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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 28 gennaio 2014


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2616 del 30 dicembre 2013

Art. 32, L.R. 35/2001, accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Belluno e comune di Alleghe (BL). Progetto 'Campus Argentin-Accademia dello Sport', PRO.GE.CO S.r.l. Presa d'atto delle determinazioni del comune di Alleghe con DCC 31/2013 e conclusione del procedimento.

Note per la trasparenza:      

Presa d’atto delle determinazioni del comune di Alleghe, assunte con deliberazione del consiglio sul essere venuto meno dell’accordo di programma, art. 32, L.R. 35/2001.

 

Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue:

L'art. 32, L.R.35/2001 prevede che, "per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta Regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento".

La DGR 2943/2010, ha ritenuto utile definire uno schema procedurale di riferimento, in modo da disciplinare l'esercizio delle competenze regionali previste dall'art. 32, L.R. 35/2001 e la scansione delle diverse azioni necessarie.

In particolare, l'avvio del procedimento, avviene con la dichiarazione di "interesse regionale" tramite una DGR, sentita la Valutazione Tecnica Regionale (VTR).

"L'interesse regionale" sotteso al dettato legislativo, non è un semplice beneficio economico, quanto, piuttosto un insieme di valutazioni che inducono la Regione ad occuparsi, "in prima persona", di un determinato programma o progetto. In altre parole, l'interesse regionale non deve riferirsi (soltanto) a valutazioni economiche, ma va riconosciuto nella rispondenza tra rango amministrativo della Regione e portata degli interventi.

Il legale rappresentante della PRO.GE.CO S.r.l. con nota 14.10.2010, ha trasmesso un'ipotesi di accordo di programma ai sensi dell'art. 32, L.R. 35/2001 per la creazione di un polo ricettivo-sportivo denominato "Campus Argentin-Accademia dello Sport" con lo scopo incentivare una nuova forma di turismo in montagna attraverso l'uso della bicicletta. L'ipotesi presentata, intendeva sviluppare tale iniziativa nell'ampio comprensorio del monte Civetta dove realizzare una scuola di ciclismo, una pista di Bmx e creare un Bike Park servito dagli impianti funiviari esistenti, per raggiungere i punti in quota da cui si dipartono le piste che mettono in collegamento le tre vallate (Agordina, Fiorentina, Zoldana).

Sulla base di tale ipotesi, il sindaco di Alleghe, il 16.03.2012, ha trasmesso un'istanza di attivazione dell'accordo di programma succitato, avvalorando la bontà della proposte, auspicando un rilancio del turismo montano bellunese.

La proposta di accordo è stata sottoposta a screening, ai sensi della DGR 2943/2010, in data 09.05.2012, per verificarne l'attinenza a questioni territoriali e pianificatorie, a conclusione del quale, accertata la presenza di detti requisiti, è stata incaricata la Direzione Urbanistica e Paesaggio di effettuare l'istruttoria e la valutazione complessiva sugli aspetti urbanistici ed i benefici economici.

Successivamente l'accordo è stato sottoposto all'esame del comitato di cui all'art. 27, L.R. 11/2004 che si è espresso con parere VTR 52 del 13.06.2012. La DGR 1265/2012 fa proprio il parere della VTR ritenendo che la proposta rivesta interesse regionale dando avvio al procedimento.

Sono stati convocati tavoli tecnici in data 28.03.2013 e 12.04.2013, nei quali si è cercato di sviluppare più nel dettaglio la proposta di accordo che, originariamente si presentava piuttosto sommaria, priva di un progetto vero e proprio carente di destinazioni e di parametri urbanistici/edilizi.

Il comune di Alleghe con deliberazione di consiglio 31 del 13.09.2013, ha assunto le proprie determinazioni relativamente all'accordo di programma in oggetto, ritenendo che, con la dichiarazione di fallimento della ditta quale soggetto proponente ed attuatore, sia venuta meno la proposta dell'accordo stesso, decidendo di non aderirvi e demandando qualsiasi trasformazione urbanistica futura, al Piano di Assetto del Territorio in fase di elaborazione e al Piano degli Interventi.

