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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 28 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 11 marzo 2014

Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis, della L. R. 3/2000. Nuova procedura e metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa secondo le modifiche introdotte dall'art. 44, L.R. 5.04.2013 n. 3. DGR n. 162/CR del 10 dicembre 2013.

Nota per la trasparenza:

La Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito dalla norma e in recepimento a quanto espresso dalla competente Commissione consiliare, con questo atto dispone la nuova procedura e metodo di calcolo per la certificazione annuale della raccolta differenziata ai fini del riconoscimento di riduzioni sul tributo regionale per il conferimento in discarica alle Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 162/CR del 10 dicembre 2013;
parere della Settima Commissione consiliare del 15 gennaio 2014, n. 480.

 

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'art.3 (commi dal 24 al 41) della legge 28.12.1995 n. 549, istituisce, dal 1° gennaio 1996, il "tributo speciale" per il conferimento dei rifiuti in discarica destinato a finanziare iniziative in campo ambientale.

Detto tributo, corrisposto da ciascun conferitore sulla base dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, è escusso dal gestore e versato in un apposito fondo regionale secondo modalità e tempistiche regolamentate dall'Amministrazione regionale con specifici provvedimenti.

In Veneto suddette modalità trovano apposita disciplina nell'art. 39della L.R. n. 3 del 21.01.2000, che individua al comma 4, i criteri da adottare per la riduzione dell'ecotassa ai Comuni che, l'anno precedente a quello di certificazione, hanno conseguito determinate percentuali di raccolta differenziata.

Va sottolineato che tale disciplina ha contribuito, in modo determinante, ad incentivare e sostenere un sistema di gestione dei rifiuti urbani incentrato sul recupero, che in 10 anni ha portato il Veneto al primo posto in Italia con oltre il 62,5% di raccolta differenziata (dati anno 2012).

Per quanto attiene le suddette riduzioni si evidenzia che queste sono attualmente riconosciute alle Amministrazioni comunali secondo il metodo stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 3918 del 31.12.2002, che è stata più volte rettificata ed integrata in recepimento all'intervenuta normativa regionale (L. R. n. 24 del 16.08.2002 e L. R. n. 22 del 26.11.2004).

La revisione dell'art. 39, commi 4 e 4 bis, intervenuta con l'art. 44 della L. R. n. 3 del 5.04.2013 (Legge Finanziaria), ha ulteriormente ridisegnato la disciplina regionale in materia, allo scopo di renderla più aderente agli obiettivi introdotti dalla norma nazionale e dalle direttive europee.

Con atto n. 480 del 21.01.2014 la Settima Commissione consiliare ha reso parere favorevole rispetto a quanto proposto dalla Giunta Regionale con delibera n. 162/CR del 10 dicembre 2013.

Si evidenzia come la modifica proposta uniformi i criteri per l'accesso alla riduzione del tributo con gli obiettivi nazionali di raccolta differenziata, aumentando gli obiettivi minimi dal 35 al 50 percento e dal 50 al 65 percento.

A questo si aggiunga l'esigenza di recepire, nell'ambito della regolamentazione regionale, la nuova definizione di "raccolta differenziata", introdotta dall'art. 10 del D.lgs. n. 205/2010, che così considera tale pratica: "la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico".

Detta nuova interpretazione richiede, conseguentemente, la rivisitazione dei criteri assunti fino ad ora per determinare le "frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata", i quali, alla luce di quanto detto, devono comprendere anche i rifiuti ingombranti, i rifiuti da spazzamento e altri rifiuti avviati a recupero al netto degli scarti.

Le modifiche introdotte, quindi, dalla legge finanziaria regionale, hanno la finalità di incentivare il recupero di materia, conteggiando nella percentuale di raccolta differenziata (% RD), oltre alle raccolte differenziate "classiche" e alla raccolta "multimateriale" (comma 4, lett. a), anche le frazioni eterogenee di rifiuti urbani avviati a recupero, costituiti da rifiuti ingombranti e spazzamento (comma 4, lett. b), al netto degli scarti.

