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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 17 giugno 2014


Materia: Informatica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 722 del 27 maggio 2014

Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto e la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, per l'accesso informatico ai sistemi di contabilità ed informativi della Regione del Veneto, ai fini del giudizio di parificazione previsto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 - Approvazione schema del Protocollo d'Intesa ed autorizzazione alla sottoscrizione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato uno schema di Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto e la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto , per l'accesso ai sistemi informativi della Regione, finalizzato all'esercizio della funzione di controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Presidente Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In questi ultimi anni si è assistito ad un rapido rafforzamento dei sistemi di controllo interno ed esterno delle pubbliche Amministrazioni, al fine di razionalizzare e migliorare l'allocazione delle risorse in un contesto segnato da una grave e persistente crisi economica e finanziaria. I recenti provvedimenti legislativi a livello nazionale sono stati orientati, da un lato, all'adozione di nuove regole sul controllo delle politiche di bilancio e della spesa pubblica e, dall'altro, all'individuazione di provvedimenti legislativi atti a favorire lo sviluppo dell'economia.

Entrambe queste politiche mirano, di fatto, a ridurre il disavanzo con il contenimento della spesa pubblica, ad accrescere il PIL per garantire il pareggio di bilancio, a garantire le condizioni di equilibrio del bilancio medesimo e, contemporaneamente, a razionalizzare e qualificare la spesa sia a livello nazionale, sia a livello locale misurando i risultati conseguiti, rispetto ai parametri dell'efficienza, dell'economicità ed dell'efficacia.

Al fine di consentire che questo fondamentale processo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica risultasse efficace (a titolo esemplificativo si pensi al D.L. n. 78/2010 - D.L. n. 95/2012), oltre ad avviare un percorso di revisione istituzionale, sono stati rafforzati i sistemi di controllo e istituite nuove forme di controllo sulle Autonomie Locali, che si sono aggiunte ed integrate a quelli esistenti e già disciplinati, fra cui, dal D.Lgs. n. 286/1999.

Ci si riferisce, in particolare:

  • al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro, dell'efficienza e della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
  • al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha istituito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle Regioni;
  • al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha previsto la parifica dei Rendiconti consuntivi delle Regioni, l'esame dei bilanci di previsione, da parte della Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti, nonché una serie di Relazioni e Questionari mirati a valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interni e la regolarità della gestione;
  • alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;
  • ai Decreti Legislativi 14 marzo 2013, n. 33 e 8 aprile 2013, n. 39, riguardanti rispettivamente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA. e le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.

Tali forme di controllo si sono aggiunte, rafforzando quelle già previste dalla normativa nazionale e regionale finalizzate alla valutazione strategica, alla valutazione delle prestazioni della dirigenza, al controllo di gestione nonché a quelle di regolarità amministrativa e contabile, disegnando un sistema integrato di pianificazione e controllo che potrà essere pienamente efficace con l'introduzione del nuovo sistema di contabilità. A tal proposito, infatti, l'amministrazione regionale sta dando, inoltre, attuazione ad un'altra significativa riforma disciplinata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.

Si richiama, inoltre, l'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, che prevede che le operazioni di indebitamento delle autonomie territoriali vadano effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (nei quali vengano evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti), e impone che dette operazioni siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Tutte queste disposizioni mirano a verificare ed assicurare il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, nonché della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economici e finanziari degli Enti. Tale funzione di controllo è stata assegnata, nell'ambito della riforma dei controlli, disciplinata dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti che sono state poste al centro di un nuovo sistema di controlli esterni sulle Autonomie Locali, ivi comprese le Regioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 174/2012 tale funzione si concretizza con l'esame, da parte della Corte dei Conti, dei bilanci preventivi e dei rendiconti delle Regioni e degli Enti che compongono il Servizio sanitario nazionale che, ai sensi dello stesso art. 1, comma 5, provvedono alla parifica del Rendiconto Generale della Regione attraverso una "decisione di parifica" a cui viene allegata una relazione, ove la Corte dei Conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione, proponendo eventuali misure correttive e gli interventi di riforma che ritiene necessari, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.

