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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 07 marzo 2014


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 153 del 20 febbraio 2014

Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013. Apertura termini anno 2014 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nell'attuale periodo di programmazione.

Nota per la trasparenza:

Apertura dei termini per il 2014 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali di cui alla Misura 6 Agroambiente azione 6 CE ed alla Misura 8 Imboschimento del PSR 2000-2006, nonché per gli impegni ancora in essere relativi ai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e n. 2080/92, nonché per gli impegni assunti negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 relativi alle misure 214 Pagamenti agroambientali sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, 215 Benessere animale, 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli, 223 Primo imboschimento dei terreni non agricoli e 225 Pagamenti silvoambientali del PSR 2007-2013.

 

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

A seguito dell'approvazione del documento di programmazione agricolo regionale PSR 2000-2006, ai sensi del regolamento CE n. 1257/99, con proprie deliberazioni del 17 novembre 2000, n. 3623, del 31 dicembre 2001, n. 3927 e n. 3933, del 10 dicembre 2002, n. 3528, del 5 dicembre 2003, n. 3741, infine con deliberazione del 22 dicembre 2004, n. 4120, loro successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale ha attivato le misure di intervento del PSR, mettendo a bando le risorse del Piano sulle diverse misure e sottomisure, secondo le modalità e procedure generali e specifiche di attuazione dettagliate negli stessi bandi.

Con tali provvedimenti, nonché con analoghi precedenti provvedimenti relativi all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e 2080/92, sono stati approvati impegni pluriennali la cui scadenza va oltre la conclusione dei rispettivi periodi di programmazione, ricadendo sia l'attività che i relativi pagamenti all'interno della programmazione 2007-2013. A seguito degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari, risulta quindi necessario provvedere all'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma relative ad impegni pluriennali ancora in corso, adeguando, ove necessario, disposizioni e procedure alla nuova regolamentazione.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 2877 del 30/12/2013, con la quale è stata approvata l'attuale versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, in virtù della nota Ares(2013)3521459 del 20/11/2013 dei Servizi della Commissione stessa.

Al capitolo 5.2.1 del Programma sono stati richiamati i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità, tra i quali gli impegni pluriennali relativi alle misure di prepensionamento, ai pagamenti agroambientali ed al primo imboschimento dei terreni agricoli.

Le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sono state impartite dalla Commissione con proprio regolamento CE n. 1320/2006 del 5 settembre 2006. In particolare l'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento stabilisce che "Le spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di programmazione attuale[1], con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione". Tale è appunto il caso degli impegni pluriennali prima individuati, per i quali sussistono tutte le condizioni citate.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

In relazione ai provvedimenti citati, è ora necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento per il 2013 a conferma degli impegni pluriennali assunti, sia nelle precedenti che nell'attuale programmazione.

Per quanto riguarda le domande di pagamento relative ad impegni assunti nelle precedenti programmazioni, si ritiene di mantenere sostanzialmente le indicazioni e le prescrizioni generali e specifiche riepilogate nelle precedenti deliberazioni di apertura termini 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 rispettivamente DGR n. 703/2008, DGR n. 544/2009, DGR n. 288/2010, DGR n. 88/2011, DGR n. 205/2012 confermando gli allegati A, B e i sottoallegati da B1 a B6 e C e DGR n. 222/2013 con l'aggiornamento dei riferimenti all'annualità 2014.

Per quanto riguarda le domande di pagamento relative ad impegni assunti nell'attuale programmazione, si ritiene di mantenere sostanzialmente le indicazioni e prescrizioni generali e specifiche delle deliberazioni di apertura termini degli otto bandi generali di cui alle DGR n. 199/2008, DGR n. 877/2009, DGR n. 4083/2009. DGR n. 745/2010, DGR n. 1354/2011, DGR n. 2470/2011, DGR n. 1604/2012 e DGR n. 2660/2012 e DGR n. 519/2013.

Inoltre, con riferimento alle misure agroambientali, in base alla possibilità prevista dall'art. 27 del regolamento CE n. 1974/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 679/2011, riportata nel capitolo 5.3.2 del PSR, al paragrafo "Norme comuni alle misure ai fini specifici dell'art. 27 del Regolamento CE n. 1974/2006" del PSR", viene data la possibilità ai beneficiari di adeguare volontariamente gli impegni agroambientali, in corso di esecuzione, relativi alle sottomisure 214a, 214b, 214c, 214d, 214e e 214f, attraverso il prolungamento della durata dell'impegno stesso, evidenziando che la durata dell'impegno non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2014.

