L.R. 23 novembre 2012 n. 43 - L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013: ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS).
| Note per la trasparenza |
Il presente provvedimento delinea le modalità operative per dare attuazione alle disposizioni di cui alla DGR n. 1145/13, con particolare riferimento alle funzioni connesse all’attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, che afferiscono alla competenza della Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.
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L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 ha disciplinato l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali per la Regione del Veneto, demandando la vigilanza sull'esistenza e il mantenimento dei requisiti prescritti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) istituita con L.R. 29 novembre 2001 n. 32, in qualità di ente strumentale della Regione con compiti di monitoraggio, verifica e controllo, a supporto della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e dell'allora Segreteria regionale per la sanità e sociale.
Successivamente, con Legge Regionale 23 novembre 2012 n. 43, è stata abrogata la L.R. n. 32/2001 istitutiva dell'ARSS e in attesa della ripartizione delle competenze, sono state conferite agli uffici afferenti alla Segreteria regionale per la Sanità tutte le attività di supporto tecnico della soppressa Agenzia, ivi comprese quelle in materia di accreditamento.
Al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa e fornire risposte alle istanze presentate dalle istituzioni sanitarie pubbliche e/o private, in attesa della riorganizzazione complessiva delle strutture afferenti la Segreteria regionale per la Sanità anche a seguito della soppressione dell'ARSS, con Delibera n.1145 del 5 luglio 2013 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato le prime determinazioni organizzative in materia di:
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definizione degli ambiti di competenza delle strutture regionali afferenti alla Segreteria regionale per la Sanità;
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riallocazione della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 a seguito dell'abrogazione della legge istitutiva dell'ARSS;
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istituzione in ambito regionale dell'organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 18, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002 n. 22;
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sistema informativo di supporto ai flussi di attività connessi all'attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22;
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oneri per l'accreditamento ex art. 19 L.R. 16 agosto 2002 n. 22;
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sistema di idoneità alla qualità regionale.
In considerazione dei risultati ottenuti nella fase di prima applicazione e in attesa della riorganizzazione delle strutture regionali afferenti alla Sanità, si ritiene opportuno prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nella DGR n. 1145/2013 fino al 31 dicembre 2014.
Inoltre, al fine di garantire la migliore applicazione delle citate disposizioni e la continuità del sistema attuativo delle disposizioni di cui alla L.R. n. 22/2002, con riferimento alla parte sanitaria di competenza della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Accreditamento, si ritiene utile meglio dettagliare gli ambiti di competenza delle strutture regionali interessate, nonché aggiornare e integrare taluni aspetti procedimentali.
1. AMBITI DI COMPETENZA DELLE STRUTTURE REGIONALI AFFERENTI ALLA SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'
1.A) Ricognizione delle strutture sanitarie assoggettate alla L.R. n. 22/2002
Con la Delibera n. 1145/2013 è stata disposta la temporanea allocazione, presso la Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Accreditamento, delle funzioni connesse all'attuazione della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 con riguardo alle seguenti categorie, sia pubbliche che private:
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strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero;
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strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale;
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strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime residenziale extraospedaliero, con caratteristiche di temporaneità (hospice, ospedali di comunità, unità di riabilitazione territoriale);
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strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo od intensivo;
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servizi territoriali ed ospedalieri della Salute Mentale;
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trasporto con ambulanza e trasporto e soccorso con ambulanza.
Dette categorie sono declinate nella classificazione contenuta nel documento che si allega al presente provvedimento (Allegato A).
Per le strutture di seguito elencate si conferma, come previsto dalla DGR 1145/2013, che le funzioni connesse all'attuazione della L.R. n. 22/2002 sono allocate presso la Direzione Servizi Sociali:
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strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo od intensivo per il tramite di Unità di Offerta per persone anziane non autosufficienti/persone con disabilità/dipendenti da sostanze di abuso/stati vegetativi permanenti/alta protezione alzheimer/minori (Comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti)/consultori familiari privati.
1.B) Ambiti di competenza delle attività endoprocedimentali funzionali allo svolgimento dei procedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002
Nell'ambito delle funzioni affidate alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Accreditamento, che gestisce i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, emessa dal Segretario regionale per la Sanità, e dell'accreditamento istituzionale, rilasciato dalla Giunta regionale, si rammenta che, nell'ambito di tali procedimenti sono ricompresi anche alcune attività endoprocedimentali.
