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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 07 marzo 2014


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 20 febbraio 2014

Disposizioni attuative e relativi criteri per individuare tra i Comuni richiedenti, le sedi di applicazione sperimentale di una segnaletica luminosa in prossimità dei parcheggi per disabili al fine di richiamare l'attenzione dei cittadini e favorire una pronta azione solidale di aiuto. L. 104/92, LR 23/2012.

Nota per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intendono approvare le disposizioni attuatve e relativi criteri per individuare, tra i comuni richiedenti, le sedi di applicazione sperimentale di una segnaletica luminosa in prossimità dei parcheggi per disabili al fine di richiamare l'attenzione dei cittadini e favorire una pronta azione solidale di aiuto

 

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

La legge 104/92 ha promosso il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e ha indicato i principi fondamentali per la realizzazione dei processi e dei percorsi di integrazione sociale, attivando la rete dei servizi e degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle disabilità, alla riabilitazione, all'integrazione scolastica, all'integrazione lavorativa, alla promozione dell'accessibilità, della vita di relazione e della partecipazione attiva alla vita sociale e della comunità.

La diffusione di una cultura di inclusione sociale, nel mondo della scuola e del lavoro, e la capillare distribuzione nel territorio di servizi di supporto alla famiglia, hanno permesso di rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni delle persone con disabilità, anche a quelle in condizione di gravità, riducendo il fenomeno dell'istituzionalizzazione e sviluppando progressivamente una cultura della domiciliarità per le persone con disabilità.

In particolare nell'ambito degli interventi relativi alla promozione dell'autonomia personale sono previsti gli interventi finalizzati alla acquisizione e al mantenimento di autonomie personali che permettano di migliorare le capacità di relazione e di partecipazione alla vita sociale e lavorativa e di integrazione sociale. In tale ambito diventa prioritaria la possibilità di una mobilità sostenibile ed autonoma.

La legge regionale n. 23 del 23 giugno 2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-sanitario regionale 2012-2016" evidenzia l'importanza che i servizi si orientino verso nuove scelte che vanno dalla rimozione delle cause ambientali (fisiche e relazionali), al ruolo degli operatori, al ruolo della famiglia partecipe al progetto di vita, al ruolo della stessa Comunità locale, sempre più importante per il progetto di inclusione sociale della persona con disabilità, tenuto conto che l'ambiente rappresenta un fattore importante che influenza in modo direttamente proporzionale il grado di disabilità.

La Regione del Veneto coglie pienamente le linee di indirizzo europee e nazionali orientate a favorire l'autonomia e la mobilità delle persone disabili. A tale scopo risulta essenziale, per gli spostamenti con l'auto non solo la presenza di parcheggi dedicati soprattutto nelle aree vicine ai principali servizi ma anche stimolare la naturale solidarietà della popolazione che trovandosi in prossimità del parcheggio e allertata da un segnale attivato dal disabile stesso potrebbe aiutarlo nelle operazioni di entrata ed uscita dall'auto.

La sperimentazione che non ha precedenti sul suolo regionale e nazionale, ha, quindi, non solo l'obiettivo di rendere più sostenibile la mobilità in auto nelle zone urbane della persona con disabilità ma anche di superare una apparente indifferenza stimolando la solidarietà spontanea che si sa essere presente nelle persone offrendo nel luogo anche una immagine positiva di comunità.

Con il presente provvedimento si intende avviare un percorso sperimentale di applicazione di 180 postazioni luminose attivate dal disabile stesso con telecomando posizionate in prossimità dei parcheggi dedicati . Le postazioni saranno indicate dai Comuni stessi e riferite a quanto già esistente in prossimità dei maggiori servizi (ospedali, distretti, piazze principali, etc ). Si intende per postazione un parcheggio comunale con almeno n. 2 postazioni dedicate, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Il posizionamento delle postazioni luminose e la manutenzione delle stesse per n. 3 anni saranno a totale carico del bilancio regionale mentre si chiede al Comune partecipante la collaborazione per monitorare la riuscita della sperimentazione nel senso di percezione di efficacia da parte della popolazione disabile e non.

Pertanto a partire dalla data di approvazione del presente atto, i Comuni potranno presentare le domande, secondo il modello Allegato A, entro e non oltre il 31 marzo 2014, esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Dalle domande pervenute secondo il modulo in allegato A verranno selezionate le 180 sedi secondo la seguente distribuzione provinciale:

30 per Venezia;

30 per Treviso;

30 per Padova;

30 per Verona;

30 per Vicenza ;

15 per Rovigo;

15 per Belluno.

I criteri di selezione fanno riferimento ai seguenti principi fondamentali:

- preferenza per una unica soluzione nel comune capoluogo;

- eventuale selezione, in assenza del comune capoluogo, di uno o due comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti con divisione equa delle postazioni; 

Il punteggio di selezione per ogni area provinciale è il seguente:

Comune capoluogo di Provincia

50

Comune non capoluogo superiore ai 10.000 abitanti

30


Nel caso di non presentazione della domanda da parte del Comune capoluogo saranno selezionati al massimo due comuni non capoluogo premiando quelli con maggior numero di abitanti. 

L'individuazione delle Amministrazioni comunali sulla base dei criteri sopra definiti avverrà con successivo atto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali.

Le risorse regionali complessive per la realizzazione del percorso sperimentale sopra esplicitato sono pari a Euro 197.000,00 a carico del Bilancio regionale per l'esercizio 2014, in corso di approvazione, sul capitolo 102039 "Fondo nazionale per le politiche sociali".

Si rinvia ad un successivo atto della Giunta regionale l'individuazione delle procedure per la fornitura delle postazioni luminose e la manutenzione delle stesse. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

•         UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

•         VISTA la Legge n. 104/1992;

•         VISTO il DPR n. 503/1996;

•         VISTO l'art. 42, 1° comma della legge regionale n. 39/2001;

•         VISTA la legge regionale n. 4/2013;

•         VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2.   di dare avvio ad un percorso sperimentale di applicazione di 180 postazioni luminose attivate dal disabile stesso con telecomando posizionate in prossimità dei parcheggi dedicati;

3.   di approvare il modulo Allegato A di presentazione delle domande da parte dei Comuni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.   di fissare al 31 marzo 2014 il termine per la presentazione da parte delle Amministrazioni comunali delle domande di postazioni luminose nei parcheggi a favore delle persone con disabilità;

5.   di rinviare a successivo atto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali l'individuazione delle Amministrazioni comunali sulla base dei criteri sopra definiti;

6.   di determinare in Euro 197.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, da porsi a carico del capitolo 102039 "Fondo nazionale per le politiche sociali", alla cui assunzione si provvederà con successiva deliberazione di Giunta regionale ad approvazione definitiva del Bilancio regionale per l'esercizio 2014;

7.   di rinviare a successivo atto della Giunta regionale l'individuazione delle procedure per la fornitura delle postazioni luminose e la manutenzione delle stesse;

8.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

9.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.  di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

11.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

12.  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

(seguono allegati)

160_AllegatoA_269209.pdf

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