Per tali istanze di conferma, sono mantenuti tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti, nonché l'obbligo all'adeguamento alle norme cogenti di condizionalità 2014 di cui alla deliberazione del 11 febbraio 2014, rimanendo inoltre confermate tutte le restanti disposizioni applicative contenute nelle DGR precedenti relative alla condizionalità 2013 e 2012, che continuano a mantenere la validità per quanto non modificate. Per quanto riguarda la gestione delle domande di pagamento, rimane inoltre confermata l'applicazione del regolamento CE n. 1122/2009, per la presentazione delle domande tardive.

Va in ogni caso fatto riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale, e che dispone al capitolo II i termini per i controlli, le riduzioni e le esclusioni dal beneficio. In particolare, ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento, AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n.73/2009.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in forza della specifica previsione di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del citato regolamento (UE) n. 65/2011, che rinvia a quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento CE n. 1122/2009, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2014.

Ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 8 del citato regolamento (UE) n. 65/2011, solo alle domande di conferma di impegni assunti nell'attuale periodo di programmazione e presentate dopo il termine ultimo del 15 maggio 2008, si applicano le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all'articolo 21 del regolamento CE n. 1122/2009.

A carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e, qualora venga verificato in sede di controllo anche il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

Per quanto riguarda le domande di pagamento relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92, la Regione intende avvalersi della facoltà prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011, che prevede, al secondo capoverso, che gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti dall'articolo 11 dello stesso regolamento, possano rinunciare alla presentazione materiale della domanda di pagamento.

Tale previsione è stata già contemplata, a livello regionale, al punto 2.2.5 "Pagamento dell'aiuto per misure pluriennali" degli Indirizzi procedurali del PSR del Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2011, n. 1499 e s.m.i. L'Autorità di gestione concorda con AVEPA efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi che consentano comunque la correttezza nel pagamento degli aiuti. Effettuate le opportune verifiche sulle istanze in corso di validità, per la Misura 6 Agroambiente e la Misura 8 Imboschimento dei terreni agricoli del PSR 2000-2006, per le domande ancora in essere relative al regolamento (CEE) n. 2078/92, nonché per le domande relative ad impegni assunti nell'attuale programmazione 2007-2013, con il presente provvedimento vengono stabiliti i termini di presentazione delle domande per la conferma degli impegni pluriennali delle misure e azioni di seguito specificate secondo la tempistica riportata nello schema seguente:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007 - 2013

Termini di scadenza per la presentazione di domande di pagamento per conferma di impegni pluriennali

COD. UE
PSR
2007
2013

COD.
REG.
PSR

2000
2006

Descrizione misura

Scadenza termini presentazione istanze

214

6

Agroambiente (az. CE)

10 GIUGNO 2014

214

6

Vecchio regime Reg. CEE 2078/92

10 GIUGNO 2014

221

8

Imboschimento dei terreni agricoli

10 GIUGNO 2014

214

 

Pagamenti agroambientali (sottom. a, b, c, d, e, f, g, i)

15 MAGGIO 2014

214

 

Pagamenti agroambientali (sottom. a, b, c, d, e, f az. 2) settimo anno

15 MAGGIO 2014

215

 

Benessere animale

15 MAGGIO 2014

221

 

Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2)
Premio di manutenzione e premio perdita di reddito

15 MAGGIO 2014

223

 

Primo imboschimento dei terreni non agricoli (az. 1 e 2)
Premio di manutenzione

15 MAGGIO 2014

225

 

Pagamenti silvoambientali

15 MAGGIO 2014


Per quanto riguarda la quota di cofinanziamento regionale, va precisato che ai sensi dell'articolo 14 della Legge di conversione del 1 agosto 2012, n.122 del Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio , l'intera quota di cofinanziamento nazionale (quota statale e quota regionale) è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183, tramite il circuito finanziario dell'Organismo pagatore AVEPA.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009;

VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30/12/2013, n. 2877, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013 e in particolare il capitolo 5.2.1 del Programma, laddove sono stati richiamati i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità, tra i quali gli impegni pluriennali relativi alle misure di prepensionamento, ai pagamenti agroambientali e al primo imboschimento dei terreni agricoli;

VISTE la Decisione C(2000) 2904 del 29 settembre 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il PSR 2000-2006, la Decisione C(2002) 2966 del 14 agosto 2002 e la Decisione C(2002) 3493 del 08 ottobre 2002 con le quali la Commissione Europea ha approvato le modifiche al predetto PSR;

VISTE le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio impartite dalla Commissione europea con proprio regolamento CE n. 1320/2006 del 5 settembre 2006, e in particolare l'articolo 3 paragrafo 2;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle relative domande nonché per l'espletamento del successivo esame istruttorio da parte delle Strutture competenti;

