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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 18 marzo 2014


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 27 febbraio 2014

"Società agricola E.Ver. Green s.r.l.". Variante alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Casaleone (VR). "Enel Distribuzione S.p.A.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

Note per la trasparenza
Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola E.Ver. Green s.r.l.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 1210 del 25giugno 2012 "Società Agricola E.Ver. Green s.r.l.. Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Casaleone (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica."Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:Istanza di rilascio variante n. 487741/2012 (protocollo regionale n. 487741 del 26 ottobre 2012);Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 201152 del 13 maggio 2013);Parere favorevole rilasciato dal Comune di Casaleone (protocollo regionale n. 255538 del 14/06/2013);Parere favorevole rilasciato dall'ARPA Veneto (protocollo regionale n. 260917 del 19/06/2013);Parere favorevole rilasciato dall'AVEPA (protocollo regionale n. 260494 del 19/06/2013);Parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Verona (protocollo regionale n. 286155 del 04/07/2013);Dichiarazione in ordine all'assenza di procedimenti di tutela nell'area interessata, ai sensi del punto 13.3 del D. Mi.S.E. del 10/09/2010, rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (protocollo regionale n. 31227 del 22/01/2013).

Nota per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola E.Ver. Green s.r.l.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 1210 del 25giugno 2012"Società Agricola E.Ver. Green s.r.l.. Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Casaleone (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica."

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 487741/2012(protocollo regionale n. 487741 del 26 ottobre 2012);
Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 201152 del 13 maggio 2013);
Parere favorevole rilasciato dal Comune di Casaleone (protocollo regionale n. 255538 del 14/06/2013);
Parere favorevole rilasciato dall'ARPA Veneto (protocollo regionale n. 260917 del 19/06/2013);
Parere favorevole rilasciato dall'AVEPA (protocollo regionale n. 260494 del 19/06/2013);
Parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Verona (protocollo regionale n. 286155 del 04/07/2013);
Dichiarazione in ordine all'assenza di procedimenti di tutela nell'area interessata, ai sensi del punto 13.3 del D. Mi.S.E. del 10/09/2010, rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (protocollo regionale n. 31227 del 22/01/2013).


L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (poi Direzione Agroambiente, ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 25 giugno 2012 la "Società agricola E.Ver. Green s.r.l." (CUAA 03919380232), con sede legale in via San Zeno, n. 63 - Comune di Cerea (VR) e operativa in via Meneago, Comune di Casaleone (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Casaleone (VR) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 26 ottobre 2012 la medesima "Società agricola E.Ver. Green s.r.l." ha presentato istanza di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1210/2012, riguardante principalmente:

-      uno spostamento planimetrico della cabina elettrica di controllo;

-      uno spostamento e riposizionamento planimetrico dell'area dedicata al cogenarote (postazione oli motore, trasformatore, chiller);

-      una realizzazione del locale adibito ad uso uffici in prefabbricato;

-      modifica volumetrica della cabina Enel.

In data 11 aprile 2013 la medesima "Società agricola E.Ver. Green s.r.l." ha completato la documentazione progettuale inoltrando alla Sezione Agroambiente anche la modifica del piano di alimentazione dell'impianto autorizzato, introducendo nel processo biologico sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino e avicolo).

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 11 aprile 2013 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

A seguito dell'informativa trasmessa dalla Società agricola con nota protocollo n. 116055 del 15 marzo 2013, nonché degli esiti della Conferenza di servizi del 19 giugno 2013 si è preso atto che alcuni interventi in progetto di variante erano stati già realizzati in parziale difformità con il citato titolo abilitativo D.G.R. n. 1210/2012.

Ravvisando l'ipotesi di infrazione al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Direzione regionale Agroambiente (ora Sezione Agroambiente) ha attivato nei confronti della Società agricola proponente l'istanza di variante la contestazione delle violazioni alle prescrizioni n. 2. e 3., contenute nell'allegato alla più volte citata D.G.R. n. 1210/2012.

