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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 13 giugno 2014


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 725 del 27 maggio 2014

Interventi di modifica degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili (biogas, biomasse), provenienti da produzioni agricole, forestali e zootecniche, prive di emissioni atmosferiche significative. Disposizioni procedurali per limitate variazioni, in corso d'opera e d'esercizio, di carattere meramente tecnico-dimensionale ai sensi del comma 3, articolo 5 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Disposizioni procedurali per il rilascio del titolo abilitativo agli impianti di produzione di biometano, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si adottano le disposizioni procedurali per la modifica e integrazione all'autorizzazione unica nei casi di variazioni, in corso d'opera e d'esercizio, di carattere meramente tecnico-dimensionale degli impianti di produzione di energia alimentati da biogas e biomasse. Si adottano, altresì, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano, ai sensi del D. Lgs. 28/2011.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 - articolo 12;
D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 - articolo 5 e 8;
D.G.R. n. 2204 del 8 agosto 2008;
D.G.R. n. 1391 del 19 maggio 2009;
D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (poi Direzione Agroambiente, ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Con la medesima deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010 la Giunta Regionale ha, peraltro, fornito le prime disposizioni per semplificare l'iter amministrativo inerente l'approvazione di variazioni impiantistiche di limitate entità.

Successivamente con il recepimento della Direttiva Europea 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ha fornito - nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale in grado di individuare gli interventi di modifica degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica - un elenco di interventi da considerare sostanziali (articolo 5).

Con il successivo articolo 8, il medesimo decreto legislativo ha fornito, peraltro, le prime disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano, demandando alle Regioni l'adozione di "specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano".

Attualmente gli impianti di produzione di energia alimentati a biogas da matrici agricole e zootecniche autorizzati dalla Regione del Veneto ammontano a 128 unità, di cui 113 in esercizio. L'esperienza gestionale maturata in questi anni dagli imprenditori agricoli titolari degli impianti medesimi, legata alla necessità di apportare migliorie agli impianti, nonché la possibilità offerta dalla legislazione in materia ambientale di utilizzare i sottoprodotti della lavorazione dei prodotti agricoli, suggeriscono di adottare ulteriori disposizioni procedurali, improntate a criteri di economicità e di efficacia, utili ad apportare modifiche e/o integrazioni alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003, ferme restando le disposizioni in materia di varianti sostanziali previste dal D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011.

Già con D.G.R. n. 1391 del 19 maggio 2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con il medesimo provvedimento (allegato A, paragrafo "Casi Particolari - Varianti") è stata prevista la possibilità di apportare delle modifiche di modesta entità che non alterino la natura, la funzionalità e la destinazione originarie dell'intervento, al fine ultimo di garantire una maggiore celerità all'iter amministrativo, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza previsti dall'articolo 1 della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii..

Ad integrazione delle disposizioni ivi previste, la procedura proposta dal presente provvedimento riguarda le seguenti fattispecie:

-        modeste variazioni al progetto durante le fasi antecedenti l'inizio lavori, durante la costruzione delle opere e manufatti (varianti in corso d'opera) nonché durante l'esercizio (varianti in corso di esercizio) che prevedano limitate variazioni alle volumetrie, alle dimensioni e tipologie costruttive autorizzate;

-        modeste variazioni all'esercizio dell'impianto a condizione che sia garantita la connessione dell'impianto all'attività agricola ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 11/2004 e che sia comunque escluso l'utilizzo di biomassa classificabile come rifiuto;

-        rifacimento parziale o totale di taluni manufatti e impianti autorizzati, ferme restando le specifiche tecniche già approvate (contenuti progetto originario o sua variante).

Per modeste variazioni, con riferimento alla precedente primo trattino, s'intendono modifiche costruttive ai manufatti che non superano, in termini di metri quadri o metri cubi, il 10 % delle dimensioni e delle volumetrie autorizzate per singola tipologia di manufatto e comunque il 5% delle dimensioni e della volumetria complessiva autorizzata.