VISTE le deliberazioni n. 3623/2000, n. 3927/2001 e n. 2933/2001, n. 3528/2002, n. 3741/2003 e n. 4120/2004 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha aperto i termini di presentazione delle domande per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 sulle misure del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, le relative disposizioni procedurali generali e specifiche;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 199/2008, n. 877/2009, n. 4083/2009, n. 745/2010, n. 1354/2011, n. 2470/2011, n. 1604/2012, n. 2660/2012 e n. 519/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha approvato i bandi generali e l'apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013;

VISTI, per gli impegni assunti nelle precedenti programmazioni, gli allegati da A a C "Schede di misura" e relativi suballegati da B1 a B6, della Deliberazione del 8 aprile 2008, n. 703, e successive modifiche ed integrazioni, che definiscono, per ciascuna misura e azione, le condizioni di accesso, le tipologie di spesa ammissibili, nonché gli indicatori di monitoraggio da utilizzare;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 703/2008, n. 544/2009, n. 288/2010, n. 88/2011 n. 205/2012 e n. 222/2013 relative all'apertura dei termini per l'anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma di impegni pluriennali assunti nelle precedenti e nell'attuale programmazione;

VISTO l'art. 27 del regolamento CE n. 1974/2006, come modificato dal regolamento (UE) n. 679/2011, che introduce la possibilità di adeguare gli impegni agroambientali, in corso di esecuzione, relativi alle sottomisure 214a, 214b, 214c, 214d, 214e e 214f az.2 , attraverso il prolungamento della durata dell'impegno stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 104 dell'11 febbraio 2014, relativa alle disposizioni applicative regionali della Condizionalità per l'anno 2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2011, n. 1499 e s.m.i. che al punto 2.2.5 "Pagamento dell'aiuto per misure pluriennali" dell'Allegato A "Indirizzi procedurali" del PSR del Veneto, prevede la possibilità di avvalersi della facoltà prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011, che consente, al secondo capoverso, agli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti dall'articolo 11 dello stesso regolamento, di rinunciare alla presentazione materiale della domanda di pagamento;

RITENUTO che, per quanto riguarda le domande di pagamento relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92, l'Autorità di gestione possa concordare con AVEPA efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi che consentano comunque la correttezza nel pagamento degli aiuti, evitando al beneficiario l'onere della presentazione della domanda di conferma degli impegni;

RITENUTO di definire con il presente provvedimento le opportune modalità per la conferma delle domande che prevedono impegni pluriennali delle precedenti e dell'attuale programmazione;

VISTO che ai sensi dell'articolo 7 e all'articolo 8 del citato regolamento (UE) n. 65/2011, alle domande di conferma di impegni assunti nel presente periodo di programmazione e presentate dopo il termine ultimo del 15 maggio 2014, sono applicabili le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all'articolo 21 del regolamento CE n. 1122/2009;

RITENUTO opportuno precisare che i nuovi importi dei pagamenti indicati nel PSR 2007-2013 ed approvati dalla Commissione Europea, saranno applicabili a decorrere dall'annualità 2010 compresa, sia ai contratti già in corso che ai nuovi contratti. Gli adeguamenti dei pagamenti non avranno effetti retroattivi e potranno riguardare esclusivamente le annualità future ed i contratti sottoscritti in base ai bandi attivati del PSR 2007-2013;

RITENUTO opportuno precisare che a carico dei soggetti che non presentassero domanda di pagamento annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso, e, qualora venga verificato in sede di controllo anche il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;

VISTO l'articolo 14 della Legge di conversione del 1 agosto 2012, n.122 del Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio ;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;



[1](cioè 2000-2006)

 

delibera

  1. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni pluriennali ancora in essere relativi alla Misura 6 Agroambiente azioni 6 CE, 8 BZU, 9 MR, 11 PPS, 12 PP e alla Misura 8 Imboschimento del PSR 2000-2006, nonché per gli impegni ancora in essere relativi ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, azione F e n. 2080/92, nonché per gli impegni assunti negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 relativi alle misure 214 Pagamenti agroambientali sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, 215 Benessere animale, 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli, 223 Primo imboschimento dei terreni non agricoli e 225 Pagamenti silvoambientali del PSR 2007-2013, secondo le scadenze indicate nell'elenco che segue:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007 - 2013

Termini di scadenza per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali

COD. UE
PSR

2007
2013

COD.
REG. PSR

2000
2006

Descrizione misura

Scadenza termini presentazione istanze

214

6

Agroambiente (az. CE)

