentare come intervento finanziario a sostegno di manifestazioni, eventi o iniziative locali, specie se le medesime erano in grado di cogliere l'esigenza di una coniugazione delle attività promozionali e di valorizzazione turistico-culturale e locale. Ciò a fronte della constatazione che non è più proficuo esprimere le diverse "ricchezze del territorio" con eventi o manifestazioni separate e segmentate, promuovendo, di volta in volta, l'offerta turistica, oppure quella enogastronomica, o dell'artigianato locale, della tradizione e delle espressioni culturali.

L'articolo 12 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi"

Peraltro, allo scopo di dare piena attuazione ai processi di semplificazione amministrativa in atto e per una più efficace azione regionale in tale ambito, si ritiene necessario definire con il presente provvedimento i criteri con cui valutare le proposte di contributo che potranno pervenire dagli enti locali e da organizzatori di manifestazioni di interesse turistico, stabilendo altresì una omogenea metodologia nelle liquidazioni al fine di garantire una più approfondita verifica della qualità dei progetti presentati e oggetto di finanziamento.

Potranno presentare domanda gli enti locali, le istituzioni pubbliche, le istituzioni private e le associazioni senza fini di lucro; i soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.

Ai fini della ammissibilità dell'istanza e dell'eventuale definizione del contributo saranno considerati prevalentemente i seguenti criteri di valutazione:

-       scopo dell'iniziativa, che deve essere prevalentemente rivolto alla promozione del territorio e di tutte le sue espressioni di tradizione, storia e cultura;

-       capacità dei soggetti promotori nella realizzazione dell'attività ammessa a finanziamento anche attraverso l'esperienza acquisita nella gestione di altri finanziamenti regionali in ambito promozionale;

-       capacità del richiedente di attivare altre risorse economiche proprie o esterne per la realizzazione del progetto;

-       numero dei soggetti e di associazioni coinvolte nelle iniziative;

-       congruità della spesa prevista per le attività e iniziative proposte;

-       dimensione territoriale dell'iniziativa con preferenza per le iniziative aventi ambiti territoriali estesi;

Si ritiene inoltre di individuare nell'80% delle spese presentate a rendiconto il limite massimo di contribuzione per le istanze presentate da enti locali e istituzioni pubbliche e nel 50% il limite massimo per le istanze presentate da altri soggetti, fermo restando che per tutti il contributo regionale non potrà essere superiore al passivo di bilancio presentato a consuntivo.

Non sono ammesse a contributo le domande che:

-       fanno riferimento a iniziative e manifestazioni già oggetto di intervento contributivo regionale ai sensi di altre norme diverse dalla Legge regionale n. 11/2013;

-       richiedono un contributo inferiore a € 2.000,00;

-       richiedono un contributo superiore a € 60.000,00.

Al fine di consentire un congruo tempo alle strutture regionali per l'istruttoria delle domande, per l'esame e la valutazione dei progetti, la domanda dovrà essere presentata, di norma trenta giorniprima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo.

La domanda dovrà essere presentata mediante posta certificata e dovrà essere obbligatoriamente corredata da:

-      relazione che illustri finalità, tempi e modalità di realizzazione;

-      data di inizio delle attività riferite all'iniziativa;

-      piano finanziario con indicazione delle spese previste e le ipotesi di entrata;

-      per i soggetti privati copia dello Statuto;

e indirizzata a: Regione del Veneto - Giunta RegionaleSezione Promozione Turistica Integrata - Via Torino 110 - 30174 Mestre-Venezia, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.

Eventuali domande, già acquisite al protocollo regionale antecedentemente all'approvazione del presente provvedimento, potranno essere regolarizzate su richiesta della Sezione Promozione Turistica Integrata, qualora non contengano tutti gli elementi sopradescritti.

Il Direttore della Sezione stessa è incaricato della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la deliberazione di approvazione del Piano Turistico Annuale - PTA - per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione n. 311 dell'11 marzo 2014 di approvazione del Piano Promozionale Settore Primario;

VISTA la Legge regionale 14 marzo 1980, n.16 e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013 n.11;

VISTA la Legge regionale n. 12/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n .1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la Legge regionale n. 1/2011;

VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, articolo 2, comma 2;

