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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 17 giugno 2014


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 737 del 27 maggio 2014

Ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione ai sensi della L. 11 marzo 1953 n. 87, avverso la deliberazione n. 269 del 9 aprile 2014 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, resa in asserita applicazione del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174.

Note per la trasparenza

Autorizzazione a proporre ricorso per conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale avverso al deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di controllo del Veneto, con la quale sono stati oggetto di censura i rendiconti delle spese sostenute dai gruppi consiliari nel 2014 - Affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Vicepresidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che: " Ciascun gruppo consiliare dei Consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo rendiconto. In ogni caso il rendimento evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione de titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati".

Conseguentemente il comma 10 del medesimo articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012 impone la trasmissione del rendiconto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che viene trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

Il successivo comma 11 nel testo originario disponeva che, qualora la Sezione regionale di controllo riscontri la mancata conformità alle prescrizioni stabilite, trasmetta una comunicazione per la relativa regolarizzazione, a pena di decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, che comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

In attuazione alle citate disposizioni statali, la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con la deliberazione 5 aprile 2013, n. 12, aveva ritenuto che il controllo dovesse essere esercitato sin dal 2012, pur rilevando l'impossibilità di applicare retroattivamente all'anno 2012, con i criteri recati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012, che aveva disciplinato le modalità di rendicontazioni a cui sono tenuti i gruppi consiliari, e, su questa premessa aveva, quindi, ritenuto di individuare a tal fine parametri diversi, "desunti dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti nel 2012, integrati però con i contenuti essenziali, cui fa riferimento la nuova disciplina, ossia con l'indicazione delle risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, della corretta rilevazione dei fatti di gestione e della regolare tenuta della contabilità".

La stessa Sezione delle autonomie, preso atto delle aporie derivanti da tale criterio, con successiva deliberazione 5 luglio 2013, n. 15, riesaminò la questione, affermando, da un lato, la piena applicabilità del nuovo sistema di controllo a decorrere dalla rendicontazione per l'esercizio 2013, ma ribadendo la modalità di controllo misto sopra delineato e ipotizzando una applicazione parziale e frazionata del d.l. n. 174/2012 citato, cioè a solo fini "ricognitivi" della regolarità dei documenti contabili. Senza applicazione dell'impianto sanzionatorio previsto dal predetto decreto, "in un percorso finalizzato alla integrale applicazione dei nuovi controlli a decorrere dal 2013".

Su questi presupposti si era quindi espressa lo scorso anno la Sezione regionale di controllo regionale per il Veneto della Corte dei Conti, la quale con le delibere 29 aprile 2013, n. 105, e 13 giugno 2013, n. 160, dichiarò l'irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali.

A chiarimento della situazione di diritto, il Consiglio regionale, in data 3 luglio 2013 acquisì un parere legale, reso da dei liberi professionisti qualificati esperti in materia, che ravvisava in tali delibere della Corte dei conti, in conseguenza dell'esercizio del potere medesimo, la sussistenza di una menomazione all'autonomia regionale costituzionalmente tutelata dagli articoli 5, 114, 121 e 123 della Costituzione, in quanto assolto con modalità discordanti e sulla base di interpretazioni contrarie al principio di certezza del diritto di cui agli articoli 3, 25, 113 e 97 della Costituzione.

Il parere rilevava anche la violazione della posizione di autonomia e indipendenza che la Costituzione garantisce alla Regione interferendo sul processo formativo della volontà decisionale del Consiglio regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché, quali norme interposte, degli articoli 19, 20 e 21 dello Statuto regionale del Veneto, approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.

Le deliberazioni della Corte dei conti apparivano in tal modo contrastanti anche con le attribuzioni regionali in materia di autonomia contabile e di spesa, di cui all'articolo 119 della Costituzione e, quale norma interposta, dell'articolo 30 dello Statuto regionale del Veneto. La loro applicazione in via retroattiva venne ritenuta altresì contraria agli articoli 3 e 25 della Costituzione, in quanto lesiva del legittimo affidamento, ed irragionevole e sproporzionata rispetto al fine che il legislatore intendeva perseguire con le disposizioni di cui al decreto legge n. 174 del 2012.

Proposto il ricorso alla Corte Costituzionale, quest'ultima, con recente sentenza n. 130/2014, ritenendo sussistere il conflitto di attribuzioni, ha dichiarato che "non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie, adottare le deliberazioni 5 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, nonché (...) alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, le deliberazioni 29 aprile 2013, n. 105, e 13 giugno 2013, n. 160, (...) con cui si è, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012".

La Consulta ha infatti ritenuto che, "ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, il rendiconto in esame è «strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]». Il comma 11, poi, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai già detti criteri contenuti nelle linee guida.

Il dettato normativo configura dunque il potere di controllo in esame come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sull'evidente presupposto della loro indispensabilità.

Con riferimento a quanto statuito nella precedente sentenza n. 39 del 2014, la Corte ha quindi chiarito che: "il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale [...]. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale".

Pertanto, nella considerazione che tali modalità di esercizio del controllo hanno conflitto con l'art. dall'art. 121, secondo comma, Cost., la Consulta ha ritenuto che non spetti "allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie e sezioni regionali di controllo per il (...) Veneto (...) adottare le deliberazioni impugnate con cui si è, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012".

