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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 17 gennaio 2014


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2584 del 20 dicembre 2013

Modifica della dgr n.1987 del 28.10.2013 avente per oggetto "Legge regionale 24 settembre 2013, n.23 "Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n.1". Art.3: disposizioni in materia di appostamenti per la caccia. Indirizzi applicativi.".

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene apportata una modifica alla dgr n.1987 del 28.10.2013 che ha dettato indirizzi per l'applicazione della L.R.n.23/2013 in materia di appostamenti per la caccia. La modifica persegue una razionalizzazione del testo del provvedimento tenuto conto delle competenze in capo ai Comuni sancite dall'art.3, c.3 della medesima L.R.n.23/2013.

 

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con provvedimento n.1987 del 28.10.2013 la Giunta Regionale ha fornito i necessari indirizzi per una puntuale applicazione dell'art.3 della L.R.n.23/2013 in materia di appostamenti per la caccia, con particolare riferimento ai titoli autorizzativi edilizio e paesaggistico.

Nell'Allegato facente parte integrante di detto provvedimento, contenente i suddetti indirizzi applicativi, viene tra l'altro chiarito il significato delle condizioni poste dalla richiamata norma in presenza delle quali si configura il carattere di precarietà/temporaneità delle strutture utilizzate come appostamenti.

Nel merito della condizione che impone l'agevole rimovibilità vengono declinati cinque requisiti (vedasi Paragrafo "Strutture precarie/temporanee", punto 1, lettere a), b), c), d), e)).

Il requisito di cui alla lettera c) ("essere realizzata prevalentemente in legno o altro materiale naturale e comunque essere rivestita completamente di legno o altro materiale naturale; l'eventuale impermeabilizzazione della copertura deve essere posizionata sotto il tetto, realizzato quest'ultimo in legno o altro materiale naturale") attiene, a ben vedere, non a requisiti pertinenti all'agevole rimovibilità della struttura ma bensì alle connotazioni costruttive, le quali competono ai Comuni ai sensi dell'art.3, c.3 della più volte richiamata L.R.n.23/2013.

Tutto ciò premesso, al fine di ovviare all'improprio inserimento di detto requisito ed al contrasto che ne può derivare con l'art.3, c. 3 della L.R.n.23/2013, con il presente provvedimento si dispone di modificare come segue il paragrafo A, punto 1 dell'Allegato A alla dgr.1987 del 28.10.2013:

"1. per opera di agevole rimovibilità si intende ogni opera le cui caratteristiche strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida rimozione; di conseguenza, affinché possa essere ritenuta di agevole rimovibilità, la struttura in questione deve rispondere a tutti i seguenti requisiti:

a) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare in modo permanente il terreno su cui viene istallata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale;

b) essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso senza opere di fondazione, basamenti e/o opere in muratura, in modo da poter essere facilmente rimossa, senza modificare l'andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;

c) essere priva di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque;

d) essere priva di qualsiasi tipo di recinzione;"

dando atto:

- che compete ai Comuni la determinazione delle modalità costruttive per gli appostamenti di caccia di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R.n.23/13;

- che continuano ad applicarsi tutte le disposizione di cui alla dgr n.1987 del 28.10.2013 non in contrasto con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

RICHIAMATA la L.R. 23/2013;

RICHIAMATA la DGR n. 1987 del 28.10.2013;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa;

delibera

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di modificare come segue il paragrafo A, punto 1 dell'Allegato A alla DGR n.1987 del 28.10.2013:

"1. per opera di agevole rimovibilità si intende ogni opera le cui caratteristiche strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida rimozione; di conseguenza, affinché possa essere ritenuta di agevole rimovibilità, la struttura in questione deve rispondere a tutti i seguenti requisiti:

a) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare in modo permanente il terreno su cui viene istallata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale;

b) essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso senza opere di fondazione, basamenti e/o opere in muratura, in modo da poter essere facilmente rimossa, senza modificare l'andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;

c) essere priva di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque;

d) essere priva di qualsiasi tipo di recinzione;"

3) di dare atto

- che compete ai Comuni la determinazione delle modalità costruttive per gli appostamenti di caccia di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R.n.23/13;

- che continuano ad applicarsi tutte le disposizione di cui alla dgr n.1987 del 28.10.2013 non in contrasto con il presente provvedimento;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5) di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;

6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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