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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 11 aprile 2014


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 25 marzo 2014

Proroga dei termini per la presentazione della documentazione per l'iscrizione delle associazioni al registro regionale dei consumatori e degli utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo", art. 5. Deliberazioni Giunta Regionale n. 3974 del 22 dicembre 2009 e n. 218 del 1 marzo 2011.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si intende modificare il termine di scadenza per la presentazione della documentazione per l'iscrizione delle associazioni al registro regionale dei consumatori degli utenti, posticipandolo dal 31 marzo al 30 giugno di ogni anno.


L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con la Legge regionale n. 27 del 23 ottobre 2009, che ha abrogato quasi completamente la precedente Legge Regionale n. 3 del 15 gennaio 1985, la Regione del Veneto ha recepito l'evoluzione della legislazione e delle politiche comunitarie nel settore della tutela del consumatore e del consumerismo.

Nel contempo, la richiamata Legge regionale ha inteso esprimere la consapevolezza della evidente valenza trasversale della tutela dei consumatori, la cui protezione si può concretizzare attraverso la salvaguardia degli interessi economici e giuridici dei cittadini e utenti, la garanzia della sicurezza e della qualità dei servizi, dei prodotti in genere e dei prodotti agricoli, agroalimentari e forestali, e la tutela dell'ambiente, senza peraltro dimenticare il ruolo dell'informazione, dell'educazione e della formazione del consumatore alla scelta consapevole.

In questa ottica, la Legge regionale n. 27/2009 ha inteso anche valorizzare il diritto del consumatore ad essere rappresentato da associazioni che operano capillarmente e continuativamente sul territorio, che già era previsto fra gli obiettivi della Legge Regionale n. 3 del 15 gennaio 1985.

La Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" disciplina il quadro normativo di riferimento per la regolamentazione degli interventi regionali di settore.

In particolare l'art. 5 ha istituito il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, stabilendo i requisiti che le associazioni interessate alla relativa iscrizione devono possedere e comprovare con la presentazione di idonea documentazione.

La Giunta regionale del Veneto, con Deliberazione n. 3974 del 22 dicembre 2009 e relativo documento di cui all'Allegato A, ha disciplinato la procedura per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti al registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale n. 27 del 23 ottobre 2009.

Il punto 2, comma 1 dell'Allegato A alla citata deliberazione, ha previsto, tra l'altro, quanto segue: "Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 5 della legge regionale, le associazioni devono presentare con decorrenza 1° gennaio ed entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno ... apposita domanda ...".

Inoltre, il successivo punto 3, comma 1, dell'Allegato A in parola, ha disciplinato l'aggiornamento del registro delle associazioni, disponendo quanto segue: "Le associazioni già iscritte ai sensi dell'art. 5 della legge regionale, devono presentare, con decorrenza 1° gennaio ed entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno ... apposita domanda per il mantenimento nel registro ...".

La Giunta regionale del Veneto, con Deliberazione n. 218 del 1 marzo 2011, ha stabilito, a modifica della precedente DGR n. 3974 del 22 dicembre 2009, che le Associazioni dei consumatori in possesso dei previsti requisiti possono presentare la domanda di iscrizione al "Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti", di cui all'art. 5 della L.r. n. 27/2009 e per l'aggiornamento dello stesso, dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2601 del 18 dicembre 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 110 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto "Modifiche organizzative della Segreteria regionale per il Bilancio - Unità di Progetto tutela delle produzioni agroalimentari, Unità di Progetto foreste e parchi e Direzione competitività sistemi agroalimentari", il Servizio Tutela del Consumatore è stato trasferito dall'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari all'Unità di Progetto Foreste e Parchi.

Tale modifica organizzativa ha avuto effetto dal 1 gennaio 2013 e conseguentemente da tale data la competenza delle materie afferenti il citato Servizio è stata assegnata all'Unità di Progetto Foreste e Parchi.

Il "Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo" di cui al D.M. 21 dicembre 2012, n. 260, all'art. 6 indica il 30 giugno di ogni anno quale termine per l'aggiornamento del citato elenco.

Per allineare le disposizioni regionali e nazionali, anche su richiesta di alcune associazioni di consumatori, si propone di modificare il termine di presentazione della domanda di iscrizione al "Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti" e per l'aggiornamento dello stesso, dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno, tenendo conto di quanto previsto a livello nazionale nonché della manifestata difficoltà relativa alla presentazione del bilancio di esercizio delle associazioni per le quali un differimento dei termini garantirebbe una più attenta e puntuale verifica della documentazione prevista.

La Giunta regionale del Veneto, con Deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013, ha istituito le nuove strutture organizzative in attuazione della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e in base al nuovo assetto ha attribuito la competenza delle materie afferenti la tutela dei consumatori alla Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

VISTO in particolare l'art. 5 della richiamata L.r. n. 27/2009;

VISTA la DGR n. 3974 del 22 dicembre 2009 concernente "Procedura per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti al registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27";

VISTA la DGR n. 218 del 1 marzo 2011 recante "Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti, e per il contenimento dei prezzi al consumo", art. 5. DGR n. 3974 del 22 dicembre 2009, punto 2, comma 1. Proroga dei termini per la presentazione della documentazione per l'iscrizione e l'aggiornamento al registro regionale delle associazioni degli utenti e dei consumatori";

CONSIDERATO che tale deliberazione ha previsto, tra l'altro, ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 5 della citata legge regionale, la presentazione con decorrenza 1 gennaio ed entro il 31 marzo di ogni anno di apposita domanda e idonea documentazione;

VISTO il D.M. del Ministero dello Sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo";

VISTO in particolare l'art. 6 del richiamato D.M. n. 260/2012;

CONSIDERATO che, come richiesto da alcune associazioni, risulta opportuno modificare tale termine per la presentazione della domanda per l'iscrizione al "Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti";

VISTA la DGR n. 2601 del 18 dicembre 2012 avente ad oggetto "Modifiche organizzative della Segreteria regionale per il Bilancio - Unità di Progetto tutela delle produzioni agroalimentari, Unità di Progetto foreste e parchi e Direzione competitività sistemi agroalimentari";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTA la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera f) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.       di approvare le premesse quali parti integranti il presente provvedimento;

2.       di stabilire, a modifica della precedente DGR n. 218 del 1 marzo 2011, che le Associazioni dei consumatori in possesso dei previsti requisiti, possono presentare la domanda di iscrizione al "Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti", di cui all'art. 5 della L.r. n. 27 del 23 ottobre 2009 e per l'aggiornamento dello stesso, dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno;

3.       di incaricare il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori di tutti i necessari provvedimenti attuativi per l'esecuzione del presente atto e delle eventuali modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie per una migliore attuazione del presente provvedimento;

4.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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