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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 16 maggio 2014


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 29 aprile 2014

Nuova offerta ferroviaria basata sullo schema di Orario Cadenzato (DGR n. 2842 del 28 dicembre 2012). Adeguamento tariffario dei titoli di trasporto ferroviario.

Note per la trasparenza

Avvenuto l'avvio del nuovo servizio ferroviario ad Orario Cadenzato, con il presente provvedimento si da attuazione all' "Atto Modificativo e Integrativo del Contratto per i servizi ferroviari d'interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009-31.12.2014" , sottoscritto il 27 maggio 2013, per quanto relativo al raggiungimento dell'equilibrio economico del Contratto stesso, sia mediante l'utilizzo di risorse regionali, sia con applicazione di adeguamenti tariffari dei titoli di viaggio.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue:

In data 15 dicembre 2013, in occasione del cambio orario invernale, è stata attivata una nuova offerta di servizi ferroviari basata sui criteri del cosiddetto Orario Cadenzato caratterizzato cioè da una offerta costante e ripetuta nel tempo; l'introduzione di detto nuovo orario ha inoltre reso possibile una revisione complessiva dell'offerta ferroviaria con introduzione di nuovi servizi ed itinerari, modifiche delle composizioni dei treni, miglioramento dei tempi di percorrenza e delle coincidenze, maggiore stabilità del servizio e quindi minore incidenza di ritardi e cancellazioni.

La struttura base di tale nuova offerta di servizio ferroviaria è stata approvata con DGR n. 2842 del 28 dicembre 2012; essa - già elaborata di concerto con il gestore della rete e con le aziende ferroviarie, oltre che con il supporto di delegati delle associazioni di pendolari/utenti tra le più rappresentative - è stata oggetto di confronto e valutazione con gli Enti locali nel corso di una serie di incontri organizzati a livello provinciale in tutto il territorio regionale, nella primavera-estate 2013 propedeuticamente all'avvio dell'orario.

Il confronto - con Enti locali, associazioni, singole realtà territoriali - si è ulteriormente protratto, anche successivamente a detto avvio del nuovo servizio, e attualmente perdura, a fronte delle criticità emerse nell'attuazione dell'orario e delle richieste di modifica e integrazione avanzate da parte dell'utenza e del territorio nel suo complesso.

Compatibilmente con la fattibilità tecnica e con le risorse finanziarie disponibili, la Regione del Veneto, valutata anche l'effettiva entità ed accoglibilità delle richieste, ha provveduto a richiedere a Trenitalia le conseguenti modifiche al programma di esercizio, alcune immediatamente eseguibili, altre da attuarsi in occasione di prossime VCO - Variazioni in Corso d'Orario.

Nella maggior parte dei casi, dette modifiche ed integrazioni, trattate a termini di Contratto, hanno assunto carattere oneroso per la Regione del Veneto.

Il nuovo servizio ferroviario basato su Orario Cadenzato, a livello contrattuale, è regolato dall' "Atto Modificativo-Integrativo del Contratto per i servizi ferroviari d'interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009 - 31.12.2014" , approvato con DGR n. 436 del 10 aprile 2013 e sottoscritto il 27 maggio 2013.

Nel citato Atto Modificativo sono indicate, tra l'altro, le condizioni per il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico del Contratto: a fronte della nuova offerta di servizi descritta nell'Atto Modificativo - o di quella, eventualmente, in seguito variata - è prevista una valorizzazione tramite l'applicazione del cosiddetto Catalogo di Trenitalia; per la copertura dei conseguenti oneri finanziari - maggiori rispetto alla precedente offerta non cadenzata - é previsto il concorso di risorse della Regione e di adeguamenti tariffari.

L'intero importo di Contratto, compresi quindi anche i citati maggiori oneri per l'Orario Cadenzato - quantificati, con riferimento al 2013, in 10,4 M€ + IVA annui - è soggetto al meccanismo di aggiornamento automatico annuo al tasso di inflazione programmata, sia per la parte derivante dal corrispettivo che per la parte derivante da tariffa.

Ciò premesso, preso atto che la nuova offerta ferroviaria, avviata dal 15 dicembre 2013, è ormai entrata a regime - a meno delle modifiche ed integrazioni da apportare con le prossime VCO - occorre dar corso all'obbligo contrattuale di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Contratto stesso, per concorrere al quale è necessario operare una manovra tariffaria a partire dal 1° Maggio 2014; nello specifico si prescrive l'aggiornamento delle tariffe ferroviarie di corsa semplice, che non incidono sull'utenza pendolare, con l'applicazione di adeguamenti come da Allegato C.

