Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto.
| Note per la trasparenza |
Il provvedimento ha lo scopo di adottare un nuovo Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto, modificando le precedenti disposizioni regionali in materia, alla luce degli aggiornamenti legislativi e dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa a detta malattia.
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L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) è una patologia causata da un Herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1) che, nell'ultimo decennio, è stata oggetto di crescente interesse da parte del mondo veterinario e zootecnico, non solo italiano, ma anche comunitario (Decisione 2004/558/CE e s.m.i.), a causa delle perdite economiche che tale patologia determina nell'allevamento di bovini da latte e per la rilevanza che ha assunto nella movimentazione e commercializzazione degli animali.
La Comunità Europea ha inserito l'IBR nella lista della malattie per le quali gli Stati Membri possono predisporre programmi obbligatori di lotta per tutto o parte del proprio territorio e per le quali sono previsti finanziamenti (Direttiva 64/432/CEE). Di conseguenza, alcuni Stati Membri hanno concluso la fase di eradicazione della malattia e ottenuto la qualifica comunitaria di "territorio indenne da IBR", mentre altri Paesi stanno attuando piani di controllo e/o eradicazione.
Anche in Italia alcune Regioni e Province Autonome hanno già adottato piani obbligatori nei confronti della malattia, raggiungendo l'accreditamento ai sensi dell'articolo 9 della citata Dir. 64/432/CEE (come il Friuli Venezia Giulia e la P.A. di Trento) o l'accreditamento ai sensi dell'articolo 10 di tale Direttiva (come la P.A. di Bolzano).
Considerato quanto sopra, per evitare che gli animali allevati nel territorio della Regione del Veneto siano discriminati nelle movimentazioni e nella commercializzazione nei confronti dei territori limitrofi, la Giunta Regionale, fin dal 2002 (D.G.R. n. 2199 del 9/08/2002), ha adottato un programma regionale di controllo dell'IBR. A questa prima delibera hanno fatto seguito altri provvedimenti regionali di modifica ed integrazione dei precedenti, e nello specifico: D.G.R. n. 870 del 26/03/2004, D.D.R. n. 19 del 28/01/2005 e, da ultimo, D.G.R. n. 273 del 9/02/2010 (Piano triennale di risanamento della Regione del Veneto).
Tali provvedimenti prevedevano un'adesione volontaria al Piano, ad eccezione degli allevamenti della Provincia di Belluno (comprendenti i territori dell'Azienda ULSS n. 1 di Belluno e dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre) per i quali l'applicazioneè stata resa obbligatoria dall'avvio dei Piani, in virtù della contiguità con territori riconosciuti indenni da IBR (Friuli Venezia Giulia e P.A. di Trento).
Preso atto che, in ottemperanza ai succitati provvedimenti regionali, solamente nella Provincia di Belluno è stata raggiunta la percentuale minima di allevamenti aderenti al Piano IBR (50%), conseguendo così i requisiti minimi obbligatori per poter avviare la richiesta di accreditamento per IBR ai sensi del citato articolo 9 della Dir. 64/432/CEE, si ritiene opportuno modificare il piano regionale, prevedendo di rendere facoltativo il controllo dell'IBR e mantenere l'obbligatorietà dei controlli solo per i capi che vengono movimentati verso le malghe della provincia di Belluno. I costi sono a carico degli allevatori.
Quanto sopra è giustificato dal fatto che in Provincia di Belluno la pratica dell'alpeggio è tuttora molto diffusa e, nella maggior parte dei casi, questo avviene in malghe dove soggiornano anche capi provenienti dalle confinanti aree indenni per IBR. In queste malghe, di conseguenza, possono accedere solamente animali provenienti da allevamenti indenni da IBR, o comunque risultati negativi ad una prova sierologica per IBR, effettuata nei 30 giorni prima della movimentazione.
Tutto ciò premesso, si ritiene necessario approvare il "Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto" di cui all'Allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e si precisa che i test diagnostici saranno eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), in qualità di laboratorio ufficiale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Legge 23/12/1976 n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/02/1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Direttiva 64/432/CEE del 26/06/1964 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 26/03/2004, n. 870 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Decisione della Commissione del 15/07/2004, n. 558 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n.2140 del 25/11/2013 di Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale del Veneto;
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare l'Allegato A "Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
526_AllegatoA_273440.pdf