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Materia: Turismo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2396 del 16 dicembre 2013
Disciplina regionale dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo. Modifiche alle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo adottate con deliberazione n. 315/2013. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.
Note per la trasparenza:
Sono approvate le modifiche alla deliberazione n. 315 del 12 marzo 2013 relative alle disposizioni operative generali concernenti lo svolgimento nel territorio regionale dell'attività di agriturismo adottate ai sensi della legge regionale 28/2012.
L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha normato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia.
Infatti con l'articolo 31, il legislatore ha abrogato la precedente legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché il successivo regolamento regionale 12 settembre 1997, n. 2 obbligando quindi alla definizione di disposizioni attuative che tengano conto delle precedenti prassi procedurali instauratesi nel tempo, modificandole, innovandole ed adattandole con quelle che vengono ora a essere definite alla luce della nuova legislazione.
Ai sensi dell'art. 13 - Funzioni della Regione - la Giunta Regionale, al fine di uniformare l'applicazione della norma regionale ed evitare diversità di applicazione tra i vari Enti interessati, ha assunto con provvedimento deliberativo n. 315/2013 dettando le "Disposizioni operative e procedurali generali (Allegato A) e specifiche (Allegato B) per l'agriturismo".
Nell'applicazione, quindi, dell'ampia e differenziata materia dell'agriturismo, con il provvedimento n. 315 si è provveduto di adottare delle disposizioni, a cui tutti possano fare riferimento per tutti i diversi adempimenti e possibilità operative; disposizioni operative che indichino pertanto, in un documento unitario, i vincoli e le prescrizioni, gli adempimenti in ordine alla somministrazione dei pasti, all'ospitalità, alla macellazione dei piccoli animali, ai controlli e verifiche da parte delle competenti autorità.
Nell'adozione di tali direttive, in alcuni casi, quale l'uso dei fabbricati, del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività, si è ritenuto dar seguito agli indirizzi già in adottati dalla legislazione precedente anche in armonia con le indicazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 96/2006.
Al riguardo necessita tuttavia precisare che con la legge regionale n. 28/2012, il legislatore, diversamente da quanto previsto dalla normativa precedente, ha inteso non prevedere una limite temporale di sussistenza dei fabbricati, estendendo l'opportunità di esercitare l'attività agrituristica con gli immobili nella disponibilità dell'azienda. Peraltro la previsione normativa della legge regionale n. 28/2012 è confermata anche nel testo di PDLR n. 340 - ora all'esame del Consiglio regionale - e già approvato in sede di IV Commissione consiliare.
Pur considerando pertinenti le motivazioni che avevano condotto a fissare le previsione di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 315/2013, appare evidente il contrasto con la vigente normativa, per cui con il presente provvedimento si ritiene opportuno sostituire il punto 3 - Immobili destinati all'agriturismo - terzo capoverso: "Gli edifici devono essere esistenti alla data di presentazione della domanda di riconoscimento o variazione del piano agrituristico. L'esistenza è dimostrata dall'agibilità ottenuta da almeno un quinquennio o dalla dichiarazione di esistenza per quelli esistenti antecedente al 1967",
con il seguente:
"Alla data di presentazione della domanda di riconoscimento o variazione del piano agrituristico sono utilizzabili, per le attività agrituristiche, i fabbricati rurali o parti di essi, non più necessari per le attività di cui all'art. 16, comma 1, nella disponibilità dell'azienda agricola.
Si ritiene altresì necessario, anche a fronte di successive delucidazioni pervenute in materia d'igiene e sanità e di compatibilità con la normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande, prevedere l'introduzione, dopo il secondo capoverso dell'Allegato A della deliberazione n. 315/2013 Cantine viticole" della seguente frase:
"Le cantine vinicole non sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale n. 29/2007 nei soli casi in cui venga effettuato esclusivamente l'assaggio gratuito di prodotti con la possibilità quindi di esclusione dalla SCIA e dal possesso dei requisiti professionali. La previsione della SCIA concerne i soli casi nei quali la norma primaria della legge regionale n. 29/2007 abbia previsto tale procedimento".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 315 del 12 marzo /2013 con la quale sono state approvate le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo adottate con Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.
CONSIDERATA la necessità di approvare alcune modifiche in particolare al contenuto dell'Allegato A "Disposizioni operative e procedurali generali per l'agriturismo";
delibera
1. di sopprimere la condizione, espressa al punto 3 dell'Allegato A) della deliberazione n. 315 del 12 marzo 2013 così descritto:
"L'esistenza è dimostrata dall'agibilità ottenuta da almeno un quinquennio o dalla dichiarazione di esistenza per quelli esistenti antecedente al 1967";
sostituendolo con il seguente capoverso:
"Alla data di presentazione della domanda di riconoscimento o variazione del piano agrituristico sono utilizzabili, per le attività agrituristiche, i fabbricati rurali o parti di essi, non più necessari per le attività di cui all'art. 16, comma 1, nella disponibilità dell'azienda agricola.";
2. di inserire, al punto 2 dell'Allegato A), della deliberazione n. 315/2013, "Cantine vinicole" dopo il secondo capoverso, la seguente frase:
"Le cantine vinicole non sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale n. 29/2007 nei soli casi in cui venga effettuato esclusivamente l'assaggio gratuito di prodotti con la possibilità quindi di esclusione dalla SCIA e dal possesso dei requisiti professionali. La previsione della SCIA concerne i soli casi nei quali la norma primaria della legge regionale n. 29/2007 abbia previsto tale procedimento";
3. di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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