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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 04 marzo 2014


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 21 gennaio 2014

Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di lavori pubblici, con specifico riferimento alla Commissione Tecnica Regionale - Lavori Pubblici (CTR LLPP).

Nota per la trasparenza:

La deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013, adottata in attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, ha apportato delle rilevanti novità per quel che concerne l'organizzazione amministrativa della Giunta regionale.
Con il presente provvedimento si intendono fornire delle specifiche disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento alla Commissione tecnica regionale lavori pubblici, a seguito del mutato quadro legislativo.

 

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, recante 'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"', ha disciplinato la nuova organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle Strutture ad essa afferenti, secondo i principi fondamentali espressi dallo Statuto del Veneto e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

Con deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013, la Giunta regionale ha dato corso alla nuova organizzazione amministrativa, operativa a decorrere dal 1 gennaio 2014, prevedendo e individuando le nuove Strutture.

Con successiva deliberazione n. 2611 del 30 dicembre 2013, ha assegnato le competenze e funzioni alle nuove strutture regionali, ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012.

A seguito della nuova organizzazione vi è ora la necessità di fornire specifiche disposizioni in merito alla composizione delle Commissioni previste dalla L.R. 27/2003, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Nello specifico, per quanto riguarda la composizione della Commissione Tecnica regionale lavori pubblici, prevista dall'art. 13, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, recante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", occorre effettuare una equiparazione tra i componenti regionali della Commissione medesima, già individuati con Decreto del Presidente n. 43 del 31 marzo 2011 ai sensi dell'art. 17 c. 1 della medesima L.R. 27/2003, e le corrispondenti figure presenti nella nuova organizzazione.

In particolare, relativamente al componente della Commissione tecnica regionale lavori pubblici, che l'art. 13, comma 1, lett. b) della summenzionata legge individua nella figura del Segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, non più prevista nella nuova organizzazione, si dispone che lo stesso sia individuato nel Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A..

Per quanto riguarda i componenti, di cui alle lett. d), e), f), g), h), i), l), j), m), n), del citato art. 13 c.1, si dispone che gli stessi siano individuati nei Direttori dei Dipartimenti/Sezioni regionali competenti per materia, come attribuita con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, in linea con quanto disposto dall'art. 31 comma 8 della L.R. 54/2012 ed in particolare:

lett. d): Direttore della Sezione Lavori Pubblici;

lett. e): Direttore della Sezione Difesa del Suolo

lett. f): Direttore della Sezione Urbanistica;

lett. g): Direttore della Sezione Tutela Ambiente;

lett. h): Direttore della Sezione Infrastrutture;

lett. i): Direttore della Sezione Geologia e Georisorse;

lett. l): Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste;

lett. j): Direttore della Sezione Agroambiente;

lett. m): Direttore della Sezione Affari Legislativi;

lett. n): i Direttori delle Sezioni Difesa Idrogeologica e Forestale, competenti per territorio;

In questo ambito, va stabilito altresì che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 27/2003, il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. svolge anche le funzioni di Vicepresidente della CTR lavori pubblici e, in caso di sua assenza e impedimento, è sostituito dal Direttore della Sezione Lavori Pubblici.

Resta fermo quanto altrimenti disposto con DPGR n. 43 del 31 marzo 2011 e s.m.i. in merito alla composizione della CTR lavori pubblici.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e il regolamento attuativo adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013;

Vista la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 31 marzo 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire che le funzioni di componente e vice presidente della Commissione tecnica regionale lavori pubblici, previste dall'art. 13, comma 1, lett. b) e comma 2) della legge regionale 27/2003, sono esercitate dal Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A.;
  3. di stabilire che le funzioni di componenti, di cui alle lett. d), e), f), g), h), i), l), j), m), n), dell'art. 13 c.1 della L.R. 27/2003, sono esercitate dai Direttori delle Sezioni regionali competenti per materia, e precisamente:

lett. d): Direttore della Sezione Lavori Pubblici;
lett. e): Direttore della Sezione Difesa del Suolo
lett. f): Direttore della Sezione Urbanistica;
lett. g): Direttore della Sezione Tutela Ambiente;
lett. h): Direttore della Sezione Infrastrutture;
lett. i): Direttore della Sezione Geologia e Georisorse;
lett. l): Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste;
lett. j): Direttore della Sezione Agroambiente;
lett. m): Direttore della Sezione Affari Legislativi;
lett. n): i Direttori delle Sezioni Difesa Idrogeologica e Forestale, competenti per territorio;

  1. di stabilire che, in caso di assenza e impedimento, il Vicepresidente della CTR lavori pubblici è sostituito dal Direttore della Sezione Lavori Pubblici;
  2. di stabilire che resta fermo quanto altrimenti disposto con DPGR n. 43 del 31 marzo 2011 e s.m.i. in merito alla composizione della CTR lavori pubblici;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di dare altresì atto che la presente deliberazione è efficace dalla data di sua adozione;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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