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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 28 gennaio 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2814 del 30 dicembre 2013

ROTAMFER S.p.A. in ATI con R.M.I. S.r.l. - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Ca' di Capri. Variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con D.G.R. n. 662/2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica. Comuni di localizzazione: Sona e Verona (VR). Procedura di V.I.A., autorizzazione del progetto e rilascio dell'A.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 575/2013) - Istanza di revisione verbale Commissione V.I.A. del 21/09/2010 (trasmesso in data 04/05/2011 - prot. reg. n. 214895), prescrizione n. 1 e 13 della proposta di variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto della discarica.

Note per la trasparenza
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto, con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione della variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con D.G.R. n. 662/2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica.Prima istanza presentata dalla Ditta ROTAMFER S.p.A. in ATI con R.M.I. S.r.l. in data 09/10/2009 e seconda istanza presentata dalla medesima Ditta in data 28/05/2012.Pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23/10/2013 ed in data 06/11/2013.

Note per la trasparenza:      

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto, con contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione della variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con D.G.R. n. 662/2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica.
Prima istanza presentata dalla Ditta ROTAMFER S.p.A. in ATI con R.M.I. S.r.l. in data 09/10/2009 e seconda istanza presentata dalla medesima Ditta in data 28/05/2012.
Pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23/10/2013 ed in data 06/11/2013.

 

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 09/10/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta ROTAMFER S.p.A. in ATI con R.M.I. S.r.l., domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 4/2008 e dell'ex-art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), acquisita con prot. n. 556637/45/07 E.410.0.1 e contestualmente istanza, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 26/2007, relativa all'intervento in oggetto.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Preliminarmente si ricorda che:

- in data 02.10.2007, il Corpo Forestale dello Stato - NIPAF di Verona ha posto sotto sequestro preventivo la discarica di Rotamfer S.p.A. sita in Loc. di Cà di Capri, in esecuzione all'Ordinanza emessa il 25.09.2007 dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Verona;

- la Provincia di Verona, Settore Ambiente - U.O. Discariche Bonifiche in data 06.07.2009, con prot. n. 0069663, ha emanato nei confronti della Ditta una diffida "per inottemperanza alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e per la presentazione di un progetto di messa in sicurezza della discarica", emessa in seguito al Provvedimento di "autorizzazione alla temporanea rimozione dei sigilli per operazioni di bonifica presso immobile sottoposto a sequestro", avanzato in data 09.06.2009 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

In merito alla domanda presentata, in data 10/12/2009, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le seguenti Strutture Regionali: Direzione Regionale Tutela Ambiente, Unità Complessa Atmosfera, Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità e Direzione Regionale Urbanistica - Servizio Pianificazione Concertata 2, ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all'atto della presentazione dell'istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 30/12/2009 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Provincia di Verona, il Comune di Sona (VR), il Comune di Verona (VR).

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 12/01/2010 presso la sala consiliare del Comune di Sona (VR).

Entro i termini sono pervenuti i parere e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A, del presente provvedimento.

Fuori i termini sono pervenuti i parere e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A, del presente provvedimento.

In data 27/11/2009 gli Uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 665068/45/07 E. 410.01.1, copia della relazione di screening di Valutazione di Incidenza Ambientale alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, redatta ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito. La relazione è stata successivamente integrata dal proponete, su richiesta della medesimo Servizio regionale, in quanto carente in alcune sue parti.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, con nota del 23.09.2010, prot. n. 5002678/45/07 E. 410.01.1 del 30/09/2010, ha trasmesso la propria relazione istruttoria tecnica n. 102/2010 del 17.09.2010, nella quale si esprime parere favorevole alla relazione di screening di Valutazione di Incidenza Ambientale dell'intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Il Presidente della Commissione, nella riunione del 26/01/2010, ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 4/2008, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

In data 17/06/2010, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.

La Ditta Rotamfer S.p.A., con nota pervenuta agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 08/08/2010 - prot. n. 425354/45/07 E. 410.01.1, ha richiesto che dall'istanza presentata in data 09/10/2009 venisse stralciata la richiesta di attribuzione di sottocategoria di cui al D.M. 03.08.2005 per la discarica in oggetto.

La Commissione regionale V.I.A. ha richiesto al proponente documentazione integrativa, con nota del 03/09/2010 con prot. n. 465830/45/07 E. 410.01.1, documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 473233/45/07 E.410.01.1, del 08/09/2010.

In data 20/09/2010 si è svolto presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità a Mestre, una riunione tecnica per un approfondimento istruttorio.