Tali determinazioni possono così riassumersi:

  • In sede di discussione nei tavoli tecnici, è emersa la necessità che fosse dimostrata dal proponente, la proprietà dei terreni sui quali sviluppare l'accordo e la necessità di conoscere puntualmente le quantità volumetriche da realizzare, in ragione della conformazione dell'area, parzialmente estesa su un versante scosceso che presenta qualche problema di natura geologica e della conseguenze delle movimentazioni di terreno, che rendono instabile l'ambito.
  • In relazione alle previsioni del PAI del Bacino del Piave e in particolare all'individuazione dell'ambito oggetto dell'accordo, come "area di attenzione", è inibita la possibilità di realizzare volumi interrati, come previsto nell'accordo.
  • Sono subentrate problematiche legate all'approvvigionamento di acqua e allo smaltimento dei reflui, dato che gli attuali impianti non sono in grado di supportare nuove utenze nel tratto tra Caprile e Alleghe. I fondi disponibili non consentono di prevederne un loro adeguamento, né, a quanto risulta dai contatti avuti con gli enti competenti, è possibile realizzare depuratori a monte del lago di Alleghe.
  • Nel corso dei tavoli tecnici, non è stato chiarito l'aspetto relativo all'esatta individuazione delle destinazioni d'uso 1. alberghiera (Urbanistica alberghiera e costruita alberghiera), 2. extralberghiera (turistico coordinata e residenza turistico alberghiera) e ad un maggior dettaglio delle altre (commerciali, a servizi, sportive).
  • Secondo l'amministrazione comunale, l'accordo avrebbe dovuto sviluppare un grande complesso sportivo-turistico-ricreativo compatibile con il territorio e l'ambiente, che costituisse il fulcro per il rilancio di un turismo di qualità, per lo sviluppo di nuove attività produttive e per creare nuove opportunità di lavoro. La posizione del promotore, tuttavia, non garantiva all'amministrazione, la corretta attuazione del programma per gli aspetti legati alla capacità finanziaria del progetto e alla sostenibilità economica dello stesso nel tempo. Ciò perché la ditta, non aveva messo al corrente gli altri soggetti sottoscrittori dell'accordo, della situazione di difficoltà finanziaria in cui si trovava.

In relazione a queste perplessità che il comune ha riassunto nella nota 12.07.2013 prot. 4483, la Regione ha chiesto, all'amministrazione comunale, con nota 23.07.2013 prot. 312829, di rendere esplicita la sua posizione rispetto all'accordo di programma, evidenziando le motivazioni a sostegno della sua richiesta, al fine di assumere le opportune determinazioni regionali di merito.

Il comune, con deliberazione di consiglio 31 del 13.09.2013, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sulla base delle motivazioni sopra riportate e cioè per il venir meno del proponente e la contrarietà dell'amministrazione comunale sull'iniziativa, demandando ogni trasformazione urbanistica dell'area de Le Piaie, all'interno dei procedimenti partecipativi del PATI dell'Alto Agordino.

Tutto ciò premesso, si riscontra che è venuto a mancare uno dei presupposti fondamentali dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 32, L.R. 35/2001, cioè l'unanimità dell'azione integrata dei soggetti interessati per dare attuazione agli interventi previsti, data la natura negoziale di detto strumento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 17.08.1942, n. 1150 "Legge urbanistica";

VISTA la L. 06.08.1967, n. 765 "Modifiche ed integrazioni alla L. 1150/1942";

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. 27.6.1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";

VISTA la L.R. 23.4.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la L.R. 16.02.2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";

VISTA la DGR 2943 del 14.12.2010 "Applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di accordi di programma (art. 32, L.R. 35/2001)";

VISTA la DGR 1265 03.07.2012 "Regione del Veneto - Provincia di Belluno - comune di Alleghe (BL) Accordo di Programma (art. 32, L.R. 35/2001) Progetto "Campus Argentin - Accademia dello Sport" PRO.GE.CO S.r.l. Avvio del procedimento, DGR 2943/2010".

delibera

1.       di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di prendere atto delle determinazioni del comune di Alleghe, assunte con deliberazione del consiglio 31/2013;

3.       di concludere il procedimento relativo all'accordo di programma denominato 'Campus Argentin-Accademia dello Sport' in comune di Alleghe, avviato con DGR 1265/2012, e conseguentemente archiviare lo stesso per le motivazioni di cui in premessa;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

6.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

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