Va oltremodo ricordato che, a tal proposito, la Decisione della Commissione Europea 2011/753 che disciplina la verifica del rispetto degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio fissati dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce a livello comunitario, ha fornito indicazioni circa l'adozione di sistemi di calcolo che valutino il "tasso di riciclaggio", intendendo così la percentuale di rifiuti urbani destinati alla preparazione per il riutilizzo e al riciclo di materia, al netto delle eventuali frazioni estranee presenti all'interno delle raccolte differenziate e destinate poi allo smaltimento.

Quindi, allo scopo di ridurre le frazioni estranee presenti nelle singole raccolte differenziate, per agevolare - di conseguenza - le successive attività di selezione e recupero dei rifiuti, la Decisione comunitaria introduce la necessità di scorporare dall'indicatore gli scarti della raccolta avviati a smaltimento.

A ciò si aggiunga che, la modifica al comma 4 dell'art. 39 introdotta, come ricordato, dall'art. 44 della L.R. n. 3/2013, consente, rispetto alla precedente versione, di rideterminare l'ammontare delle riduzioni riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Alla luce di quanto finora esposto e tenuto conto della particolare situazione economico finanziaria, si ritiene opportuno, in prima istanza e con lo scopo di consentire ai costituendi Consigli di Bacino di organizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani, di confermare l'ammontare del tributo finora applicato, adeguando le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che consentono le riduzioni, come di seguito riportato:

a)      pagamento nella misura del 30% del tributo, pari a 7,75 euro a tonnellata, per i Comuni che l'anno precedente abbiano assicurato il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

b)      pagamento nella misura del 65% del tributo, pari a 16,78 euro a tonnellata, per i Comuni che l'anno precedente abbiano assicurato il raggiungimento del 50% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Inoltre, al fine di agevolare l'avvio dei rifiuti urbani ad operazioni di recupero di materia, si ritiene opportuno ribadire che le suddette riduzioni non si applicano allo spazzamento stradale, il quale, come stabilito dall'art. 39, comma 4, lett. c) della L. R. n. 3/2000, è sempre soggetto al pagamento di 10,33 €/t. Si precisa ulteriormente che quest'ultima disposizione non ha effetto nella determinazione del tributo per il conferimento in discarica del rifiuto di qualunque natura o provenienza giacente sulle spiagge, c.d. "spiaggiato", che beneficia già delle riduzioni fissate dal comma 3 lett. d-bis) del medesimo articolo (20% di 25,82 €/t).

A completamento di quanto esposto, si fa presente che il nuovo comma 4-bis, introdotto con l'art. 44 della L. R. n. 3/2013, stabilisce che, nel tentativo di non penalizzare oltremodo le Amministrazioni comunali interessate da rilevanti flussi turistici, l'incidenza di questi sulla produzione di rifiuti venga compensata nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

Si stabilisce, quindi, con il presente provvedimento, ai soli fini di applicazione del tributo in misura ridotta, di aumentare per i Comuni soggetti a rilevanti flussi turistici la percentuale di raccolta differenziata proporzionalmente all'incidenza del turismo nel corso dell'anno, definita come il rapporto tra abitanti equivalenti e popolazione residente.

Si precisa che per abitanti equivalenti deve intendersi la somma del numero di abitanti residenti e delle presenze turistiche medie giornaliere.

Da ultimo, allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti alla fonte, come per altro ribadito nelle azioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (adottato con DGR n. 264 del 05.03.2013), si conferma la necessità di favorire la diffusione della pratica dell'autocompostaggio, il cui effetto deve essere considerato nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa.

Orbene, recuperando l'esperienza maturata nel corso degli anni nell'espletamento dei compiti di certificazione assegnati all'Osservatorio regionale sui rifiuti ai sensi del comma 5 art. 39 della L. R. n. 3/2000, è emersa la necessità di semplificare i criteri e le procedure di calcolo allo scopo di rendere tale meccanismo più comprensibile.

Per tale ragione il presente provvedimento stabilisce un nuovo metodo di calcolo che, recependo le intervenute novità disciplinari, riordina le precedenti disposizioni.

A completamento di quanto detto, viene posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, l'Allegato A che riporta i criteri e le procedure per la "Certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi delle art. 39 della L. R. 3/2000".

