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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 61 del 20 giugno 2014


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 751 del 27 maggio 2014

Approvazione dei nuovi modelli per l'autorizzazione alla circolazione di veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità, a seguito delle modifiche di cui al D.P.R. n. 31 del 12 febbraio 2013. L.R. 30.09.1994, n. 60 "Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali".

Note per la trasparenza

Con il presente atto si approvano le modifiche ai modelli degli atti autorizzativi necessari alla circolazione di veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità ad oggi in uso in questa regione, e precedentemente approvati con D.G.R. n. 1514/2003.

L'assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

L'art. 10, comma 6 e seguenti del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992, " Nuovo codice della Strada" stabilisce che i trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione rilasciata dall'Ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle Regioni per la rimanente rete viaria.

La regione del Veneto, con Legge Regionale n. 60 del 30 settembre 1994, ha delegato alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione, sul territorio regionale, per i trasporti e veicoli eccezionali.

L'art. 2 della sopra richiamata L.R. n. 60/1994 prevede che le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione, ovvero al rinnovo della stessa, per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità, siano presentate alla competente autorità provinciale nei termini e nelle modalità previste dagli articoli 14 e 15 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1514 del 23 maggio 2003 si è proceduto ad approvare i relativi schemi al fine di uniformare la modulistica di autorizzazione alla circolazione di veicoli eccezionali in tutte le Province del Veneto.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04 aprile 2013 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 12 febbraio 2013 con oggetto "modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole" si è ritenuto opportuno avviare, da parte dell'allora Direzione Infrastrutture, oggi Sezione Infrastrutture competente in materia, un confronto tra gli Enti e le Società competenti al rilascio delle sopra menzionate autorizzazioni.

In particolare la nuova norma comporta una necessaria modifica ai modelli degli atti autorizzativi ad oggi in uso in questa regione, gli stessi, come già richiamato, approvati con D.G.R. n. 1514/2003.

Per quanto sopra è stato istituito, a seguito di una prima convocazione, un tavolo tecnico di coordinamento regionale ristretto, in accordo con tutte le Province e la Veneto Strade S.p.A. al fine di snellire l'operatività del gruppo di lavoro e rendendo conseguentemente più rapido il riscontro agli operatori di settore.

Tale tavolo tecnico, costituito dai rappresentanti della Regione Veneto - Sezione Infrastrutture e delle Province di Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, a seguito degli incontri svoltisi nell'anno 2013, ha predisposto i nuovi modelli in sostituzione o aggiornamento dei precedenti.

In tale sede si è ritenuto, altresì, di istituire il nuovo onere denominato "diritti d'urgenza", così come previsto dall'art. 6 del richiamato D.P.R. 31/2013, di modifica dell'art. 14 del D.P.R. 495/1992, quantificandolo in importo pari al diritto dovuto per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione richiesta. Tale importo sarà sottoposto ad un adeguamento biennale, a partire dall'anno 2014, così come già previsto per gli altri oneri di legge in materia.

Le decisioni assunte nel tavolo tecnico ristretto e sopra riportate, sono state successivamente esposte, con nota della Direzione Infrastrutture n. 291259 del 08/07/2013, a tutti gli Enti interessati in materia ma non intervenuti, i quali hanno concordato con le proposte formulate.

Successivamente, con nota n. 376636 del 10 settembre 2013, la Sezione infrastrutture ha richiesto all'Unione Regionale delle
Province del Veneto parere in merito a quanto predisposto e deciso nel succitato tavolo.

Con nota del 20 febbraio 2014 il Presidente dell'Unione Regionale delle
Province del Veneto ha espresso il proprio parere favorevole alla modulistica e al nuovo diritto da corrispondersi, da parte dei soggetti richiedenti, qualora ricadesse il presupposto di cui al richiamato art. 6 del D.P.R. 31/2013.

Si rende quindi necessario procedere ora all'approvazione definitiva della nuova modulistica, che si riporta quale Allegato A al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, nonché al nuovo onere sopra evidenziato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 e.s.m.i;

VISTA la Legge Regionale n. 60 del 30 settembre 1994;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1514 del 23 maggio 2003;

VISTO il D.P.R. n. 31 del 12 febbraio 2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.       di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i nuovi modelli per l'autorizzazione alla circolazione di veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità relativi alle varie tipologie di trasporto interessato, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2.       di approvare il nuovo diritto dovuto dagli interessati, al netto d'I.V.A., per il rilascio in urgenza delle autorizzazioni alla circolazione, qualora ricadesse il presupposto di cui all'art. 6 del D.P.R. 31/2013, pari all'onere per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione richiesta;

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.       di incaricare la Sezione regionale Infrastrutture dell'esecuzione del presente atto;

5.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

751_AllegatoA_275516.pdf

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