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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 04 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 24 del 21 gennaio 2014

Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione Valutazione Tecnica Regionale (VTR).

Nota per la trasparenza:

Con il presente atto si individuano le figure preposte alla Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27, L.R. 11/2004, necessaria all'approvazione di piani ambientali e di strumenti di pianificazione.

 

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'art. 9, L.R. 40/1984 prevede che per la costituzione dei parchi e delle riserve regionali sia formato un piano ambientale atto ad assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona. L'art. 10 prevede che Il piano ambientale sia approvato con delibera del Consiglio regionale, previo parere della Commissione Tecnica Regionale (CTR).

L'art 27, L.R. 11/2004 prevede che l'emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta regionale relativi a strumenti di pianificazione sia preceduta da un parere, denominato Valutazione Tecnica Regionale (VTR), espresso da un Segretario regionale a tale scopo nominato ai sensi dell'art. 11, L.R. 1/1997 e successive modificazioni o in caso di assenza o impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica.

La norma prevede inoltre che le funzioni consultive attribuite dalla legislazione regionale alla CTR, sezione urbanistica di cui all'art. 26, L.R. 42/1984, ed al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 1, L.R. 47/1993, sono sostituite dalla Valutazione Tecnica Regionale (VTR).

Con DGR 2140 del 25.11.2013 Sono state individuate le nuove strutture della Giunta regionale articolate in Aree, Dipartimenti e Sezioni di Dipartimento. In particolare sono stati istituiti il Dipartimento Territorio e la Sezione Urbanistica. Per effetto della nuova organizzazione delle strutture regionali la VTR, che nella precedente configurazione era espressa da un Segretario regionale, nell'attuale assetto organizzativo va riconosciuta nella figura del Direttore del Dipartimento Territorio o in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente regionale competente in materia urbanistica ovvero della Sezione Urbanistica o del suo vicario.

L'approvazione di piani ambientali avrà luogo previo espressione di un parere denominato Valutazione Tecnica Regionale che sarà pertanto formulato dal Direttore del Dipartimento Territorio o in caso di assenza o impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica ovvero della Sezione Urbanistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 16.08.1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di Parchi e Riserve Naturali Regionali";

VISTA la L.R. 16.08.1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";

VISTA la L.R. 01.09.1993, n. 47 "Disposizioni in materia di Urbanistica e disciplina del Comitato Tecnico Regionale";

VISTA la L.R. 10.01.1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la DGR 2140 del 25.11.2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della L.R. 54/2012".

delibera

1.       che per effetto della nuova organizzazione delle strutture regionali la Valutazione Tecnica Regionale (VTR), di cui all'art. 27, L.R. 11/2004 sia espressa dal Direttore del Dipartimento Territorio o in caso di assenza o impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica ovvero della Sezione Urbanistica o dal suo vicario;

2.       che l'approvazione di piani ambientali e di strumenti di pianificazione avrà luogo previa espressione di un parere denominato Valutazione Tecnica Regionale VTR che sarà formulato dal Direttore del Dipartimento Territorio o in caso di assenza o impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica ovvero della Sezione Urbanistica o dal suo vicario;

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.       di incaricare il Direttore della Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;

5.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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