La Commissione regionale V.I.A. visti gli eventi relativi al III° lotto e le relative forme di tutela ambientale, che non davano ragionevole garanzia che con l'introduzione di ulteriore fluff non potessero svilupparsi ulteriori fenomeni di combustione/autocombustione, alla luce di quanto emerso durante il proprio iter istruttorio ed in considerazione di quanto espresso nelle conclusioni della consulenza tecnica del CTU Dott. Alessandro Iacucci, ha ritenuto prioritario l'obiettivo della messa in sicurezza della discarica evitando qualsiasi ulteriore infiltrazione di acqua nel corpo rifiuti, al fine di scongiurare l'attivazione di fenomeni che potessero dar luogo a sviluppo di energia e conseguentemente all'innesco di combustione di rifiuti caratterizzati dalla presenza di sostanze idonee ad alimentare l'evento (gomme, oli lubrificanti, gommapiuma, imbottiture, ecc...).

Conseguentemente, rispetto al progetto presentato dalla Ditta, la Commissione regionale V.I.A. ha ritenuto che la soluzione progettuale più idonea per raggiungere l'obiettivo di messa in sicurezza, fosse l'apporto di rifiuto "ad alto peso specifico" al di sopra dell'attuale superficie della discarica in esercizio. Pertanto presso ed esclusivamente nel 3° lotto e solo ai fini della messa in sicurezza operativa della discarica, potevano essere conferiti i rifiuti di cui ai seguenti codici:

17 01 07 Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli cui la voce 170106*

17 05 04 Terre e rocce diverse da quelle a cui la voce 170503*

17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507*

17 09 04 Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 170901*, 170902* e 170903*;

19 12 09 Minerali (ad esempio sabbia, rocce);

19 13 02 Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301*;

nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 27/09/2010, relativamente ai limiti di accettabilità per le discariche di rifiuti inerti e compatibilmente con gli apprestamenti tecnologici presenti.

Conclusa l'istruttoria tecnica, la Commissione regionale V.I.A. ha espresso nella seduta del 21/09/2010, parere favorevole (n. 315) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto limitatamente alla messa in sicurezza operativa della discarica in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate integralmente nel parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A del presente provvedimento.

In considerazione della tipologia di intervento autorizzato (messa in sicurezza operativa della discarica), della tipologia e natura dei rifiuti autorizzati, conferibili presso ed esclusivamente il 3° lotto e solo ai fini della messa in sicurezza operativa della discarica in oggetto, la Commissione non ha ritenuto di dover rilasciare il parere in merito all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La Commissione regionale V.I.A. che ha espresso il parere sopracitato è decaduta in data 22/09/2010.

La Ditta Rotamfer S.p.A, successivamente all'acquisizione dell'estratto del verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 21/09/2010, ha presentato "Istanza di revisione verbale Commissione V.I.A. del 21.09.2010 (trasmesso in data 04.05.2011 prot. 214895), prescrizione n. 1 e 13 della proposta di variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto della discarica", acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 28/05/2012 - prot. n. 245154.

Si riportano nel seguito, le prescrizioni n. 1 e n. 13, oggetto di richiesta di revisione:

1.       gli eventi relativi al III° lotto e le attuali forme di tutela ambientale non danno allo stato attuale ragionevole garanzia che con l'introduzione di ulteriore fluff non si possono sviluppare ulteriori fenomeni di combustione/autocombustione e pertanto presso ed esclusivamente nel 3° lotto e solo ai fini della messa in sicurezza operativa della discarica, potranno essere conferiti i rifiuti di cui ai seguenti codici CER (riportati alla voce "Rifiuti conto terzi", del Punto 4.1.1 "Conferimenti" - Paragrafo 4.1 "Sintesi delle basi progettuali di cui si chiede l'autorizzazione", dell'elaborato progettuale "Relazione tecnico descrittiva" (Settembre 2009), presentato dal proponente in data 09.10.2009, con prot. n. 556637/45/07 E.410.01.1):

a)    17 01 07 Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli cui la voce 170106*
a)   17 05 04 Terre e rocce diverse da quelle a cui la voce 170503*
b)   17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507*
c)   17 09 04 Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 170901*, 170902* e 170903*;
d)   19 12 09 Minerali (ad esempio sabbia, rocce);
e)   19 13 02 Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301*;

nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 03.08.2005, relativamente ai limiti di accettabilità per le discariche di rifiuti inerti e compatibilmente con gli apprestamenti tecnologici presenti;

13.      il soggetto è tenuto ad effettuare la dismissione dell'impianto nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Le motivazini della richiesta di revisione, riportate per esteso nel parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A del presente provvedimento, possono essere così sintetizzate:

-       sotto il profilo tecnico/giuridico: l'erronea interpretazione della normativa in materia di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolosità;
-       sotto il profilo fattuale: l'erronea individuazione della causa dei fenomeni di autocombustione in discarica;
-       sotto il profilo economico/finanziario: l'irragionevolezza insita nell'approvazione del progetto di ampliamento della discarica, con le esclusioni e limitazioni alle categorie di rifiuti di cui al punto in esame.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della nuova Commissione regionale V.I.A. del 20/06/2012.

