Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 03 giugno 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 684 del 13 maggio 2014

Distacco di personale delle aziende del SSR presso gli uffici dell'Area Sanità e Sociale. Attuazione dell'articolo 136, comma 7 bis, della L.R. 10 giugno 1991, n. 12, introdotto dall'articolo 34 della L.R. 2 aprile 2014, n.11. Approvazione testo di convenzione tipo con gli enti interessati.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 136, comma 7 bis, della L.R. 10 giugno 1991, n.12, si individuano le finalità, i presupposti e le modalità di svolgimento delle attività specialistiche rese, in posizione di distacco, presso gli uffici dell'Area Sanità e Sociale dal personale proveniente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, determinando altresì il contingente massimo del personale distaccabile. La deliberazione determina inoltre la durata massima dei distacchi ed approva lo schema tipo di convenzione tra l'Amministrazione regionale e le predette aziende ed enti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La complessità e specificità delle funzioni in materia sanitaria che la normativa nazionale e regionale attribuisce alla Regione e le connesse problematiche gestionali che ne derivano hanno determinato la necessità per questa amministrazione di garantire nel corso degli anni una sempre maggiore interazione, nell'ambito dell'utilizzo delle risorse umane, tra le strutture regionali di governance del sistema e le aziende sanitarie chiamate ad attuare le politiche di programmazione regionale.

Al riguardo, si sottolinea che le aziende sanitarie sono inserite all'interno del sistema regionale e che il processo che ha progressivamente ampliato poteri e competenze in ambito sanitario ha fatto sì che le regioni siano state portate a modificare il proprio modello di governance.

In tale nuovo modello la Regione Veneto assume la diretta responsabilità per quanto riguarda il governo e la spesa del sistema SSR, attività, del resto, già affidata all'Ente dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 56/1994, il quale stabilisce che "la Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, controllo, nonché di coordinamento nei confronti delle Unità locali socio sanitarie e delle Aziende Ospedaliere", mentre l'articolo 3, comma 2, della stessa legge aggiunge che "l'Unità locale socio sanitaria e l'Azienda Ospedaliera di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo di riordino esercitano l'autonomia aziendale nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, delle norme della presente legge e della legge regionale di contabilità delle Unità locali socio sanitarie e delle Aziende Ospedaliere".

La Regione si trova, pertanto, a svolgere il ruolo della capogruppo, esercitando tutti i poteri tipici della holding, quali nomina e revoca dei direttori generali, approvazione dei bilanci, autorizzazione delle alienazioni immobiliari e delle assunzioni di personale, fornitura del capitale di investimento e copertura di eventuali perdite, oltre ad esprimere parere circa la quantificazione del fondo rischi aziendali.

Tale sistema si traduce nello svolgimento di attività tecniche, il cui concreto esercizio - riverberandosi ed impattando direttamente all'interno del SSR - in molti casi non può prescindere dal supporto di operatori, dirigenti e non, che prestano direttamente la loro attività nell'ambito delle aziende sanitarie e che sono chiamati dalla Regione a fronteggiare attività e progetti avviati o ampliati negli ultimi anni, e che spesso richiedono la presenza di professionalità e/o competenze che non sono rinvenibili nei ruoli regionali (si pensi in particolare al personale medico, sanitario, infermieristico).

La Regione nel corso degli anni ha quindi ritenuto di avvalersi di personale a tempo pieno o parziale dalle Aziende Sanitarie, personale che oltre a contraddistinguersi per qualificata esperienza e competenza professionale, si caratterizza per una spiccata flessibilità nell'organizzazione del lavoro, necessaria per poter rapidamente introdurre - anche in ragione della tumultuosa evoluzione normativa - nuove metodiche di monitoraggio e/o controllo della spesa pubblica, nonché per consentire il contestuale raggiungimento di obiettivi strategici con le tempistiche contratte che recenti provvedimenti di legge impongono a pena di commissariamento (es.: spending review).