Viene inoltre proposto all'approvazione della Giunta Regionale:

•      il "Modello di dichiarazione di veridicità", Allegato B,che i Consigli di Bacino, una volta istituiti, o le Amministrazioni comunali devono presentare entro la scadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di certificazione, per accedere alle agevolazioni stabilite dall'art. 39, comma 4, della L.R. n. 3/2000;

•      la "Dichiarazione dell'impianto di recupero di materia", Allegato C, che gli impianti di recupero del rifiuto multimateriale, del rifiuto ingombrante e/o del rifiuto di spazzamento stradale sono tenuti a presentare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte delle Amministrazioni, qualora tali impianti producano la documentazione attestante il conseguimento di una percentuale di recupero/riciclaggio dal trattamento di tali rifiuti migliore rispetto a quanto stabilito d'ufficio nella procedura di calcolo di cui all'Allegato A.

La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni entro il 28 febbraio, secondo le modalità stabilite all'Allegato A, impedisce l'accesso ai contributi previsti dall'art. 48, comma 1 della L.R. n. 3/2000 e legittima l'applicazione del tributo in misura massima.

Con il presente atto si ritiene di revocare tutti i provvedimenti afferenti al precedente metodo di calcolo riferiti alla deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2002, n. 3918 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare le seguenti delibere di Giunta Regionale: n. 1390 del 9 maggio 2003, n. 1883 del 24 giugno 2003, n. 908 del 18 marzo 2005 e n. 1845 del 19 luglio 2005.

Infine si propone di applicare il nuovo metodo a partire dall'anno 2015, per i dati relativi all'annualità 2014, al fine di consentire un adeguata informazione di tutti i soggetti interessati.

 Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 28 dicembre 1995 n. 549;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;

VISTA l'art. 44 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3;

VISTA la DGR n. 3918 del 30/12/2002 e succ. provvedimenti di integrazione e/o parzialmente modifica.

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54.

delibera

1.    di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.   di stabilire che sono soggetti al pagamento del tributo:

a.   nella misura del 30%, pari a 7,75 euro a tonnellata, i Comuni che l'anno precedente abbiano assicurato il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

b.   nella misura del 65%, pari a 16,78 euro a tonnellata, i Comuni che l'anno precedente abbiano assicurato il raggiungimento del 50% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

3.   di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A recante: "Certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi delle art. 39 della L.R. 3/2000", l'Allegato B recante:"Modello di dichiarazione di veridicità" e l'Allegato C recante: "Dichiarazione dell'impianto di recupero di materia";

4.   di stabilire che l'applicazione del metodo, di cui all'Allegato A, decorre a partire dal 1 gennaio 2015 per i rifiuti prodotti nel corso dell'anno 2014;

5.   di revocare la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2002, n. 3918 e successivi provvedimenti di integrazione e/o parziale modifica;

6.   di invitare tutte le Amministrazioni comunali al rispetto delle scadenze nella presentazione della documentazione prevista per la certificazione della futura percentuale di RD, al fine di consentire l'attività d'istituto in capo all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti. In particolare, per quanto attiene la dichiarazione di veridicità secondo il modello Allegato B, la scadenza da rispettare è il 28 febbraio 2015. La trasmissione, da effettuarsi all'Osservatorio Regionale Rifiuti (via Santa Barbara, 5/A - 31100 TREVISO) potrà avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo daptv@pec.arpav.it o via telematica e dovrà essere riferita all'annualità 2014;

7.   di ribadire che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni entro la scadenza di cui al punto precedente, secondo le modalità stabilite all'Allegato A, impedisce l'accesso ai contributi previsti dall'art. 48, comma 1 della L. R. n. 3/2000 e comporta l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica nella misura piena;

8.   di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi, al Ministero Tutela Ambiente, all'ARPAV, all'ISPRA e alle Amministrazioni Provinciali del Veneto;

9.   di demandare al Dipartimento Ambiente la comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente provvedimento nonché i riferimenti del sito regionale da cui è possibile scaricare lo stesso ai seguenti destinatari: Sezione Regionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Consorzi Obbligatori ed all'Unioncamere, Consigli di Bacino, Comuni del Veneto e Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani;

10.   di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;

12.   di pubblicare il presente provvedimento sul B. U. R. della Regione del Veneto e sul sito Internet ufficiale della Regione del Veneto;

13.   avverso la presente deliberazione, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

 

(seguono allegati)

288_AllegatoA_270671.pdf
288_AllegatoB_270671.pdf
288_AllegatoC_270671.pdf

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