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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 11 aprile 2014


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 374 del 25 marzo 2014

Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013. DGR n. 153 del 20 febbraio 2014 - Apertura termini anno 2014 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nell'attuale periodo di programmazione. Rettifica ed integrazione delle disposizioni.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone alcune rettifiche e integrazioni al bando di apertura dei termini per il 2014 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali di cui alla DGR n. 153/2014.


L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'approvazione del documento di programmazione agricolo regionale PSR 2000-2006, ai sensi del regolamento CE n. 1257/99, con proprie deliberazioni del 17 novembre 2000, n. 3623, del 31 dicembre 2001, n. 3927 e n. 3933, del 10 dicembre 2002, n. 3528, del 5 dicembre 2003, n. 3741, infine con deliberazione del 22 dicembre 2004, n. 4120, loro successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale ha attivato le misure di intervento del PSR, mettendo a bando le risorse del Piano sulle diverse misure e sottomisure, secondo le modalità e procedure generali e specifiche di attuazione dettagliate negli stessi bandi.

Con tali provvedimenti, nonché con analoghi precedenti provvedimenti relativi all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e 2080/92, sono stati approvati impegni pluriennali la cui scadenza va oltre la conclusione dei rispettivi periodi di programmazione, ricadendo sia l'attività che i relativi pagamenti all'interno della programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale. A seguito degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari, risulta quindi necessario provvedere all'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma relative ad impegni pluriennali ancora in corso, adeguando, ove necessario, disposizioni e procedure alla nuova regolamentazione.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 2877 del 30/12/2013, con la quale è stata approvata l'attuale versione del PSR 2007-2013, in virtù della nota Ares(2013)3521459 del 20/11/2013 dei Servizi della Commissione stessa.

Con Deliberazione del 20 febbraio 2014 n. 153, è stata pertanto disposta l'apertura dei termini per l'anno 2014 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nell'attuale periodo di programmazione.

Con riferimento alle misure agroambientali, in base alla possibilità prevista dall'art. 27 del regolamento CE n. 1974/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 335/2013, riportata nel capitolo 5.3.2 del PSR, al paragrafo "Norme comuni alle misure ai fini specifici dell'art. 27 del Regolamento CE n. 1974/2006" del PSR", viene data la possibilità ai beneficiari di adeguare volontariamente gli impegni agroambientali, in corso di esecuzione, relativi alle sottomisure 214a, 214b, 214c, 214d, 214e e 214f, attraverso il prolungamento della durata dell'impegno stesso al sesto e al settimo anno, evidenziando che la durata dell'impegno non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2014.

A tal fine, in data 28 febbraio 2014 è stata notificata alla Commissione Europea la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 che prevede tale possibilità anche per gli agricoltori veneti. Con nota Ares(2014)600414 - 06/03/2014 la Commissione Europea ha comunicato la ricevibilità della nuova versione del PSR 2007-2013 che verrà esaminata dai servizi della Commissione e sottoposta ad approvazione entro i prossimi 4 mesi. Per tali motivazioni, si rende necessario modificare le disposizioni della DGR n. 153/2014 in modo da consentire agli agricoltori di prolungare gli impegni sottoscritti anche per il corrente anno usufruendo dei relativi premi agroambientali.

Per tali istanze di conferma, sono mantenuti tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti, nonché l'obbligo all'adeguamento alle norme cogenti di condizionalità 2014 di cui alla deliberazione 11 febbraio 2014, n.104, che tiene conto del nuovo quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020, ed in particolare del Regolamento (UE) n. 1310 del 17 dicembre 2013, il quale stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale, modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione all'anno 2014 e modifica anche il Regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.

A seguito dei controlli e delle verifiche operate da AVEPA, è emersa per la sottomisura 214-i "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue" azione 3 una elevata incidenza di irregolarità. In particolare, è stato rilevato il mancato rispetto dell'obbligo di iscrizione annuale al sistema web "IrriFrame" entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, per tutte le aziende che richiedono la conferma di impegni pluriennali e sono soggette all'impegno irriguo.

