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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 22 aprile 2014


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 04 aprile 2014

Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015.

Note per la trasparenza

Rinnovo dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali da parte delle strutture regionali accreditate, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'art. 4 della legge 24 ottobre 2000, di riordino del settore termale, prevede, al comma 4, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Conferenza Stato-Regioni, in data 5 dicembre 2013, con atto Rep. Atti n. 172/CSR, ha espresso l'intesa sull'Accordo tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015. In tale accordo, allegato A al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, le Regioni e Provincie autonome convengono di procedere al rinnovo della parte economica dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 178, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013), rappresentando l'impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l'anno 2013 che per gli anni successivi, stante la riduzione del finanziamento dei servizi Sanitari Regionali, determinata dalle misure prese dal Governo per fronteggiare la crisi economica.

L'accordo prevede, per la parte pregressa, che il contributo di cui all'art. 1, comma 170 sesto e settimo periodo della legge 30 dicembre 2004, n.311 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a tre milioni di euro per l'anno 2010, vada a finanziare il maggior esborso sostenuto dalle regioni nel periodo di validità dell'accordo e non possa essere riconosciuto in favore degli stabilimenti termali per conguagliare le prestazioni già rese e fatturate.

Per il periodo 2013-2015 le parti hanno concordato di procedere all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 178, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), che ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

L'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è stato ripartito tra le Regioni e le Provincie autonome in proporzione al fatturato 2012, al lordo del ticket, delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, prodotte in ogni Regione dagli erogatori di prestazioni termali, come indicato nella tab.1 allegata all'accordo (Allegato A al prese3nte provvedimento). Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale vengono incrementate , in modo uniforme e fisso, del 3%, a decorrere dal 1° luglio 2013, come riportato nelle tabelle 2A e 2B, allegate all'accordo (allegato A)

I tetti di spesa previsti nella tabella 1 dell'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 relativi alla Regione Veneto, determinati dal valore della spesa lorda 2012 sommata agli incrementi previsti rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono stati ripartiti tra le Aziende ULSS secondo i dati consuntivi del conto economico 2012, come da Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli importi così determinati costituiscono i tetti lordi di spesa per ciascuna Azienda ULSS per gli anni 2013, 2014 e 2015. Ogni Azienda ULSS provvederà alla ripartizione del tetto aziendale per ogni singola struttura termale del proprio territorio, in proporzione alla spesa lorda a consuntivo per l'anno 2012. Eventuali superamenti dei tetti di spesa così determinati daranno titolo alle Aziende ULSS ad ottenere l'emissione di nota di credito, fino a concorrenza dell'importo corrispondente, da parte delle strutture termali i cui volumi di attività e fatturato hanno superato il budget di spesa prevista .

Si evidenzia infatti come, esaurito il budget assegnato, ogni struttura termale accreditata non abbia più titolo per erogare prestazioni con oneri a carico del SSN e non possa quindi utilizzare/accettare dall'utente la prescrizione su ricetta rossa del SSN né, conseguentemente, incassare il relativo ticket.

Per assicurare il rispetto dei valori di budget assegnati ogni struttura accreditata dovrà pertanto rilevare in tempo reale il proprio fatturato lordo per gli anni 2014 e 2015. Con riferimento all'anno 2013, per il quale tale disposizione non può trovare applicazione, si chiede a ciascuna Azienda ULSS di comunicare alla competente Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria l'importo dei conguagli relativi alle prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN da ciascun stabilimento termale operante sul proprio territorio, riferiti al periodo 1 luglio 2013-31 dicembre 2013.

Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità intraregionale ed interregionale per le prestazioni termali, relativi agli anni 2013 - 2015, gli addebiti restano valorizzati secondo le tariffe previste dall'Accordo tra le Regioni, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e Federterme per l' erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 (Rep. Atti n 121/CSR del 29 ottobre 2009), dal momento che l'incremento tariffario per i medesimi anni è coperto da ciascuna Regione per tutta l'attività a carico del Servizio Sanitario Nazionale, erogata sia ai residenti nel Veneto che ai residenti fuori Regione dai produttori di prestazioni termali operanti nel proprio territorio. Le tariffe di riferimento per gli addebiti in mobilità sanitaria intraregionale ed interregionale delle prestazioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 saranno pertanto quelle riportate nelle tabelle All.4, All 4a, All.5, All.5a dell'Allegato A alla DGR 4281 del 29 dicembre 2009.

Ne consegue che le Aziende ULSS sede di stabilimenti termali accreditati remunerano tali strutture con le tariffe in vigore dal 01-07-2013 al 31-12-2015 (sia con riferimento alle prestazioni erogate ad utenti residenti in Veneto che residenti in altre regioni), fino ad un massimo corrispondente al budget lordo annuale assegnato, mentre per la mobilità intraregionale ed interregionale rimangono in vigore, per lo stesso periodo, le tariffe come definite con il precedente Accordo Nazionale relativo agli anni 2008-2009.

Si precisa che per i cicli iniziati prima del 1 luglio 2013 e terminati successivamente si applicano le tariffe vigenti al momento di inizio del ciclo di cura.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTA la DGR 4281 del 29 dicembre 2009;

VISTA la DGR 1752 del 3 ottobre 2013;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di recepire l'intesa sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, dando atto che le tariffe stabilite sono comprensive degli oneri della visita medica di ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica;

2. di dare atto che le tariffe di cui alle tabelle 2A e 2B dell'Allegato A trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, per tutte le prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

3. di precisare che per i cicli di cura iniziati prima del 1° luglio 2013 e terminati successivamente si applicano le tariffe vigenti al momento dell'inizio del ciclo di cura;

4. di precisare che, ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità intraregionale ed interregionale, per le prestazioni termali erogate a decorrere dal 1° luglio 2013 trovano applicazione le tariffe previste dall'Accordo tra le Regioni, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e Federterme per il biennio 2008-2009 (Rep. Atti n 121/CSR del 29 ottobre 2009) riportate nelle tabelle All.4, All. 4a, All.5, All.5a dell'Allegato A alla DGR 4281 del 29 dicembre 2009;

5. di stabilire che gli importi di cui all'Allegato B, che forma parte integrante del presente provvedimento, costituiscono tetto lordo complessivo annuale per ciascuna Azienda ULSS, che provvede alla ripartizione tra le aziende termali del proprio territorio in proporzione al fatturato complessivo lordo dell'anno 2012;

6. di precisare che eventuali superamenti dei tetti di spesa così determinati daranno titolo alla stessa Azienda ULSS ad ottenere l'emissione di nota di credito, fino a concorrenza dell'importo corrispondente, da parte delle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno superato il budget lordo complessivo assegnato;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

438_AllegatoA_272629.pdf
438_AllegatoB_272629.pdf


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