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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 17 giugno 2014


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 724 del 27 maggio 2014

Azienda agricola "Guzzo Stefano". Modifica all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cona (VE).

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) all'azienda agricola "Guzzo Stefano", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 210 del 1° marzo 2011 "Azienda agricola Guzzo Stefano. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cona (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica".

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza riapertura del procedimento amministrativo da parte del Comune di Cona (VE) n. 112737/2013 (protocollo regionale n. 112737 del 14/03/2013);
Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 150999 del 09/04/2013);
Parere favorevole rilasciato da Comune di Cona (protocollo regionale n. 505518 del 20/11/2013);
Deliberazione della Giunta Comunale di Cona n. 65 del 17/10/2013;
Verbale della conferenza di servizi del 16 maggio e 21 giugno 2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 1° marzo 2011, l'azienda agricola "Guzzo Stefano" (CUAA GZZSFN76S29G693U), con sede legale in via Cordenazzetti,n. 48 - Comune di Cona (VE) e sede operativa in località Cordenazzo - Comune di Cona (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Cona (VE) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 14 marzo 2013 il Comune di Cona (VE) ha chiesto di indire la Conferenza di servizi al fine di apportare una modifica al progetto approvato all'azienda agricola "Guzzo Stefano" e autorizzato con la citata D.G.R. n. 210 del 1° marzo 2011.

In particolare l'Amministrazione comunale di Cona ha ritenuto necessario apportare una modifica al "Piano del traffico e dei flussi veicolari" (di seguito Piano), connesso con l'esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia autorizzato all'azienda agricola "Guzzo Stefano" con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 210/2011, aggiornando la viabilità comunale e sovra comunale utilizzata nonché il carico dei mezzi necessari durante l'esercizio dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata alla modifica dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

In data 21 giugno 2013 la Conferenza di servizi ha approvato, all'unanimità, la modifica al progetto dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

  • "Relazione sugli impatti sulla viabilità locale";
  • atto unilaterale ovvero Convenzione con il Comune di Cona inerente le compensazioni di natura territoriale prevista dal Decreto MiSE 10/09/2010;
  • atto deliberativo del Comune di Cona di approvazione dell'atto unilaterale ovvero Convenzione di cui al precedente punto.

Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi alla variante del progetto autorizzato con D.G.R. n. 210 del 1° marzo 2011, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione l'iter amministrativo, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere all'azienda agricola "Guzzo Stefano" una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 261894 del 19 giugno 2013 e n. 50532 del 4 febbraio 2014);
  • il Comune di Cona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 17 ottobre 2013, ha comunicato il proprio nulla osta all'atto unilaterale d'obbligo presentato dall'azienda agricola "Guzzo Stefano"

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 1° marzo 2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO della richiesta di indire e convocare la conferenza di servizi da parte del Comune di Cona (VE) in data 14 marzo 2013;

PRESO ATTO, altresì, dei verbali della Conferenza di servizi del 16 maggio e 21 giugno 2013;

DATO ATTO che con note protocollo n. n. 261894 del 19 giugno 2013 e n. 50532 del 4 febbraio 2014, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO, altresì, che:

-    con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 17 ottobre 2013 ha approvato i contenuti dell'atto unilaterale presentato dall'azienda agricola "Guzzo Stefano";

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1.   di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di autorizzare l'azienda agricola "Guzzo Stefano" (CUAA GZZSFN76S29G693U), con sede legale in via Cordenazzetti,n. 48 - Comune di Cona (VE) e sede operativa in località Cordenazzo - Comune di Cona (VE), all'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati al dispositivo 2. della D.G.R. n. 210 del 1° marzo 2011, e ubicati nel Comune di Cona (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 44, mappale n. 5, 30, 55, 65, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. n. 131753/48.24 del 09/03/2010, n. 366787/48.24 del 05/07/2010, n. 545435/48.24 del 18/10/2010, n. 563980/48.24 del 27/10/2010, n. 596930/48.24 del 15/11/2010, n. 626610/48.24 del 30/11/2010, n. 63683/60.02 del 09/02/2011, n. 261894 del 19/06/2013;

3.  di approvare l'Allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 9. della deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 1° marzo 2011 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere assentiti con i dispositivi nn. 2., 3., 5., 6., 7. e 8. della citata D.G.R. n. 210/2011;

4.  di comunicare all'azienda agricola "Guzzo Stefano" nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla modifica e integrazione dell'autorizzazione unica - D.G.R. n. 210 del 1° marzo 2011;

5.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.  di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

7.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

724_AllegatoA_275297.pdf

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