Dette attività di verifica si estendono e tengono conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici e di servizi strumentali alla Regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di consentire lo svolgimento di dette funzioni la Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 39 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, acquisisce una serie di atti e documenti di natura non solo contabile, propedeutici per la formulazione della decisione di parifica del Rendiconto Generale della Regione, che comprende - con tutta evidenza - anche quelli attinenti agli Enti, Agenzie e Società partecipate dalla Regione.

Inoltre, l'art. 3 comma 8 della legge 19 gennaio 1994, n. 20, prevede che nell'esercizio delle attribuzioni di controllo, la Corte dei Conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti.

L'acquisizione di dette informazioni e documentazione contabile avviene con le procedure indicate dalle Deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con le quali sono dettate le linee guida per i controlli delle varie Sezioni regionali di Controllo, attraverso specifici e distinti Questionari.

Considerato che l'esercizio di tale funzione di controllo si inserisce nelle procedure legislative di approvazione dei documenti contabili della Regione (Bilancio annuale e pluriennale e Rendiconto Generale), che richiedono il rispetto delle tempistiche previste dalle vigenti normative statutarie e contabili, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni assegnate alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, in una logica di tempestività, semplificazione ed interoperabilità fra i sistemi informativi e le banche dati detenute da questa Amministrazione, è stata concordemente valutata l'opportunità di consentire alla predetta Sezione regionale di Controllo di poter accedere ai sistemi informativi contabili della Regione.

Ciò viene disciplinato attraverso la stipula di un apposito Protocollo d'Intesa, allegato alla presente Deliberazione e di cui se ne propone l'adozione, che definisce le modalità e le regole di accesso a detti sistemi informativi, più specificamente individuati in apposito Allegato tecnico al Protocollo medesimo.

I principali contenuti del Protocollo d'Intesa possono essere così riassunti.

-    Durata - è prevista una validità annuale dalla data di sottoscrizione ed il tacito rinnovo, al permanere delle attuali disposizioni di legge in materia di giudizio di parificazione;

-    Sistemi informativi disponibili - I sistemi informativi della Regione del Veneto messi a disposizione della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto ed individuati nel citato Allegato tecnico, riguardano l'applicativo informatico del sistema contabile regionale, i dati delle Società a partecipazione regionale, i dati contabili del Sistema Sanitario regionale.

-    Modifiche al Protocollo d'Intesa - Le modifiche conseguenti ad eventuali sviluppi dei sistemi informativi individuati, non comportano revisione del Protocollo d'Intesa, ma saranno oggetto di approvazione di uno specifico atto integrativo dell'Allegato tecnico, mentre l'eventuale successiva inclusione di ulteriori sistemi informativi che la Regione potrà in futuro sviluppare, in attuazione degli obblighi scaturenti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 243 citata in premessa, comporterà l'approvazione di un Protocollo integrativo.

-    Livelli di servizio e di sicurezza - I livelli di servizio assicurati sono coerenti con quelli erogati al personale dipendente della Regione del Veneto. Per quanto riguarda i livelli di sicurezza, gli stessi sono esplicitati nell'art. 8 del Protocollo, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i parametri di riservatezza previsti dal Codice in tema di Protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003). Inoltre l'accesso alle banche dati avverrà secondo i principi di necessità, pertinenza, proporzionalità e non eccedenza, così come previsto dagli articoli 3 e 11 del Codice in materia di Protezione dei dati personali. E' previsto, inoltre, l'impegno della suddetta Sezione regionale di Controllo di procedere al trattamento dei dati personali, osservando tutte le misure di sicurezza ed i parametri di riservatezza previsti dal Codice in tema di Protezione dei dati personali, secondo gli standard di sicurezza stabiliti dalla DGR n. 199 del 27 febbraio 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-    Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

-    Visto l'art. 39 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

-    Visto l'art. 3 comma 8 della legge 19 gennaio 1994, n. 20;

-    Vista la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;

-    Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.       di approvare le premesse come parte integrante del presente atto;

2.       di approvare l'Allegato A) al presente atto, contenente lo schema di Protocollo d'Intesa ed il relativo Allegato Tecnico fra la Regione del Veneto e la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto;

3.       di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e del relativo Allegato Tecnico;

4.       di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto;

5.       di prendere atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

722_AllegatoA_275503.pdf

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