Con nota acquista il 10.07.2012 - prot. n. 318202, la Ditta proponente ha presentato la richiesta di inserimento della discarica nella sottocategoria di cui all'art. 7, commma1, lettera a) del D.M. 05.08.2005 (D.M. 27/09/2010), con l'applicazione di alcune deroghe per il limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica.

In data 23/07/2012, il nuovo gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto (nominato nella seduta del 20/06/2012) ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento, ed anche due sopralluoghi tecnici, presso i seguenti impianti:

-  in data 31/01/2013, presso la discarica della Ditta Faeco S.p.A. a Bedizzole (BS);
-  in data 28/05/2013, presso lo stabilimento della Ditta R.M.I. S.r.l. di Castelnuovo del Garda (VR).

Durante l'iter istruttorio sono state acquisite dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. alcune osservazioni, tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti l'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

-  Comune di Sona (prot. n. 289895 del 20/06/2012);
-  Comune di Verona (prot. n. 523833 del 19/11/2012).

Nella seduta della Commissione regionale VIA del 24/10/2012 si è svolta un'inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 24, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a cui hanno preso parte le pubbliche amministrazioni che hanno espresso pareri/osservazioni sul progetto in oggetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si sono svolte sette riunioni tecniche, alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, nelle seguenti date:

-  08/11/2012, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità;
-  05/02/2013, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia;
-  14/05/2013, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia;
-  17/07/2013, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità;
-  03/09/2013, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità;
-  11/10/2013, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia;
-  15/10/2013, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia.

Il proponente, ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

-  in data 08/10/2012, prot. n. 450732, inerente:

- l'analisi del rischio a supporto della richiesta di inserimento della discarica nella sottocategoria di cui all'art. 7, commma1, lettera a) del D.M. 05/08/2005 (D.M. 27/09/2010), con l'applicazione di alcune deroghe per il limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica (del 10/07/2012 - prot. n. 318202);
- relazione tecnica per il conferimento di rifiuti con codice R5 dell'allegato C, alla parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

-  in data 31/01/2013, prot. n. 46148, relativa alla sussistenza di condizioni di rischio per la falda a valle della discarica;
-  in data 19/04/2013, prot. n. 170550 relativa:
- alla certificazione ISO 14001 (del 2012) degli impianti di frantumazione;
- alla variazioni messe in atto presso gli impianti di frantumazione successivamente alla presentazione nel 2009 del progetto di messa in sicurezza della discarica;
- alla caratterizzazione dei rifiuti da conferire;
- alle motivazione per la richiesta di attribuzione sottocategoria;
- alle proposte di modifica della gestione della discarica;
- al nuovo piano finanziario;
-  in data 19/06/2013, prot. n. 261015, inerente le caratteristiche dei rifiuti alla collocazione nella discarica di Ca' di Capri, in relazione al loro contenuto di alluminio metallico;
-  in data 04/09/2013, prot. n. 368581, inerente la valutazione del rischio a supporto della richiesta di deroga ai limiti di accettabilità in discarica ai sensi del D.M. 27/09/2010, secondo le formulazioni ISPRA del documento del 31/10/2011;
-  in data 19/09/2013, prot. n. 392716, relativa alla revisione dell'analisi del rischio a supporto della richiesta di deroga ai limiti di accettabilità in discarica ai sensi del D.M. 27/09/2010, secondo le indicazioni della D.G.R. n. 1360 del 30/07/213;
-  in data 26/09/2013, prot. n. 407787, relativa ai parametri richiesti ed i valori delle deroghe ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità del rifiuto in discarica;
-  in data 21/10/2013, prot. n. 451953, relativa alla revisione dell'analisi del rischio a supporto della richiesta di deroga ai limiti di accettabilità in discarica ai sensi del D.M. 27/09/2010, in recepimento di quanto emerso in sede di incontro tecnico tenutosi in data 15/10/2013; relazione tecnica a supporto della richiesta di deroghe ai limiti di accettabilità per le discariche di rifiuti non pericolosi.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii..