VISTA la Legge regionale n. 12 del 2 aprile 2014 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

delibera

1.    di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, le modalità di presentazione e i criteri di selezione degli interventi regionali di compartecipazione finanziaria alle attività promozionali a carattere locale e alle manifestazioni di interesse turistico realizzate nelle destinazioni e località turistiche del territorio regionale, ai sensi della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e del Piano Turistico Annuale di cui all'articolo 7 della stessa legge e delle produzioni agroalimentari di qualità ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e successive modifiche;

2.   di disporre che possono presentare domanda di intervento regionale gli enti locali, le istituzioni pubbliche, le istituzioni private e le associazioni senza fini di lucro; i soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o privata;

3.   di stabilire i seguenti criteri per la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione del contributo delle domande per le manifestazioni locali che si realizzeranno nell'anno solare 2014:

-          scopo dell'iniziativa, che deve essere prevalentemente rivolto alla promozione del territorio e di tutte le sue espressioni di tradizione, storia e cultura;

-          capacità dei soggetti promotori nella realizzazione dell'attività ammessa a finanziamento anche attraverso l'esperienza acquisita nella gestione di altri finanziamenti regionali in ambito promozionale;

-          capacità del richiedente di attivare altre risorse economiche proprie o esterne per la realizzazione del progetto;

-          numero dei soggetti e di associazioni coinvolte nelle iniziative;

-          congruità della spesa prevista per le attività e iniziative proposte;

-          dimensione territoriale dell'iniziativa con preferenza per le iniziative aventi ambiti territoriali estesi;

4.   di stabilire che il contributo è concesso nel limite massimo dell'80% delle spese presentate a rendiconto ed ammesse a beneficio per le istanze presentate da enti locali e istituzioni pubbliche e nel limite massimo del 50 % per le istanze presentate da altri soggetti, fermo restando che il contributo non potrà essere superiore al passivo di bilancio presentato a consuntivo, prevedendo altresì che la percentuale di contributo potrà essere ridotta in proporzione all'ammontare complessivo del valore del contributo concedibile;

5.   di stabilire che non saranno ammesse a contributo le domande che:

-          fanno riferimento a iniziative e manifestazioni già oggetto di intervento contributivo regionale ai sensi di altre norme diverse dalla Legge regionale n. 11/2013;

-          richiedono un contributo inferiore a € 2.000,00;

-          richiedono un contributo superiore a € 60.000,00;

6.   di disporre che le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante posta certificata, indirizzate a protocollo.generale@pec.regione.veneto.it di norma trenta giorniprima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo e nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata obbligatoriamente la seguente dicitura: "Sezione Promozione Turistica Integrata -Richiesta compartecipazione finanziaria alle attività promozionali a carattere locale ai sensi della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e della Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche" e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione in formato .pdf non compresso:

•     relazione che illustri, tempi, finalità e modalità di realizzazione;

•     data di inizio delle attività riferite all'iniziativa;

•     piano finanziario con indicazione delle spese previste e le ipotesi di entrata;

•     per i soggetti privati, copia dello Statuto.

7.   di prevedere che i criteri e le priorità sono applicate anche alle istanze che siano pervenute per l'anno solare in corso al protocollo di posta certificata della Regione prima dell'approvazione del presente provvedimento, e le stesse, qualora non contengano tutti gli elementi indicati al punto 6, potranno essere integrate su richiesta dell'interessato;

8.   di stabilire che con successivi provvedimenti la Giunta regionale provvederà a concedere i contributi previsti nell'ambito della azione orizzontale 2.1 del Piano Turistico Annuale per l'anno 2014, o del Piano agroalimentare 2014, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dei pertinenti capitoli di bilancio e fino ad esaurimento dei relativi fondi;

9.   di prevedere che la liquidazione dei contributi concessi avverrà successivamente alla conclusione delle iniziative previa presentazione, entro novanta giorni dalla conclusione delle attività, della seguente documentazione:

-   rendiconto delle spese sostenute distinte per le singole attività e voci di costo e degli eventuali introiti determinatisi con l'evento, la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento;

-   relazione tecnico-finanziaria sull'attività svolta, in particolare in ordine al coinvolgimento delle realtà locali e ai risultati di affluenza registrati in occasione dei singoli eventi;

-   copia di tutti gli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative realizzate;

10.   di stabilire che i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate devono recare l'indicazione del portale turistico regionale www.veneto.to e rispettare le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 3462/2002, nonché quelle previste per il marchio turistico "Veneto tra la terra e il cielo", di cui alla deliberazione n. 3049/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

11.   di stabilire che spetta al Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;

12.   di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

13.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito web regionale.

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. n. 26 comma 1 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

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