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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 19 del 18 febbraio 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 28 gennaio 2014

Ricognizione riguardo all'applicazione della L. R. 23.11.2012, n.43; individuazione dei criteri per la soluzione conciliativa delle controversie pendenti con il personale dipendente dell'ARSS in liquidazione e adozione dei provvedimenti conseguenti.

Nota per la trasparenza:

Trattasi della determinazione dei criteri attraverso i quali superare la vertenza che si e' aperta con un dirigente dell'ARSS, relativa alla regolarità dell'attuale posizione contrattuale e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti sulla base dei criteri approvati.

 

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con il vicepresidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'approvazione della L.R. 23.11.2012 n. 43, così come integrata dalla L.R. 3.12.2012, n. 46, ha previsto, tra l'altro, l'abrogazione della L.R. 29.11.2001, n. 32, istitutiva dell'Agenzia regionale socio sanitaria e ha costituito la Gestione liquidatoria della medesima.

Con DGR n. 18 del 9.1.2013, sono stati assunti i criteri per il ricollocamento del personale, prevedendo, tra l'altro, di trasferire, con decorrenza 1.2.2013, i dipendenti a tempo indeterminato di ARSS presso le Aziende Ulss del Veneto, secondo quanto specificatamente indicato nell'allegato A della stessa delibera n. 18/2013, sulla base di una modalità che consentiva di far fronte alle esigenze occupazionali rappresentate dalle aziende sanitarie senza incrementare il numero dei dipendenti e il costo complessivo a carico di enti, aziende, agenzie regionali.

Con successiva DGR n. 241 del 26.2.2013 è stato disposto, altresì, il transito in Regione Veneto di alcune unità di personale amministrativo dell'Agenzia.

Alla data odierna risultano essere ancora alle dipendenze della Gestione liquidatoria dell'ARSS n. 2 unità di personale, di cui una, nella persona di una dirigente a tempo indeterminato, e l'altra, di un dirigente in comando da un'azienda sanitaria, utilizzate ai fini del completamento delle attività di carattere tecnico amministrativo già esercitate dall'Agenzia.

Come risulta da un'informativa già presentata alla Giunta regionale dal Commissario liquidatore, durante la gestione dell'attività di liquidazione dell'Agenzia è, tuttavia, sopravvenuta una controversia lavorativa, non ancora radicata in giudizio, che ha costituito causa di ritardo della procedura di liquidazione dell'ente e di trasferimento del relativo personale.

Con il presente provvedimento si prende, dunque, atto della circostanza che tale controversia, riguardante la dott.ssa C.B., è insorta in relazione al rapporto di impiego instaurato con l'ARSS.

Si ritiene, pertanto, opportuno, con il presente provvedimento, proporre l'adozione dei criteri per la soluzione della vertenza, laddove dovesse essere operato l'assorbimento del contratto della dott.ssa C.B. presso la Regione Veneto o altro ente indicato dalla L.R. n. 43/2012, o, comunque, considerando l'eventualità che l'Amministrazione regionale dovesse essere coinvolta nella vicenda, nel più generale obiettivo di garantire i tempi di chiusura dell'ARSS come definiti dalla menzionata legge.

Il presente provvedimento vale, quindi, come integrazione ai precedenti atti di indirizzo e determinazione dei criteri per il trasferimento del personale come stabilito dall'articolo 4 della L.R. n. 43/2012.

Sulla base dei pareri e note prot. n. 211639 del 20.5.2013, n. 433344 del 10.10.2013 e n. 540742 del 10.12.2013 dell'Avvocatura regionale, da intendersi qui integralmente richiamati e costituenti il presupposto tecnico giuridico del presente atto, si individuano, ai fini del superamento della situazione di conflittualità insorta, i seguenti criteri ai fini del suo componimento.