Analogamente, si è rilevato il mancato rispetto per alcune aziende dell'obbligo di presentare ad AVEPA, entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di pagamento, l'attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo (allegato A al DDR n. 37/2012) per le superfici seminate a mais inserite nell'Alternativa 3, in ambiti non compresi nel territorio dei comprensori del Consorzi di Bonifica Delta Po e Veneto Orientale.

Considerata l'importanza della sottomisura 241-i per i benefici ambientali indotti nel sistema agricolo veneto, al fine di ridurre gli esiti negativi delle verifiche si reputa opportuno procedere ad uno specifico richiamo ai beneficiari in merito agli impegni sottoscritti.

Infine si propone di rettificare la data ultima di presentazione delle domande di conferma relative alle misure Agroambiente (az. CE), Vecchio regime Reg. CEE 2078/92 e Imboschimento dei terreni agricoli del PSR 2000-2006 che per mero errore materiale è stata indicata nel 10 giugno 2014 invece che nel 9 giugno 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009;

VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 335/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che al titolo VI "Condizionalità" definisce le nuove regole di Condizionalità, ed entra in vigore dal 1° gennaio 2014 con le eccezioni previste all'art.121, par. 2;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014 con le eccezioni previste all'art. 232;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30/12/2013, n. 2877, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013 e in particolare il capitolo 5.2.1 del Programma, laddove sono stati richiamati i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità, tra i quali gli impegni pluriennali relativi alle misure di prepensionamento, ai pagamenti agroambientali e al primo imboschimento dei terreni agricoli;

VISTE la Decisione C(2000) 2904 del 29 settembre 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il PSR 2000-2006, la Decisione C(2002) 2966 del 14 agosto 2002 e la Decisione C(2002) 3493 del 08 ottobre 2002 con le quali la Commissione Europea ha approvato le modifiche al predetto PSR;

VISTE le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio impartite dalla Commissione europea con proprio regolamento CE n. 1320/2006 del 5 settembre 2006, e in particolare l'articolo 3 paragrafo 2;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle relative domande nonché per l'espletamento del successivo esame istruttorio da parte delle Strutture competenti;

VISTE le deliberazioni n. 3623/2000, n. 3927/2001 e n. 2933/2001, n. 3528/2002, n. 3741/2003 e n. 4120/2004 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha aperto i termini di presentazione delle domande per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 sulle misure del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, le relative disposizioni procedurali generali e specifiche;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 199/2008, n. 877/2009, n. 4083/2009, n. 745/2010, n. 1354/2011, n. 2470/2011, n. 1604/2012, n. 2660/2012 e n. 519/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha approvato i bandi generali e l'apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013;

VISTI, per gli impegni assunti nelle precedenti programmazioni, gli allegati da A a C "Schede di misura" e relativi suballegati da B1 a B6, della Deliberazione del 8 aprile 2008, n. 703, e successive modifiche ed integrazioni, che definiscono, per ciascuna misura e azione, le condizioni di accesso, le tipologie di spesa ammissibili, nonché gli indicatori di monitoraggio da utilizzare;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 703/2008, n. 544/2009, n. 288/2010, n. 88/2011 n. 205/2012, n. 222/2013 e n. 153/2014 relative all'apertura dei termini per l'anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma di impegni pluriennali assunti nelle precedenti e nell'attuale programmazione;

VISTO l'art. 27 del regolamento CE n. 1974/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 335/2013, che introduce la possibilità di adeguare gli impegni agroambientali, in corso di esecuzione, relativi alle sottomisure 214a, 214b, 214c, 214d, 214e e 214f az.2 , attraverso il prolungamento della durata dell'impegno stesso;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 11 febbraio 2014, n. 104, "Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 e smi, così come modificato dal DM 15414 del 10.12.2013, in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2014".; "

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2011, n. 1499 e s.m.i. che al punto 2.2.5 "Pagamento dell'aiuto per misure pluriennali" dell'Allegato A "Indirizzi procedurali" del PSR del Veneto, prevede la possibilità di avvalersi della facoltà prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011, che consente, al secondo capoverso, agli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti dall'articolo 11 dello stesso regolamento, di rinunciare alla presentazione materiale della domanda di pagamento;

