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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 22 aprile 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 435 del 04 aprile 2014

Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori privati di presta-zioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si provvede a dettare alcune disposizioni attuative del percorso procedimentale introdotto con la Legge Regionale n.2 del 7.2.2014 che ha parzialmente modificato la Legge Regionale n.22/2002.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Legge Regionale n. 2 del 7.2.2014.
 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

con l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 è stato confermato che tra gli obiettivi strategici della Regione rientra anche quello dell'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta sanitaria, socio -sanitaria e sociale che viene garantito attraverso l'uniformità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa standard.

Il conseguimento di tali obiettivi si realizza anche attraverso la valorizzazione delle strutture sanitarie private già presenti sul territorio regionale e con la promulgazione della Legge Regionale n.2 del 7.2.2014 si è cercato di intervenire sulla vigente legislazione regionale al fine di garantire all'utenza l'omogeneità sul territorio regionale nell'offerta delle prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali.

In tale contesto con la Legge Regionale n.2/2014 sono state introdotte nuove disposizioni normative che scandiscono, in particolare, il percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

Ai fini dell'attuazione delle citate disposizioni normative ed in particolare dell'art. 17 bis della LR. n.2/2014 è predisposto un piano attuativo come da Allegato A al presente provvedimento con il quale sono stati codificati gli adempimenti, le strutture competenti in relazione ai singoli atti procedimentali ed i termini per la relativa conclusione.

A tale riguardo si precisa che l'iter istruttorio si concluderà previa acquisizione di tutti gli elementi necessari ivi compreso il versamento degli oneri, i quali dovranno essere corrisposti per ciascuna sede operativa oggetto della domanda di accreditamento, anche da parte delle strutture per le quali il precedente procedimento di accreditamento si sia concluso con esito negativo.

Inoltre, considerato che, ai sensi dell'art. 17 bis comma 6 lett. b) e dell'art. 17 bis comma 2 della LR 22/02, i Direttori Generali delle Aziende Ulss sono chiamati ad esprimere il parere sulle nuove domande di accreditamento presentate entro il 30 aprile del 2014, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, si propone la costituzione di una Commissione per la definizione della proposta dei criteri medesimi. Si propone, altresì, che detta Commissione sia nominata dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale, coordinata dal Dirigente del Settore assistenza specialistica ambulatoriale e composta da esperti del sistema sanitario regionale pubblico in materia di organizzazione sanitaria, di specialistica ambulatoriale e di epidemiologia.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge Regionale n.22/2002 come integrata dalla Legge Regionale n. 2/2014;

delibera

1.      di approvare la premessa come parte integrante del presente provvedimento;

2.      di approvare il piano attuativo del percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di cui all'art. 17 bis della lr n. 2/14, come da Allegato A al presente provvedimento, con il quale sono stati codificati gli adempimenti, le strutture competenti in relazione ai singoli atti procedimentali ed i termini per la relativa conclusione;

3.      di stabilire che gli oneri per l'accreditamento devono essere versati per ogni singola sede operativa anche da parte delle strutture per le quali il precedente procedimento si sia concluso con esito negativo;

4.      di provvedere alla richiesta di pagamento degli oneri alle strutture che non avessero provveduto al versamento;

5.      di dare mandato al Direttore Generale Area Sanità e Sociale di nominare una commissione coordinata dal Dirigente del Settore assistenza ambulatoriale e composta da esperti del sistema sanitario regionale pubblico in materia di organizzazione sanitaria, di specialistica ambulatoriale e di epidemiologia per la formulazione della proposta di criteri da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 bis comma 2 della L.R. n. 22/02;

6.      di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale all'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

7.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

435_AllegatoA_272623.pdf

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