In particolare, la Giunta Regionale con DD.GG.RR. n 3095 del 3 ottobre 2006, n. 2315 del 24 luglio 2007 e, da ultimo, con D.G.R. n. 2717 del 16 novembre 2010, ha previsto, in aggiunta degli istituti del comando e della missione, anche la possibilità di distaccare personale dipendente delle Aziende sanitarie.

Con D.G.R. n. 412 del 25 marzo 2013 Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale era stato autorizzato, nelle more della riorganizzazione complessiva dell'apparato regionale di cui alla L.R. 31.12.2012, n. 54, a prorogare fino al 30 giugno 2013 i distacchi precedentemente in essere presso le strutture già afferenti alla Segreteria Regionale per la Sanità (ora Area Sanità e Sociale). Tale termine, al fine di continuare a garantire la piene funzionalità delle strutture tecnico amministrative afferenti alla medesima Segreteria, era stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014 con D.G.R. n. 1103 del 28 giugno 2013, che aveva anche preso atto di un Protocollo di intesa sottoscritto in data 21 giugno 2013 tra la Regione e le organizzazioni sindacali CISL FP e UIL FPL per la valorizzazione del lavoro e delle professionalità nella Regione Veneto, nel quale si fa particolare riferimento al personale in posizione di distacco presso la Segreteria Regionale per la Sanità.

La scelta di utilizzare anche l'istituto del distacco (che, come è noto, si configura quando l'amministrazione pone temporaneamente uno o più dipendenti a disposizione di altra amministrazione per soddisfare anche un proprio interesse) discende dalla circostanza che le attività rese dal personale in parola non solo concorrono alla realizzazione degli obiettivi regionali, ma nel quadro dello svolgimento delle funzioni esercitate dalla Regione nella sua qualità di "capogruppo" della "holding" sanitaria, contribuiscono all'erogazione da parte delle aziende sanitarie dei livelli essenziali di assistenza, e, comunque, al funzionamento della generalità delle stesse aziende, ivi comprese quelle dalle quali dipende il personale di cui trattasi.

Il distacco non era tuttavia disciplinato dalla legislazione regionale. Infatti, l'articolo 136 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12 aveva regolato la mobilità da e verso l'amministrazione regionale e gli enti del comparto sanitario solo con riferimento all'istituto del comando.

L'articolo 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e i. prevede, peraltro, la possibilità per le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, previsti dall'articolo 6 dello stesso decreto, di utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.

L'articolo 34 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11 ha ora soppresso l'originario comma 7 bis dell'articolo 136 della L.R. 12/1991, sostituendolo con 4 nuovi commi il cui testo si riporta di seguito integralmente:

"7 bis. Al fine di garantire l'efficienza del sistema regionale socio -sanitario, qualora, per motivate esigenze organizzative, emerga la necessità di disporre di competenze professionali specialistiche, per la realizzazione di specifici progetti o attività, il Direttore dell'Area Sanità e Sociale può procedere all'acquisizione temporanea di personale delle Aziende ed Enti del SSR.

7 ter. L'assegnazione temporanea del personale è disposta dal Direttore dell'Area Sanità e Sociale, previo parere del Direttore Generale di provenienza, previo consenso dell'interessato e nel rispetto del contingente annualmente fissato dalla Giunta Regionale.

7 quater. La Giunta Regionale disciplina con proprio provvedimento le modalità di svolgimento dell'attività da parte del personale distaccato presso gli uffici dell'Area Sanità e Sociale, nonché il periodo di tempo che non può essere superiore a tre anni, procedendo anche alla stipula di una convenzione con gli enti interessati.

7 quinquies. I relativi oneri sono da imputare a carico delle risorse del Fondo sanitario regionale destinate alla gestione regionale e riconosciute in sede di riparto del relativo fondo."

Le disposizioni legislative sopra riportate hanno pertanto previsto la possibilità dell'assegnazione temporanea del personale del SSR presso gli uffici dell'Area Sanità e Sociale, per la realizzazione di specifici progetti o attività attraverso l'utilizzo dell'istituto del distacco, attribuendo al Direttore della stessa Area la competenza a procedere alla relativa acquisizione, previo parere dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR (di seguito denominati aziende) di provenienza degli interessati e consenso dei medesimi.