a)      Qualora ritenuto non operante l'articolo 13 CCNL della dirigenza SPTA del SSN del 8.6.2000 e quanto previsto all'art. 27 al punto d), del medesimo CCNL, il rapporto in corso potrà essere convertito, sulla base del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la durata di cinque anni, con decorrenza dallo stesso 21.10.2010, con parallela ricognizione dell'attività svolta presso l'Arss con qualifica dirigenziale, con inquadramento nei contratti a tempo determinato conclusi per il conferimento dei singoli incarichi di direzione delle unità dell'Agenzia;

b)      Considerata la competenza professionale e l'esperienza acquisita dalla dirigente nel settore specifico, laddove si provvedesse al trasferimento della dott.ssa C.B. presso un'Azienda Ulss, è preferibile individuare con il consenso della stessa, un'Azienda particolarmente impegnata in tale ambito, in modo da permettere il mantenimento del contratto in corso fino alla sua naturale scadenza del 30.6.2015;

c)      Nell'eventualità nella quale l'Azienda Ulss di destinazione possieda o ritenesse di istituire una struttura relativa alla qualità del servizio sanitario e sociale erogato e/o di stabilizzare il rapporto, nel rispetto dei limiti previsti per il reclutamento di dirigenti amministrativi nell'ambito del SSN, la Giunta regionale potrà autorizzare lo svolgimento di un concorso per l'affidamento dell'incarico di dirigente a tempo indeterminato o autorizzare, se previsto dall'ordinamento, la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato.

d)      È data, inoltre, facoltà all'Avvocatura regionale, al fine di addivenire alla conciliazione, laddove ne ravvisasse l'opportunità, di provvedere a favore della dott.ssa C.B. un eventuale conguaglio in danaro in ragione ed in misura di contributo alle spese sostenute per l'assistenza legale, commisurato al risparmio economico derivante dalla mancata spesa per la gestione dell'eventuale contenzioso e comunque dietro presentazione di idonea documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta.

Attesi i sovraesposti criteri, preso atto che la dott.ssa C.B. ha proposto come preferenza il trasferimento, alternativamente, presso l'Azienda Ulss 9 di Treviso o l'Azienda Ulss 13 di Mirano (VE) e visto che le condizioni effettivamente praticabili inducono a ritenere vantaggioso per entrambe le parti la composizione del contenzioso in essere, risultante agli atti, attraverso l'opzione del ricollocamento, identificando la sede dell'Azienda Ulss 13 di Mirano (VE) come la preferibile per il trasferimento del contratto della dott.ssa C.B., in virtù delle caratteristiche delle attività svolte negli anni dalla dirigente.

In via subordinata alternativa, laddove detta possibilità non fosse praticabile, i suddetti criteri possono essere sostituiti dai seguenti:

e)      Farsi luogo alla risoluzione consensuale del rapporto, con eventuale pagamento di una somma di denaro a titolo di incentivo all'esodo o nelle forme previste dal CCNL vigente, connesso allo scioglimento dell'ARSS, e autorizzazione ad un'Azienda Ulss di operare ex art. 15 septies d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., per l'assunzione della dott.ssa C.B. quale dirigente amministrativo per la durata complessiva massima prevista da tale tipo di contratto. Potrebbero, anche in tal caso, trovare applicazione i criteri di cui alla lettera c);

Rimanendo interesse dell'Amministrazione regionale la circostanza di non avere conseguenze di carattere economico patrimoniale dalle relative vicende, ogni relativo onere di carattere economico finanziario, a qualsiasi titolo oggetto di riconoscimento a favore dei dipendenti suddetti, non potrà, comunque, che gravare sul conto liquidatorio dell'Agenzia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          Vista la L.R. 16.8.2001 n. 54;

-          Visto l'articolo 4 e ss. della L.R. 23.11.2012 n. 43, integrata dalla L.R. 3.12.2012, n. 46;

-          Vista la DGR n. 18 del 9.1.2013 e la DGR n. 241 del 26.2.2013;

-          Vista la L.R. 54/2012 art.2 comma 2;

delibera

1.       di individuare e adottare i suddetti criteri esposti nella parte in narrativa per risolvere la vertenza apertasi con la dott.ssa C.B., al fine di poter procedere al completamento delle attività di messa in liquidazione dell'ARSS, a valere come integrazione dei precedenti atti di indirizzo e determinazione dei criteri per il trasferimento del personale, come stabilito dall'articolo 4 della L.R. n. 43/2012;

2.       di demandare all'Avvocatura regionale il perfezionamento e completamento dell'accordo transattivo, sulla base dei criteri enunciati, anche per l'eventuale concorso di spesa nei limiti indicati in premessa punto d) e al Commissario liquidatore dell'ARSS e/o al Direttore generale Area sanità e sociale la sua esecuzione, provvedendosi a favore della dott.ssa C.B.;

3.       di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che quella conseguente all'eventuale accordo sarà sostenuta dalla Gestione liquidatoria dell'ARSS;

4.       di pubblicare il presente provvedimento nel BUR della Regione Veneto.

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