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 23/10/2013, la Commissione regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, a maggioranzadei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A del presente provvedimento, rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

In sede di voto, durante la seduta del 23/10/2013, il Comune di Sona (VR) ha depositato un'osservazione, acquisita al protocollo regionale n. 463443 del 28/10/2013.

La richiesta di revisione delle prescrizioni 1 e 13, presentata dalla Ditta Rotamfer S.p.A. in ATI con R.M.I. S.r.l. nel maggio 2012, le risultanze della lunga istruttoria condotta dalla Commissione regionale V.I.A. e la necessità emersa di formulare prescrizioni diverse dal parere 315, espresso in data 21/09/2010, per assicurare condizioni e modalità di gestione che impediscano il ripetersi dei fenomeni di autocombustione rilevati in passato, fanno si che il parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A del presente provvedimento, annulli e sostituisca integralmente il precedente citato n. 315 del 21/09/2010.

Successivamente all'espressione del parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A del presente provvedimento, sono pervenute alcune osservazioni, formulate dai seguenti soggetti:

-  Comune di Sona (prot. n. 461799 del 25/10/2013);
-  Comune di Verona (prot. n. 465937 del 29/10/2013).

Seppur pervenute oltre il termine per la loro possibile valutazione da parte della Commissione regionale V.I.A., le osservazioni sopra indicate, in considerazione delle motivazioni addotte per la loro espressione, possono ritenersi già valutate in sede di istruttoria, rilevando, inoltre, come alcune di esse possano ritenersi superate con l'indicazioni di prescrizioni, mentre altre sono già state risolte nel corso dell'iter procedurale, attraverso i chiarimenti forniti.

Nella seduta del 06/11/2013, la Commissione regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale con contestuale approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento del progetto, n. 441 del 23/10/2013, e di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., ha espresso altresì a maggioranza dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IIª - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 445 del 06/11/2013, Allegato B del presente provvedimento.

Successivamente all'espressione del succitato parere n. 445 del 06/11/2013, Allegato Bdel presente provvedimento, sono pervenute alcune osservazioni e pareri (quest'ultimi già recepiti in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale), formulate dai seguenti soggetti:

-  ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona (prot. n. 491485 del 12/11//2013);
-  Comune di Verona (prot. n. 493916 del 14/11//2013).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm. e ii.;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 23/10/2013;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 06/11/2013;

VISTO il parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere n. 445 del 06/11/2013, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1.    di prendere atto, facendoli propri, del parere n. 441 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 23/10/2013 e del parere n. 445 espresso nella seduta 06/11/2013, rispettivamente Allegato A e Allegato Bdel presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, approvazione del progetto/autorizzazione alla realizzazione dell'intervento econtestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per il progetto di variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con D.G.R. n. 662/2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discaricaper rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Ca' di Capri, in Comune di Sona (VR), presentato dalla Ditta ROTAMFER S.p.A. in ATI con R.M.I. S.r.l. con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) P.IVA e C.F. 01820300232;

2.    di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A al presente provvedimento;

3.    di approvare e autorizzare la realizzazione dell'intervento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e in considerazione della D.G.R. n. 575/2013, l'intervento in oggetto, subordinatamente al dissequestro dell'area da parte dei competenti Organi Giudiziari e fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A al presente provvedimento;

4.    di rilasciare alla Ditta ROTAMFER S.p.A. in ATI con R.M.I. S.r.l. con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) P.IVA e C.F. 01820300232, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al dissequestro dell'area da parte dei competenti Organi Giudiziari, con le prescrizioni indicate nel parere n. 445 del 06/11/2013, Allegato B del presente provvedimento;

5.    di prendere atto che, per le motivazioni epresse in premessa, il parere n. 441 del 23/10/2013, Allegato A del presente provvedimento, annulla e sostituisce integralmente il precedente parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A., n. 315 del 21/09/2010;

6.    di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

7.    di approvare le risultanze dello studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza, secondo quanto riportato nel verbale di istruttoria tecnica n. 102/2010 espresso in data 17.09.2010, dalla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi;

8.    di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

9.    di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ed alla Ditta ROTAMFER S.p.A. in ATI con R.M.I. S.r.l. con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) P.IVA e C.F. 01820300232 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, Comune di Sona (VR), al Comune di Verona (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, all' Unità Periferica Servizio Forestale di Verona;

10.    di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

11.    di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

12.    di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

13.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 14 marzo 2013, n. 33;

15.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

(seguono allegati)

2814_AllegatoA_266625.pdf
2814_AllegatoB_266625.pdf

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