L'anzidetta competenza può peraltro esercitarsi solo nel limite del contingente di personale distaccabile annualmente fissato dalla Giunta Regionale, alla quale è demandato anche il compito di definire con proprio provvedimento:

-         la durata, non superiore a tre anni, del distacco;

-         le modalità di svolgimento delle attività del personale distaccato;

-         la stipula di una convenzione con gli enti interessati.

Si ritiene opportuno dare tempestiva attuazione con il presente atto alle predette disposizioni legislative per consentire la continuazione dello svolgimento, da parte del personale delle aziende in possesso della necessaria professionalità, delle indispensabili attività di supporto all'Area Sanità e Sociale connesse all'assolvimento degli adempimenti LEA.

Al riguardo, si evidenzia che l'assolvimento degli adempimenti LEA è oggetto di valutazione da parte del Comitato LEA, organismo previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e che dall'esito positivo di tale valutazione dipende l'accesso della Regione alle quote accantonate di finanziamento del servizio sanitario nazionale (cc.dd. risorse premiali), pari ad un valore aggiuntivo, di circa 200 milioni di euro.

Si ritiene pertanto di individuare per l'anno 2014 il contingente di personale distaccabile dalle aziende ed enti del SSR necessario a garantire l'espletamento delle attività sopra descritte, connesse all'assolvimento degli adempimenti LEA, da parte dell'Area Sanità e Sociale, nella misura di 66 unità, ripartite come segue tra le aree della dirigenza e del comparto:

personale della dirigenza medica, veterinaria ed SPTA: n. 16;

personale del Comparto: n. 50.

Si sottolinea che il numero complessivo di distacchi attivabili è inferiore rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2013, pari a 77 unità, e al 31 dicembre 2012, pari a 87 unità: ciò in conseguenza, come raccomandato anche dal Protocollo d'intesa sopra richiamato del 21 giugno 2013, di una sempre maggiore valorizzazione del personale regionale che, a seguito dell'acquisizione di nuove competenze e pratiche lavorative, può ora svolgere, nonostante la riduzione degli organici, in tutto o in parte, le attività precedentemente realizzate da alcuni dipendenti già distaccati presso la Segreteria Regionale per la Sanità.

Per il perfezionamento del distacco si propone di adottare il seguente iter procedurale:

1.      Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, eventualmente previa richiesta del Dirigenti Responsabili delle strutture afferenti all'Area, indirizzerà al Direttore Generale dell'Azienda la proposta motivata di distacco, che potrà riguardare sia il personale del comparto che della dirigenza, trasmettendo contestualmente un testo di convenzione, che dovrà essere conforme al testo tipo approvato con la presente deliberazione;

2.      Il Direttore Generale dell'Azienda, qualora ritenga di aderire alla richiesta e previa acquisizione del consenso dell'interessato, sottoscriverà la convenzione e la trasmetterà all'Area Sanità e Sociale;

3.      Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale assegnerà il personale distaccato alle strutture afferenti all'Area, ivi compresi i Coordinamenti Regionali previsti con deliberazioni della Giunta Regionale, dandone contestuale comunicazione alla Sezione Risorse Umane, alla Sezione Affari Generali FAS e FSC e alla Sezione Sicurezza e Qualità.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 34 della L.R. 11/2011 il presente provvedimento deve determinare il limite massimo di durata dei distacchi, le modalità di svolgimento dell'attività da parte del personale distaccato presso gli uffici dell'Area Sanità e Sociale, nonché definire il testo di una convenzione tipo utilizzabile per disciplinare l'utilizzo dell'istituto.

In relazione al primo degli anzidetti adempimenti, si propone di individuare il limite massimo di tre anni per la durata dei distacchi, ferma restando la possibilità per le convenzioni di fissare termini più brevi in rapporto alle necessità organizzative dell'Area Sanità e Sociale ed alle specifiche attività/progetti da realizzare. I distacchi potranno essere altresì rinnovati alla scadenza previa stipula di una nuova convenzione a condizione che il progetto/attività sia stato anch'esso oggetto di rinnovo con la stessa durata.

