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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 24 giugno 2014


Materia: Bonifica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 781 del 27 maggio 2014

Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD) - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la "Riattivazione della centrale idroelettrica di Presina della Roggia Contarina in Comune di Piazzola sul Brenta (PD)",art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 329540/2012; parere CTRA n. 3896/2013;
riunione conclusiva della conferenza di Servizi in data 29/04/2014.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.

Per l'impianto in oggetto, una volta espletati gli adempimenti previsti dal R.D. 1775/1933, il Consorzio di Bonifica Brenta ha presentato istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio, datata 28/06/2012 (prot. regionale n. 329540 del 17/07/2012).

L'impianto, in forza della dichiarazione presentata dal proponente, ai sensi della DGR 2834/2009, è escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al D.Lgs. 152/2006.

In data 01/10//2012, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003.

Gli elementi caratteristici dell'impianto sono i seguenti:

Portata massima (l/s) 5000

Portata media di concessione (l/s) 3400

Portata minima derivabile (l/s) 500

Deflusso minimo vitate (l/s) 52

Salto (m): 2,60

Potenza nominale (kW) 86,70

Potenza massima (kW) 102,28

Potenza massima installata(kW) 110 (complessiva dei due generatori)

Produzione annua (kWh) 625.600,00 (corrispondente a 437,92 t/anno di CO2, e ad 116,98 TEP)

Costo impianto (€) 814.165,56

In data 14/11/2013, con voto n. 3896, la Commissione Tecnica Regionale Ambiente si è espressa, ai sensi della DGR 694/2013, favorevolmente, con prescrizioni, all'approvazione del progetto.

In data 29/04/2014 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per l'adozione della decisione conclusiva, nella quale si è preso atto di tutti i documenti pervenuti e delle prescrizioni ivi contenute; i lavori della conferenza si sono conclusi con espressione favorevole da parte di tutti gli enti intervenuti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 3 lettera a) del D. Lgs. 159/2011 non è stato necessario acquisire la documentazione antimafia del Soggetto proponente.

Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali relativi all'impianto in argomento.

L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie il verbale dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi del 29/04/2014, con tutti i pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative prescrizioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il DPR 327/2001; il D.lgs. 387/2003, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 24/1991;

VISTE le proprie deliberazioni nn. 2204/2008, 2834/2009, 3493/2010, 253/2012 e 694/2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Sezione Difesa del Suolo;

delibera

1.    di approvare il progetto definitivo per la "Riattivazione della centrale idroelettrica di Presina della Roggia Contarina in Comune di Piazzola sul Brenta (PD)", delConsorzio di Bonifica Brenta, con sede a Cittadella (PD), Riva IV Novembre, 15, C.F. 90013790283, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco riportato in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.    di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

3.    di autorizzare Consorzio di Bonifica Brenta, con sede a Cittadella (PD), Riva IV Novembre, 15, C.F. 90013790283, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra specificato nonché alla costruzione delle necessarie opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1;

4.    di autorizzare Enel Distribuzione S.p.a. all'esercizio delle necessarie opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;

5.    di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1. nonché determina, in capo al soggetto esercente, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale attuando il relativo Piano;

6.    di stabilire che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente gli interventi relativi al volume A e connessi con l'impianto idroelettrico. Si rileva la necessità di provvedere alla messa in sicurezza del volume B, in quanto limitrofo all'impianto in esame, previa acquisizione dei necessari pareri e nulla osta presso gli enti competenti;

7.    di stabilire, pena la decadenza della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione ed avere una durata massima di cinque anni;

8.    di stabilire che la ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori agli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione;

9.    di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

10.    di dare atto che per gli interventi in argomento è stata riconosciuta la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06;

11.    di dare atto che, ai sensi dell'art. 83, comma 3 lettera a) del D. Lgs. 159/2011 non è stato necessario acquisire la documentazione antimafia del Soggetto proponente.

12.    di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;

13.    di dare mandato alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova di procedere alla formalizzazione del Decreto di rilascio della concessione di derivazione d'acqua contenente il disciplinare regolante la concessione stessa, alle condizioni fissate dal presente provvedimento;

14.    di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente l'acqua che verrà concessa con il provvedimento rilasciato dalla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova;

15.    di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

16.    di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;

17.    di stabilire che il concessionario dovrà comunicare alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova la data di esercizio commerciale, entro trenta giorni dalla medesima;

18.    di incaricare la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova di richiedere alla ditta autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, il deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della DGR 253/2012, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto;

19.    di incaricare la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;

20.    di stabilire che il mancato rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;

21.    di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti, invitati alla Conferenza di Servizi;

22.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

23.    avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di ricevimento;

24.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

25.    di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.

 

(seguono allegati)

781_AllegatoA_275982.pdf
781_AllegatoB_275982.pdf

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