In particolare, al Servizio Accreditamento compete:
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esame della correttezza e completezza della domande di autorizzazione ed accreditamento, ivi comprese quelle riferite alla realizzazione e al trasferimento di strutture;
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identificazione e proposte di revisione della classificazione delle strutture sanitarie;
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interpretazione, proposte di revisione dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, fatta eccezione per quanto sotto indicato per la Direzione Edilizia a finalità collettive;
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ogni altra attività istruttoria necessaria per giungere alla conclusione del procedimento amministrativo.
Alle strutture regionali, specificate nel riepilogo che segue, è affidato il compito di fornire al Servizio Accreditamento, il parere di coerenza con la programmazione regionale rispetto alla domanda ed acquisire il parere del Direttore generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente, relativo alla programmazione attuativa locale:
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per le strutture ospedaliere che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero ed ambulatoriale: Unità Complessa Assistenza ospedaliera;
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per le strutture che erogano esclusivamente prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale: Servizio Assistenza ambulatoriale;
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per le strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime residenziale extraospedaliero, con caratteristiche di temporaneità (hospice, ospedali di comunità, unità di riabilitazione territoriale): Servizio Strutture di ricovero intermedie e integrazione socio-sanitaria;
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per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale extraospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo od intensivo: Servizio Strutture di ricovero intermedie e integrazione socio-sanitaria;
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per i servizi territoriali ed ospedalieri della Salute Mentale: Servizio Tutela Salute Mentale;
Analogamente a quanto sopra, la Direzione Edilizia a finalità collettive fornisce al Servizio Accreditamento un supporto istruttorio, per l'ambito di competenza, con riferimento a:
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esame di carenze rilevate in sede di verifica, attinenti l'area strutturale, impiantistica, tecnologica;
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interpretazione, proposta di definizione e revisione dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, attinenti l'area strutturale, impiantistica, tecnologica.
1.C) Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)
In considerazione della composizione multidisciplinare della CRITE, a quest'ultima, quale atto endoprocedimentale prodromico alle determinazioni che saranno assunte, su proposta del Servizio Accreditamento, da deliberazioni o decreti, vengono presentanti da parte del Servizio in parola, gli esiti dell'istruttoria dei procedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002.
2) INTEGRAZIONI E AGGIORNAMENTI DEI PROCEDIMENTI ATTUATIVI DELLA L.R. N. 22/2002
2.A) Oneri per l'accreditamento istituzionale degli Ospedali di Comunità e delle Unità di Riabilitazione Territoriale
Tra gli adempimenti prescritti per ottenere l'accreditamento istituzionale, la Legge Regionale n.22/2002 ha previsto anche il pagamento di specifici oneri a titolo di partecipazione alla procedura.
A tale proposito, la Giunta è intervenuta con Delibera n. 2067 del 3 luglio 2007 e con Delibera n. 838 del 8 aprile 2008, disciplinando e quantificando gli oneri a carico delle strutture che richiedono l'accreditamento istituzionale.
In tale elenco non sono presenti le strutture di ricovero intermedie Ospedale di Comunità (OdC) e Unità Riabilitativa Territoriale (URT) già previste e disciplinate dalla DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012, motivo per cui risulta indispensabile integrare le disposizioni contenute nelle citate DGR n. 2067/2007 e DGR n. 838/2008 determinando in € 2.410,00. l'ammontare degli oneri per l'accreditamento istituzionale degli OdC e degli URT.
2.B) Procedimento per la presentazione delle nuove domande di accreditamento istituzionale o delle domande di rinnovo dell'accreditamento istituzionale
Sono definiti i seguenti termini per la presentazione e l'istruttoria delle domande per il rilascio dei nuovi accreditamenti o del rinnovo dell'accreditamento in scadenza al fine di consentire la stipula degli accordi contrattuali tra Azienda Ulss e nuovi soggetti accreditati:
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i soggetti interessati a conseguire l'accreditamento istituzionale o rinnovare quello in fase di scadenza sono tenuti a presentare domanda entro il 30 aprile dell'anno che precede quello del rilascio o del rinnovo; le domande pervenute oltre a tale data saranno ritenute valide per il successivo anno utile;
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il Servizio Accreditamento procede all'istruttoria sulle domande pervenute richiedendo, alla struttura regionale come sopra identificata, il parere di coerenza con la programmazione regionale unitamente al parere del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.