Si evidenzia, poi, che il distacco dovrà rispondere all'esigenza di soddisfacimento di reciproci interessi dei soggetti stipulanti e sarà attivabile per acquisire competenze specialistiche necessarie per la realizzazione di determinati progetti/attività.

In relazione alle modalità di svolgimento dell'attività, si precisa che il distacco potrà essere sia a tempo parziale che a tempo pieno.

Si specifica altresì che al personale distaccato:

a)      dovrà essere mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'azienda o ente di provenienza che continuerà a gestire tutti gli istituti giuridici ed economici attinenti il rapporto di lavoro nonché a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute;

b)      fermo restando quanto stabilito nella successiva lett. c), andrà riconosciuto il trattamento economico di produttività/risultato nell'ammontare e secondo la metodologia di valutazione stabiliti dall'azienda di provenienza;

c)      il dirigente regionale della struttura di assegnazione fisserà gli obiettivi individuali in relazione a quelli già individuati nel progetto/attività da realizzare e ne valuterà il raggiungimento utilizzando lo strumento di valutazione (scheda individuale di valutazione) in essere presso l'azienda di appartenenza, fermo restando che ai dipendenti in distacco a tempo parziale il raggiungimento degli obiettivi regionali dovrà necessariamente concorrere, assieme a quelli aziendali, nella valutazione globale della performance individuale ed alla conseguente parte di trattamento accessorio spettante;

d)      ai fini delle progressioni economiche e di carriera dovrà essere riconosciuto criterio utile, secondo le previsioni e le procedure previste dai contratti collettivi nazionali ed aziendali di lavoro del personale del Comparto e delle aree dirigenziali del SSN, il servizio prestato in posizione di distacco presso l'amministrazione regionale e l'esito positivo della valutazione espressa dal dirigente regionale della struttura di assegnazione;

e)      non potrà essere attribuita la titolarità di Posizioni Organizzative, né di strutture dirigenziali della Regione Veneto;

f)       andrà riconosciuto il ticket restaurant nella stessa misura ed alle stesse regole e procedure in vigore per il personale comandato, in sostituzione di quello aziendale;

g)      le missioni saranno autorizzate dal dirigente della struttura regionale di assegnazione previa verifica di corrispondenza con gli obiettivi dell'attività /progetto, negli stessi limiti previsti per i dipendenti in posizione di comando con oneri (compreso l'eventuale anticipo) a carico dell'Azienda di provenienza;

Le strutture afferenti all'Area Sanità e Sociale ove svolge l'attività il personale distaccato si faranno carico di tutti gli adempimenti connessi alla presenza in servizio dello stesso personale, quali presa di servizio, timbrature giornaliere, congedi, straordinari, missioni, etc., inviando i prospetti riepilogativi alle aziende di appartenenza. In rapporto agli adempimenti di cui alla precedente lettera c), le strutture di assegnazione del personale distaccato trasmetteranno, debitamente compilate, al Direttore Generale delle aziende di provenienza le schede individuali di valutazione del medesimo personale relative all'anno di competenza.

Si propone poi di adottare il testo di convenzione tipo allegato al presente atto (Allegato A), che dovrà essere stipulata dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e dai legali rappresentati delle aziende interessate e che risulta conforme alle prescrizioni ed ai vincoli sopra enunciati.

Si evidenzia che, come stabilito dall'articolo 34 della L.R. 11/2014, la Regione - Area Sanità e Sociale - rimborserà mensilmente gli oneri sostenuti dalle aziende per la remunerazione del distaccato con la quota mensile del fondo sanitario regionale.

L'importo riconosciuto alle singole aziende garantirà la copertura sia delle competenze stipendiali, al lordo degli oneri di legge, che una cifra forfettaria a copertura dei costi delle missioni, effettuate per conto dell'amministrazione regionale.