Nel frattempo con deliberazione n. 269 del 9 aprile 2014, la Sezione di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, ha riformulato il controllo nei confronti dei rendiconti dei gruppi consiliari riferiti all'anno 2013. Il tutto in asserito rispetto dei criteri introdotti con il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, delle disposizioni delle leggi regionali n. 56/1984 e n. 47/2012, e dei criteri dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, che in larga parte ha anticipato i contenuti della successiva sentenza della Consulta n. 130/2014.

In vero in concreto le risultanze dell'attività di controllo in ampia misura non sono diverse, specie con riguardo al c.d. giudizio di inerenza, da quelle conseguite secondo i criteri e le metodologie invalse nell'anno precedente e, comunque vigenti in attesa della menzionata decisione della Corte costituzionale n. 130/2012. Per questo, in larga parte la delibera n. 269 del 9 aprile 2014 appare ripetere i vizi di quelle oggetto della menzionata censura di costituzionalità. Essa perciò appare nuovamente censurabile per le ragioni in virtù delle quali lo scorso anno era stata autorizzata la proposizione del menzionato conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale, incrementate dagli argomenti attraverso le quali la sentenza n. 130/2014 della Corte costituzionale ha ritenuto fondato il menzionato ricorso per conflitto di attribuzioni: nuovamente la Sezione di controllo del Veneto della Corte dei conti è intervenuta con valutazioni di merito ed interferenze sulle scelte discrezionali dei gruppi ad essa precluse.

Inoltre, come evidenzia la delibera del n. 30 in data 26 maggio 2014 del Consiglio regionale "la deliberazione della Corte dei conti (...) per le forme e le modalità di esercizio delle proprie funzioni da parte della Sezione regionale per il Veneto, pone la esigenza di intervenire per evitare il consolidarsi: - sia in primis, della assunzione della inerenza quale parametro per l'esercizio del controllo dei rendiconti delle spese dei gruppi consiliari, laddove tale parametro non è previsto né tantomeno disciplinato dalla legge 213 del 2012 e dal relativo DPCM del 21 dicembre 2012 di recepimento della delibera della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 5 dicembre 2012, e configurandosi quindi l'operato della sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti in modalità discordanti rispetto al quadro normativo di riferimento o comunque in termini di discrezionale ampliamento dell'ambito di applicazione di una disposizione normativa; quanto sopra in violazione di principi di certezza del diritto di cui agli articoli 3 e 25 della Costituzione;

- sia, comunque, di una elaborazione da parte della suddetta Sezione regionale per il controllo della interpretazione e applicazione del concetto di inerenza della spesa rispetto alle finalità istituzionali proprie dei Gruppi consiliari che laddove la Sezione regionale per il controllo richiede che deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione le circostanze e le finalità della spesa medesima poiché il difetto di tali minime indicazioni rende, di fatto a monte, impossibile qualsiasi valutazione di attinenza a fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attività del gruppo" viene imposta in termini fortemente invasivi e lesivi dell'autonomia dei Gruppi medesimi e quindi tale - proprio per le modalità assunte, e a fronte della riconosciuta natura dei Gruppi consiliari quali "organi" del Consiglio ... ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio" (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014) - da ridondare in lesione degli spazi costituzionalmente riservati alla autonomia della Regione e dei suoi organi e funzionali al funzionamento della istituzione consiliare".

Il tutto con particolare riguardo ai contenuti della sentenza n. 130/2014, nella quale viene rilevato come "la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua una menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto".

Per cui al fine della proposizione del predetto giudizio si acquisiscono e fanno parte presente provvedimento anche le rappresentate argomentazioni del Consiglio regionale.

Conclusivamente, si ritiene quindi che la deliberazione n. 269/2014 della Corte dei conti invada l'attività del Consiglio regionale e dei suoi Gruppi, in palese interferenza con l'autonomia costituzionalmente ad essi garantita e in spregio ai già menzionati artt. 3, 5, 25, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 della Costituzione.

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 30 adottata nella seduta del 26 maggio 2014, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, avverso le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 269 datata 9 aprile 2014, nonché, ove occorrer possa, per violazione degli artt. 3, 5, 25, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 della Costituzione, nonché, quali norme interposte, degli articoli 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48 del vigente Statuto regionale del Veneto, nonché di autorizzare sin d'ora la proposizione in via incidentale nel prospettato giudizio della questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 9, 10, 11,12 del d.l n.174/2012, per violazione degli articoli della Costituzione e delle norme dello Statuto regionale veneto testé enumerate, per le varie argomentazioni e rilievi sopra illustrati.

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, al prof. avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova, al prof. avv. Vittorio Domenichelli del Foro di Padova, all'avv. Francesco Rossi del Foro di Padova ed all'avv. Luigi Manzi, dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

-          vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

-          vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260.

delibera

1.    di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e i rilievi indicati in premesse,a proporre ricorso per conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale avverso la deliberazione n.269 del aprile 2014 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, per conflitto di attribuzioni ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 5, 25, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 della Costituzione, nonché, quali norme interposte, agli articoli 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48 del vigente Statuto regionale del Veneto;

2.    di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, al prof. avv. Mario Bertolissi del foro di Padova, al prof. avv. Vittorio Domenichelli del foro di Padova, all'avv. Francesco Rossi del foro di Padova ed all'avv. Luigi Manzi, dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

3.    di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente per l'impegno di spesa a favore dei professionisti esterni;

4.    di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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