RITENUTO che, per quanto riguarda le domande di pagamento relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92, l'Autorità di gestione possa concordare con AVEPA efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi che consentano comunque la correttezza nel pagamento degli aiuti, evitando al beneficiario l'onere della presentazione della domanda di conferma degli impegni;

RITENUTO di definire con il presente provvedimento le opportune modalità per la conferma delle domande che prevedono impegni pluriennali delle precedenti e dell'attuale programmazione;

VISTO che ai sensi dell'articolo 7 e all'articolo 8 del citato regolamento (UE) n. 65/2011, alle domande di conferma di impegni assunti nel presente periodo di programmazione e presentate dopo il termine ultimo del 15 maggio 2014, sono applicabili le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all'articolo 21 del regolamento CE n. 1122/2009;

RITENUTO opportuno precisare che i nuovi importi dei pagamenti indicati nel PSR 2007-2013 ed approvati dalla Commissione Europea, saranno applicabili a decorrere dall'annualità 2010 compresa, sia ai contratti già in corso che ai nuovi contratti. Gli adeguamenti dei pagamenti non avranno effetti retroattivi e potranno riguardare esclusivamente le annualità future ed i contratti sottoscritti in base ai bandi attivati del PSR 2007-2013;

RITENUTO opportuno precisare che a carico dei soggetti che non presentassero domanda di pagamento annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso, e, qualora venga verificato in sede di controllo anche il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;

VISTO l'articolo 14 della Legge di conversione del 1 agosto 2012, n.122 del Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012";

DATO ATTO che il dirigente responsabile della Struttura competente ha verificato che le modifiche, integrazioni e chiarimenti di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1.       di rettificare parzialmente i termini di scadenza di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni pluriennali indicati al punto 1. della DGR n. 153/2014, secondo quanto segue:
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007 - 2013

Termini di scadenza per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali

COD. UE PSR

2007 2013

COD. REG. PSR

2000

2006

Descrizione misura

Scadenza termini presentazione istanze

214

6

Agroambiente (az. CE)

9 GIUGNO 2014

214

6

Vecchio regime Reg. CEE 2078/92

9 GIUGNO 2014

221

8

Imboschimento dei terreni agricoli

9 GIUGNO 2014

 

  1. di sostituire il punto 5 della DGR n. 153/2014 con il testo seguente: 5. di richiamare, per gli impegni assunti nell'attuale periodo di programmazione, il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale, dalla DGR del 11 febbraio 2014, n. 104, "Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 e smi, così come modificato dal DM 15414 del 10.12.2013, in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2014.";
  1. di introdurre, dopo il punto 5 della DGR n. 153/2014, il testo seguente: 5bis. di richiamare, per le domande di pagamento relative all'azione 3 della sottomisura 214-i "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue" l'obbligo di iscrizione al sistema web "IrriFrame" entro il 31/5/2014, per tutte le aziende soggette all'impegno irriguo;
  1. di introdurre, dopo il punto 5 della DGR n. 153/2014, il testo seguente: 5ter. di richiamare, per le aziende che presentano la domanda di pagamento relativa all'azione 3 della sottomisura 214-i "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue", l'obbligo di presentare ad AVEPA, entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di pagamento, l'attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo (allegato A al DDR n. 37/2012) per le superfici seminate a mais inserite nell'Alternativa 3, in ambiti non compresi nel territorio dei comprensori del Consorzi di Bonifica Delta Po e Veneto Orientale;
  1. di introdurre, dopo il punto 10 della DGR n. 153/2014, il testo seguente: 10bis. di precisare che nessuna penalizzazione relativa alla mancata presentazione della domanda di conferma annuale verrà invece applicata ai soggetti beneficiari di cui al bando DGR n. 199/2008 e DGR n. 877/2009 che non hanno inteso confermare per il sesto e settimo anno gli impegni già sottoscritti;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare la Sezione Piani e Programmi Settore Primario, dell'esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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