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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 11 febbraio 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 21 gennaio 2014

Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36. Proroga dei termini per l'adeguamento delle garanzie.

Note per la trasparenza
Il provvedimento, fissa il nuovo termine per l'adeguamento delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle Province, da parte dei soggetti che gestiscono gli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Termini già prorogato al 31.01.2014 dalla D.G.R.V. 12.08.2013, n. 1489.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2011, pubblicata sul BUR n. 3 del 10.01.2012, sono state emanate le norme in materia di prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti in sostituzione delle precedente D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999.

Con successiva D.G.R.V. n. 1543, del 31.07.2012, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.V. n. 2229/2011, a seguito di problematiche interpretative sollevate sia dalle Amministrazioni provinciali che da associazioni di categorie imprenditoriali.

La D.G.R.V. n. 1543/2012, fissava, inoltre, in anni uno dalla data della sua pubblicazione sul B.U.R. (avvenuta il 21.08.2012), il termine per l'adeguamento delle garanzie da parte dei soggetti interessati, fissato pertanto al 21.08.2013.

Detto termine del 21.08.2013, confermato con la D.G.R.V. 19.03.2013, n. 346, con la quale, in ottemperanza a quanto prevista dalla citata precedente Deliberazione n. 1543/2012, si stabilivano le modalità per l'applicazione di alcune riduzioni agli importi fissati dalla D.G.R.V. n. 1543/2012, per alcune specifiche tipologie di rifiuti e di attività di recupero, veniva successivamente prorogato al 31.01.2014 con Deliberazione n. 12.08.2013, n. 1489.

Proroga determinata a causa del pervenire di numerose segnalazioni tese ad illustrare le oggettive difficoltà operative per ottenere da parte dei soggetti obbligati, la prestazione di dette garanzie, che sono state poste all'attenzione degli Uffici della competente Direzione, da parte sia di soggetti privati che di Amministrazioni Provinciali, con la sostanziale conclusione di addivenire ad una proroga, concordata, del termine di adeguamento al 31.01.2014.

La richiamata D.G.R.V. n. 1489/2013, con la quale, a motivazione della proroga, si illustravano le oggettive difficoltà applicative di cui si è detto, essenzialmente riconducibili a problematiche connesse con l'interpretazione e la conseguente corretta applicazione, di quanto contenuto nell'allegato B alla D.G.R.V. n. 346/2013, concernente lo "Schema di polizza fideiussoria", ed in particolare al punto 7 del citato allegato, laddove vengono individuate le fattispecie per le quali l'Ente garantito procede all'escussione della garanzia prestata, al fine di superare le problematiche in discussione, indicava l'opportunità di riaprire il tavolo di consultazioni con le Province e con le Associazioni delle imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti, oltre che di quelle che prestano le garanzie, finalizzato alla definizione delle problematiche sollevate e alla eventuale rivisitazione dei contenuti dell'Allegato B alla D.G.R.V. n. 346/2013, al fine di addivenirne ad una formulazione concertata.

Conseguentemente si sono tenuti incontri sia con le Associazioni direttamente interessate al rilascio delle polizze, sia con le associazioni imprenditoriali, sia infine con le Provincie, dalle risultanze dei quali sono emerse ulteriori necessità di approfondimento della problematica, tali ritenere necessario proporre la proroga del termine del 31.01.2014 di ulteriori mesi sei.

Si segnala, in particolare per quanto riguarda le garanzie da prestare per l'esercizio delle discariche in fase operativa, e soprattutto in fase di post gestione, che la norma attualmente in vigore (D.lgs. 21.01.2003, n. 36), fissa in anni trenta, dalla data di chiusura dell'attività operativa della discarica, il periodo per il quale è necessario che il gestore della discarica presti copertura fideiussoria a favore degli Enti beneficiari (Provincie nel caso dell'ordinamento della Regione).

Periodo trentennale che le maggiori compagnie di assicurazione considerano eccessivo ai fini della copertura della garanzia finanziaria.

A ciò si aggiungano ulteriori riserve, avanzate dalle medesime compagnie di assicurazione, in merito all'eventuale prestazione delle garanzie a favore degli Enti per periodi inferiori a trenta anni (come previsto dalle Deliberazioni 1543/20012 e 346/2013 le garanzie finanziarie possono essere accettate dall'Ente beneficiario anche per periodi di tre - cinque anni), svincolate solo a seguito di presentazione, prima della loro scadenza, di una nuova garanzia finanziaria a copertura del successivo periodo di ulteriori tre o cinque anni, senza che ciò costituisca soluzione di continuità della copertura, e così fino alla fine del periodo stabilito dalla norma.

Va tuttavia rilevato che trattandosi di materia di pertinenza esclusiva dello Stato, che per quanto riguarda le discariche è regolamentata dall'art. 14, del richiamato D.lgs. n. 36/2003, già oggetto di recepimento della Direttiva 31999/CE, la risoluzione della problematica consiste in primo luogo nel coinvolgimento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e della Conferenza Stato-Regioni, finalizzata alla definitiva soluzione della questione che, peraltro, risulta essere da tempo all'attenzione degli organismi di cui sopra, dove, nella seduta del 06.12.2012, sono state formulate proposte emendative all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2003, volte, per l'appunto, a superare la situazione di perplessità di cui trattasi.

Per quanto sopra argomentato, ferme restando tutte le altre condizioni contenute nella D.G.R.V. n. 1543/20012 e nella D.G.R.V. n. 346/2013, si propone di prorogare i termini per la presentazione dell'adeguamento delle garanzie finanziarie, fissandone la nuova scadenza al 31.07.2014, al fine di attivare le procedure, sopra richiamate, per definire con le altre Regioni italiane e il Ministero, una proposta di meccanismo di prestazione, accettazione e svincolo delle garanzie finanziarie che sia uniformemente applicata in tutte le Regioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI gli artt. 208, comma 11, lett. g) e 216, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, così come modificato dal D.lgs. 29.01.2008, n. 4 e 3.12.2010, n. 205;

VISTO il Titolo III-bis,della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128;

VISTE la L.R. 21.01.2000, n. 3 e la L.R. 16.8.2007, n. 26;

VISTE le DGR 20.12.2011, n. 2229; 31.07.2012, n. 1543; 19.03.2013, n. 346; 12.08.2013, n. 1489;

delibera

1.     Di prorogare, per le motivazioni elencate in premessa, al 31.07.2014, il termine per l'adeguamento delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti, da prestare, a favore delle Province, da parte dei soggetti gestori di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, fermo restando quanto regolamentato in materia con le precedenti deliberazioni della Giunta regionale 20.12.2011, n. 2229, 31.07.2012, n. 1543 e 19.03.2013, n. 346.

2.    Di confermare, qualora la scadenza delle garanzie in essere risulti antecedente a detto termine, che l'adeguamento delle garanzie finanziarie va presentato in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all'art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito.

3.    Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4.    Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, del D.lgs. 14.03.2013, n. 33.

5.    di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

 

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