In data 19 giugno 2013 la Conferenza di servizi ha approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'Allegato A al presente provvedimento nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

-     adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia;

-     acquisizione degli accordi, registrati, di conferimento del materiale fecale (pollina) di origine extra-aziendale;

-     quietanza di pagamento della sanzione comminata ai sensi del comma 3, articolo 44 del D. Lgs. n. 28/2011;

-     triplice copia della fideiussione a garanzia del ripristino delle superfici ex-ante investimento;

-     attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione l'iter amministrativo, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola E.Ver. Green s.r.l." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

-      la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 6062 del 08/01/2014 e n. 18703 del 15/01/2014);

-      il Comune di Casaleone (VR), con nota protocollo n. 255538 del 14/06/2013, ha comunicato il proprio nulla osta alla variante in argomento;

-      l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 260494 del 19/06/2013 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;

-      la Provincia di Verona, il Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, la società "Enel Distribuzione S.p.A." hanno trasmesso i loro pareri favorevoli ovvero nulla osta, acquisiti agli atti rispettivamente con note protocollo regionale n. 253130 del 13/06/2013, n, 6177 del 07/01/2013, n. 224867 del 28/05/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente (ora Sezione Agroambiente), la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1210/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno ;

PRESO ATTO del verbale della seduta della Conferenza di servizi, rispettivamente del 19 giugno 2013;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo ;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 6062 del 08/01/2014 e n. 18703 del 15/01/2014, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO, altresì, che:

-      è stato confermato l'importo della perizia di stima, asseverata dall'arch. Laura Pesente, iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Verona al n. 1774 e giurata presso il Tribunale di Verona - Sezione staccata di Legnago (VR) il 11 aprile 2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 380.080,06 (trecentoottantamilaottantaeuro/06);

-      la Società agricola ha trasmesso polizza fideiussoria n. 69/02/561268866 del 30 dicembre 2013 prestata alla Regione del Veneto e garantita da "CARIGE Assicurazioni S.p.A", pari ad un importo di € 418.088,07 (euro quattrocentodiciottomilaottsntotto/07), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto;

CONSIDERATO che non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1.         di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1210 del 25 giugno 2012, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

-      sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino palabile e non palabile) di origine extra-aziendale (2.700 t/anno, 14 % in peso);

-      sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo - pollina) di provenienza extra-aziendale (2.977 t/anno, 16 % in peso);

-      prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate, pari a 13.285 t/anno, 70 % in peso), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3.         di autorizzare la "Società agricola E.Ver. Green s.r.l." (CUAA 03919380232), con sede legale in via San Zeno, n. 63 - Comune di Cerea (VR) e operativa in via Meneago, Comune di Casaleone (VR), la costruzione e l'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati al precedente punto 2., nel Comune di Casaleone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappali nn. 321 e 322, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 608654 del 30/12/2011, n. 107926 del 06/03/2012, n. 144784 del 27/03/2012, n. 158908 del 03/04/2012, n. 487741 del 26/10/2012, n. 581794 del 21/12/2012, n. 22941 del 16/01/2013, n. 116055 del 15/03/2013, n. 248050 del 11/06/2013, n. 18703 del 15/01/2014;

4.         di autorizzare, altresì, in sostituzione del dispositivo n. 5. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1210 del 25 giugno 2012, la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia autorizzato nel dispositivo n. 3. di cui alla D.G.R. n. 1210/2012, nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Evergreen Bio", ubicata in Comune di Casaleone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappale nn. 321 , il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 608654 del 30/12/2011, n. 144784 del 27/03/2012, n. 487741 del 26/10/2012, n. 581794 del 21/12/2012;

5.         di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 7. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1210 del 25 giugno 2012, la società "Enel Distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 13, alla costruzione e esercizio di un impianto di rete pubblico per la connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica così individuato: tratto di linea a media tensione 20.000V in doppio cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Evergreen Bio" in derivazione dalla linea MT esistente denominata "Paganina", ubicata in Comune di Casaleone (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappale n. 321, il cui progetto costituisce allegato alla note protocollo il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n.. 608654 del 30/12/2011, n. 144784 del 27/03/2012;

6.         di approvare l'Allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato il dispositivo n. 8. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1210 del 25 giugno 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2., 4. e 5., nonché dei dispositivi nn. 3. e 6. della citata D.G.R. n. 1210/2012;

7.         di comunicare, alle "Società agricola E.Ver. Green s.r.l." e "Enel Distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione di cui ai punti 2., 4. e 5., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

8.         di confermare l'importo di € 380.080,06 (euro trecentoottantamilaottantaeuro/06) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 4. e 5. e nn. 3. e 6. della citata D.G.R. n. 1210/2012, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

9.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.     di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

11.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12.     di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

185_AllegatoA_269296.pdf

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