I succitati adeguamenti tariffari devono essere rispettati per ogni scaglione chilometrico ferroviario, fatto salvo l'arrotondamento, per eccesso o per difetto, ai cinque centesimi di euro.

Si ritiene, di non intervenire con aumenti sulle tariffe degli abbonamenti anche se esse risultano generalmente inferiori a quelle applicate in altre Regioni confrontabili con il Veneto (Allegato A) vista la situazione di crisi economica e sociale.

La manovra tariffaria di cui al presente provvedimento, da considerarsi comunque al netto degli aggiornamenti annui che da Contratto sono legati al tasso d'inflazione programmato dell'anno in corso, non solo concorre ad ottemperare alle clausole finanziarie contrattuali, ma permette, altresì, d'intraprendere un percorso di allineamento sia alle tariffe ferroviarie applicate in altre Regioni italiane (Allegato B), sia alle tariffe dell'automobilistico di linea; cosa questa necessaria per una possibile integrazione tariffaria tra vettori diversi del trasporto pubblico locale regionale.

In applicazione delle clausole contenute nel citato Atto Modificativo, al termine dell'esercizio annuale, dovrà essere valutata l'adeguatezza delle risultanze della manovra tariffaria alle esigenze di copertura degli oneri di Contratto; nell'ipotesi che si vengano a generare delle risorse finanziarie aggiuntive, esse verranno utilizzate per garantire una maggiore qualità ed aderenza del servizio alle richieste della clientela.

Per le prossime annualità ed a fronte delle performance raggiunte - sia sotto il punto di vista della qualità del servizio che degli introiti tariffari - verrà considerata l'introduzione di articolazioni tariffarie diverse da quelle attuali e basate su diverse fasce orarie o giornaliere e/o su diversi ambiti territoriali, in modo da, ad esempio, incentivare l'utilizzo del treno nelle ore non di punta ed in determinate zone della Regione Veneto.

L'adeguamento tariffario disposto, con il presente provvedimento, a favore di Trenitalia viene accordato, per i medesimi titoli di viaggio ed in misura proporzionale a partire dalle proprie tariffe vigenti, anche a Sistemi Territoriali s.p.a in quanto anch'essa gestore del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale e in ragione del contratto in essere stipulato in data 16.04.2010 che, all'art. 8 comma 6, prevede "gli aumenti tariffari, come precedentemente esposti, devono essere comunque compatibili con le comparabili tariffe applicate nel settore del trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di perseguire la logica dell'integrazione modale e tariffaria".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale n. 25 del 30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la DGR n. 2842 del 28 dicembre 2012;

Visto l' "Atto Modificativo-Integrativo del Contratto per i servizi ferroviari d'interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009 - 31.12.2014" , approvato con DGR n. 436 del 10 aprile 2013 e sottoscritto il 27 maggio 2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.     di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.     di disporre che Trenitalia S.p.A., a far data dal 1° maggio 2014, adegui le tariffe dei titoli di viaggio nella misura di quanto riportato nell'Allegato C per i biglietti di corsa semplice, e per ogni scaglione chilometrico ferroviario, fatto salvo l'arrotondamento, per eccesso o per difetto, ai cinque centesimi di euro; 

3.     di stabilire che gli adeguamenti tariffari di cui al precedente punto 2 dovranno essere calcolati utilizzando quale base di partenza gli importi tariffari attualmente in vigore espressi al netto degli arrotondamenti via via applicati;

4.     di stabilire che gli importi delle tariffe come derivanti dall'applicazione degli adeguamenti tariffari di cui al punto 2, esclusi gli arrotondamenti di cui al punto precedente, costituiranno la base di calcolo per i successivi adeguamenti tariffari;

5.     di accordare a Sistemi Territoriali S.p.A. l'adeguamento delle tariffe in misura proporzionale a quanto riconosciuto per Trenitalia, per i medesimi titoli di viaggio a partire dalle proprie tariffe vigenti, come disposto ai precedenti punti 2, 3 e 4;

6.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.     di dare atto che la Sezione Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

8.     di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

599_AllegatoA_273828.pdf
599_AllegatoB_273828.pdf
599_AllegatoC_273828.pdf

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