Per modeste variazioni all'esercizio dell'impianto, di cui al precedente secondo trattino, s'intendono esclusivamente l'inserimento nella "dieta" di alimentazione dell'impianto di matrici organiche in ingresso che non superino il 30 %, in termini di produzione energetica (kWh), delle matrici complessive già autorizzate su base annua, con esclusione:

-        della biomassa classificabile come rifiuto;

-        dei sottoprodotti diversi da quelli provenienti dalla lavorazione esclusivamente fisico-meccanica delle colture agricole;

-        dei sottoprodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009 e per i quali non sia stato avviato contestualmente l'iter per il riconoscimento dell'impianto dai competenti Servizi veterinari.

Si conferma, pertanto, con il presente provvedimento l'impostazione istruttoria già stabilita dal paragrafo "Casi particolari - varianti" contenuto dall'allegato "A" alla D.G.R. n. 1391/2009. In particolare per le fattispecie sopra riportate la Sezione regionale competente istruisce i contenuti della documentazione tecnica al progetto approvato ai sensi della medesima deliberazione della Giunta Regionale.

Accertato che la variazione di progetto rientra tra le modeste modifiche volumetriche, dimensionali e tipologiche e che pertanto non vi è alcuna alterazione della natura, della funzionalità e della destinazione originaria dell'intervento, la Sezione regionale competente, ferme restando le procedure di competenza del Ministero dell'Interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, provvede a:

-        avviare il procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990;

-        notificare alle Amministrazioni e Enti pubblici nonché agli eventuali concessionari e/o gestori di servizi pubblici, precedentemente coinvolti e interessati dalla modifica progettuale, l'acquisizione dell'istanza inoltrata dal soggetto proponente e i contenuti sintetici del progetto di variante;

-        richiedere l'eventuale trasmissione della documentazione risultata carente durante la fase istruttoria;

-        accertare che l'eventuale documentazione integrativa richiesta sia trasmessa a ciascuna Amministrazione e Ente pubblico ovvero concessionario e/o gestore di servizi pubblici interessato;

-        inoltrare la richiesta di parere endoprocedimentale di competenza dello Sportello Agricolo Unico di competenza di AVEPA nonché quello eventualmente necessario delle strutture periferiche del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e delle Sezioni regionali competenti.

Trascorso il termine di dieci giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione di progetto da parte di ciascuna Amministrazione e Ente pubblico nonché concessionario e/o gestore di servizi pubblici interessata, in assenza di comunicazioni ostative ovvero comunicato l'esito istruttorio favorevole alla Sezione competente dell'Amministrazione procedente, il responsabile del procedimento regionale avvia a definitiva conclusione il procedimento amministrativo, proponendo l'adozione del provvedimento espresso ai sensi della legge n. 241/1990.

Nel caso di non modeste modifiche all'impianto di produzione di energia già autorizzato, il responsabile del procedimento regionale avvia le procedure di indizione e convocazione, nei termini stabiliti dal comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 241/1990, di una apposita seduta della Conferenza di servizi.

Per ciascuna fattispecie di intervento, si conferma che il soggetto proponente è tenuto a presentare idonea istanza sul modello approvato dalla Regione del Veneto, corredata dalla documentazione essenziale elencata nell'Allegato A al presente provvedimento.

La mancata trasmissione della documentazione essenziale è motivo di non procedibilità dell'istanza ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.

Da ultimo si precisa che le procedure amministrative delineate nell'ambito del presente provvedimento ovvero quelle previste dalla D.G.R. n. 1391 del 19 maggio 2009 riguardano altresì gli impianti di produzione di biometano previsti dall'articolo 8, nonché dagli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTO il Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi;

VISTO l'articolo 184 bis del D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii. che reca la definizione di sottoprodotto;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente (ora Sezione Agroambiente), la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

delibera

1.         di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e pertanto di adottare le procedure amministrative per l'approvazione di modeste variazioni all'autorizzazione unica già rilasciata, a maggior dettaglio di quanto previsto dalla D.G.R. n. 453 del marzo 2010;

2.         di confermare che le procedure amministrative delineate nell'ambito del presente provvedimento ovvero quelle previste dalla D.G.R. n. 1391 del 19 maggio 2009 riguardano altresì gli impianti di produzione di biometano previsti dall'articolo 8, nonché dagli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011;

3.         di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale è riportata la documentazione essenziale per avviare le procedure amministrative utili alla modifica e integrazione all'autorizzazione unica;

4.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.         di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

6.         di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.         di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

725_AllegatoA_275296.pdf

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