10 GIUGNO 2014

214

6

Vecchio regime Reg. CEE 2078/92

10 GIUGNO 2014

221

8

Imboschimento dei terreni agricoli

10 GIUGNO 2014

214

 

Pagamenti agroambientali (sottom. a, b, c, d, e, f, g, i)

15 MAGGIO 2014

214

 

Pagamenti agroambientali (sottom. a, b, c, d, e, f az.2) settimo anno

15 MAGGIO 2014

215

 

Benessere animale

15 MAGGIO 2014

221

 

Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2)
Premio di manutenzione e premio perdita di reddito

15 MAGGIO 2014

223

 

Primo imboschimento dei terreni non agricoli
(az. 1 e 2) Premio di manutenzione

15 MAGGIO 2014

225

 

Pagamenti silvoambientali

15 MAGGIO 2014

 

  1. di confermare gli allegati B, e relativi suballegati da B1 a B6, e C della DGR del 8 aprile 2008, n. 703, e successive modifiche ed integrazioni, che definiscono, per ciascuna misura e azione, le condizioni di accesso, le tipologie di spesa ammissibili, nonché gli indicatori di monitoraggio da utilizzare, precisando che i riferimenti alle annualità 2007 e 2008 vanno aggiornati al 2014 ed i riferimenti al reg. (CE) n. 1975/2006 vanno aggiornati al reg. (UE) n. 65/2011;
  2. di confermare, per le disposizioni generali relative agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni, il contenuto del Documento di indirizzo generale proposto in allegato 11 alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 3741/03;
  1. di confermare, per quanto riguarda gli impegni assunti nella attuale programmazione, le disposizioni generali e specifiche di cui alle DGR del 12 febbraio 2008, n. 199, del 7 aprile 2009, n. 877, del 29 dicembre 2009, n. 4083, del 15 marzo 2010, n. 745, del 29 marzo 2011,n. 376, del 3 agosto 2011, n. 1354, del 29 dicembre 2011, n. 2470, del 31 luglio 2012, n. 1604, del 18 dicembre 2012, n. 2660 e del 26 febbraio 2013, n. 222, nonché, per le riduzioni ed esclusioni, i contenuti della DGR del 24 giugno 2008, 1659 e successive modifiche ed integrazioni;
  1. di richiamare, per gli impegni assunti nell'attuale periodo di programmazione, il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003, come sostituito dal Reg. (CE) 73/2009, e del Decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e successive modifiche e integrazioni, che definiscono i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali; in particolare, per l'anno 2014 il riferimento agli obblighi di condizionalità è stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 104 dell'11 febbraio 2014, rimanendo inoltre confermate tutte le restanti disposizioni applicative contenute nelle DGR relativa alla Condizionalità 2012 e 2013, che continuano a mantenere la loro validità per quanto non modificate;
  1. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nelle singole schede di misura, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
  1. di prendere atto che AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n.73/2009;
  1. di confermare che solo per gli impegni assunti nell'attuale periodo di programmazione, alle domande di conferma delle misure 214 Pagamenti agroambientali (sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i), 215 Benessere animale, 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2), 223 Primo imboschimento dei terreni non agricoli (az. 1 e 2) e 225 Pagamenti silvoambientali, presentate dopo il termine ultimo del 15 maggio 2014, sono applicabili le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all'articolo 21 del regolamento CE n. 1122/2009;
  1. di confermare che i nuovi importi dei pagamenti indicati nel PSR 2007-2013 approvati dalla Commissione Europea e dalla Giunta regionale con DGR 18 ottobre 2011 n. 1681, sono applicabili a decorrere dall'annualità 2010 compresa, sia ai contratti già in corso che ai nuovi contratti. L'adeguamento non avrà effetti retroattivi e potrà riguardare esclusivamente le annualità 2010 e successive sulla base dei contratti sottoscritti a seguito dei bandi del PSR 2007-2013;
  1. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso, e, qualora venga verificato in sede del conseguente controllo obbligatorio in loco il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;
  1. di avvalersi, per quanto riguarda le conferme relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92, della facoltà prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011, che prevede, al secondo capoverso, che gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti dall'articolo 11 dello stesso regolamento, possano rinunciare alla presentazione materiale della domanda di pagamento;
  1. di stabilire che, per gli impegni in essere ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92, nei casi di subentro del beneficiario, il subentrante è tenuto alla presentazione di domanda di pagamento entro i termini di cui al punto 1; nei casi di mancata presentazione, AVEPA applicherà le medesime modalità di controllo ed eventuale decadenza previste per gli impegni di cui al precedente punto 10;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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