Al fine di poter garantire un'adeguata risposta al fabbisogno complessivo territoriale, in un'ottica di uniformità assistenziale ed equità nell'accesso ai servizi, la struttura regionale competente potrà esprimersi anche sulla base di motivate richieste formulate dalle altre Aziende sanitarie limitrofe;
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acquisito il parere favorevole sulla coerenza con la programmazione sanitaria regionale, il Servizio Accreditamento trasmette la delega all'Azienda sanitaria, capoluogo, designata per lo svolgimento della visita di verifica presso la struttura privata richiedente l'accreditamento;
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il Servizio Accreditamento - acquisito il verbale della seduta della CRITE - formula la proposta di delibera della Giunta Regionale per il rilascio o per il rinnovo dell'accreditamento istituzionale, nel termine conclusivo di 180 giorni;
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entro il 31 dicembre di ogni anno, i Direttori generali delle Aziende sanitarie, qualora previsto nella programmazione territoriale, stipulano gli accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale con le strutture private accreditate - limitatamente alle strutture di interesse - per garantire l'equità di accesso e il rispetto dei tempi di attesa, con oneri a carico del servizio sanitario regionale.
2.C) Elenchi dei soggetti incaricati alle visite di verifica presso le strutture sanitarie private e attività di aggiornamento.
Il responsabile del Servizio Accreditamento prende atto con decreto dell'elenco dei valutatori idonei indicati dalle Aziende sanitarie capoluogo le quali formulano il fabbisogno formativo annuale delle professionalità presenti nel SSR; ciò al fine di garantire l'aggiornamento continuo ed omogeneo di tutti i soggetti valutatori.
2.D) Incompatibilità e cause di revoca dell'accreditamento istituzionale
Per garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, si richiama l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, disciplinate, tra le altre dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 che prevedono la preclusione del rilascio dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie private e, per il caso di incompatibilità, la nullità del rapporto instaurato con l'Azienda Ulss.
Tale accertamento compete al Direttore Generale dell'Azienda sanitaria, a titolo di datore di lavoro e di soggetto sottoscrittore l'accordo contrattuale.
L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni oltre alla rilevazione di situazioni di incompatibilità, comporta la revoca dell'accreditamento istituzionale e la risoluzione dei rapporti costituiti.
Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4 comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 32 "Agenzia regionale socio sanitaria";
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure";
VISTA la DGR n. 3484 del 7 novembre 2006 "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: medicina di laboratorio: individuazione requisiti specifici per l'accreditamento istituzionale e modifica liste di verifica relative ai requisiti di autorizzazione all'esercizio";
VISTA la DGR n. 84 del 16 agosto del 2007 "L.R. 16 agosto 2002,n. 22 Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Approvazione delle procedure per l'applicazione della dgr n. 84 del 16.01.2007;
VISTA la DGR n. 3148 del 09 ottobre 2007 "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie. Ulteriori modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 2501/2004";
VISTA la DGR n. 838 del 8 aprile 2008 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22 Autorizzazione e accreditamento delle struttura sanitarie socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie";
VISTA la DGR n. 1455 del 6 giugno 2008 "Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della Commissione Regionale per l'investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei criteri per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella regione Veneto";
VISTA la DGR n. 4197 del 30 dicembre 2008 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al titolo II capo I della L.R. 22/2002";
VISTA la DGR n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";
VISTA la Legge Regionale 23 novembre 2012 n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 23 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla Legge Finanziaria 2006 in materia sociale, sanità e prevenzione e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio sanitaria";
VISTA la Legge Regionale 3 dicembre 2012 n. 46 "Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute";
VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Legge regionale 29 giugno 2012 n. 23, art. 10. Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22";
VISTA la DGR n. 1145 del 5 luglio 2013 "L.R. 23 novembre 2012 n. 43 e L.R. 16 agosto 2002 n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)";
delibera
1. di prorogare, nelle more della riorganizzazione delle strutture afferenti alla Segreteria regionale per la Sanità, l'efficacia delle disposizioni contenute nella DGR n. 1145 del 5 luglio 2013 fino alla data 31.12.2014;
2. di approvare le ulteriori determinazioni operative come descritte in premessa e qui da ritenersi integralmente trascritte, unitamente al documento che si allega al presente atto, quale parte integrante (Allegato A);
3. di confermare, come previsto dalla DGR 1145/2013, che, per le strutture di seguito elencate, le funzioni connesse all'attuazione della L.R. n. 22/2002 sono allocate presso la Direzione Servizi Sociali:
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strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo od intensivo per il tramite di Unità di Offerta per persone anziane non autosufficienti/persone con disabilità/dipendenti da sostanze di abuso/stati vegetativi permanenti/alta protezione alzheimer/minori (Comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti)/consultori familiari privati;
4. di abrogare il contenuto dei provvedimenti di Giunta Regionale in contrasto con il presente atto;
5. di incaricare il Segretario regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore provvedimento svolto all'attuazione della presente;
6. di incaricare il Servizio Accreditamento di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Ulss del Veneto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
(seguono allegati)
3013_AllegatoA_267136.pdf