Qualora l'Area Sanità e Sociale si avvalga di personale delle aziende per meno di tre giorni alla settimana, richiederà alle stesse, senza necessità della stipula di alcuna convenzione, l'attivazione dell'istituto della missione, atteso che lo svolgimento della relativa attività deve considerarsi riconducibile alle ordinarie funzioni di raccordo tra il livello regionale e quello degli enti del comparto sanitario. Conseguentemente i relativi oneri non saranno ricompresi nei rimborsi di cui al precedente capoverso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-         UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-         VISTO l'articolo 136 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12, come modificato ed integrato dall'articolo 34 della L.R. 2 aprile 2014, n.11;

-         VISTO l'articolo 2, comma 1, della L.R. 14 settembre 1994, n. 56;

-         VISTA la D.G.R. n 3095 del 3 ottobre 2006,

-         VISTA la D.G.R. n. 2315 del 24 luglio 2007;

-         VISTA la D.G.R. n. 2717 del 16 novembre 2010;

-         VISTA la D.G.R. n. 412 del 25 marzo 2013;

-         VISTA la D.G.R. n. 1103 del 28 giugno 2013;

-         VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto il 21 giugno 2013 tra la Regione e le organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP e UIL FPL per la valorizzazione del lavoro e delle professionalità nella Regione Veneto;

-         VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.      di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      di individuare nella misura di 66 unità il contingente massimo di personale dipendente delle aziende ed enti del SSR distaccabile nell'anno 2014 all'Area Sanità e Sociale per lo svolgimento delle attività connesse agli adempimenti LEA, ripartito come segue:

a)        personale della dirigenza medica, veterinaria ed SPTA: n. 16;

b)        personale del Comparto: n. 50;

3.      di determinare in tre anni il limite massimo di durata dei distacchi, ferma restando la possibilità di fissare termini più brevi in rapporto alle necessità organizzative dell'Area Sanità e Sociale ed alle specifiche attività/progetti da realizzare;

4.      di precisare che, previa stipula di una nuova convenzione, i distacchi potranno essere rinnovati a condizione che il progetto/attività sia stato anch'esso oggetto di rinnovo con la stessa durata;

5.      di determinare così come indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate, le modalità procedurali di perfezionamento dei distacchi, i vincoli ai quali gli stessi sono soggetti, nonché le modalità operative di gestione dei medesimi, comprensive degli adempimenti di competenza dell'Area Sanità e Sociale e delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR);

6.      di approvare il testo di convenzione tipo per il distacco all'Area Sanità e Sociale del personale dipendente delle aziende ed enti del SSR allegato al presente atto (Allegato A), e di cui costituisce parte integrante sostanziale, che dovrà essere stipulata dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e dai legali rappresentati delle aziende ed enti interessati;

7.      di stabilire che gli oneri sostenuti dalle aziende ed enti del SSR per la remunerazione dei dipendenti in distacco saranno rimborsati, nei limiti e ricorrendo i presupposti indicati nelle premesse, con le risorse del FSR - quota indistinta, in sede di riparto sul capitolo n. 101702 ad oggetto " Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei lea, ivi compresa la mobilita' passiva programmata per l'esercizio (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), d.lgs.118/2011");

8.      di precisare che qualora l'Area Sanità e Sociale necessiti di avvalersi di personale delle aziende ed enti del SSR per meno di tre giorni alla settimana, richiederà agli stessi, senza necessità della stipula di alcuna convenzione, l'attivazione dell'istituto della missione, l'onere della quale non sarà ricompreso nei rimborsi di cui al precedente punto 7;

9.      di precisare che, fermo restando il termine finale relativo alla proroga dei distacchi fissato con D.G.R. n. 1103 del 28 giugno 2013, la presente deliberazione disapplica e sostituisce tutte le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale contenenti la disciplina dell'istituto del distacco presso la Segreteria Regionale per la Sanità;

10.   di demandare all'Area Sanità e Sociale l'attuazione della presente deliberazione;

11.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

684_AllegatoA_274594.pdf

Torna indietro