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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 07 gennaio 2014


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2261 del 10 dicembre 2013

Atto ricognitivo aggiuntivo e transattivo alla Convenzione del 03/04/1998 rep. 1295 (e successivi atti aggiuntivi) tra Regione Veneto e NET Engineering, relativo alla progettazione e direzione lavori del SFMR. Pattuizioni del testo conciliativo e transattivo sottoscritto da Regione Veneto e NET in data 08/08/2013.

Note per la trasparenza:

L'approvazione dello schema di atto conciliativo e transattivo risulta necessaria al fine di regolare i rapporti tra la Regione Veneto e NET Engineering per il prosieguo delle attività di progettazione e Direzione Lavori relative al S.F.M.R..

 

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con DGR 1089 del 2.4.1998 è stato approvato lo schema della convenzione 3.4.1998 rep. 1295 a mezzo della quale la Regione del Veneto ha affidato a NET Engineering la progettazione funzionale e gestionale del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.), la "progettazione esecutiva di tutte le opere ed impianti, nonché la reazione delle specifiche per l'acquisto del materiale rotabile occorrente così come risultanti dal progetto di massima...., nonché di tutte le ulteriori progettazioni definitive ed esecutive che si rendessero comunque necessarie per l'attivazione del SFMR".

In data 31.01.2000 veniva sottoscritto tra le parti un primo atto Aggiuntivoalla convenzione rep. 1293 del 3.4.01998, col quale la Regione Veneto ha affidato a NET l'incarico di direzione dei lavori di realizzazione del SFMR "in conformità a quanto già previsto negli "annessi" alla convenzione 3/4/98" così come revisionati a seguito dell'atto aggiuntivo di che trattasi (cfr. doc. 2, art. 5).

Con successivo Atto Ricognitivo dell'11.04.2005 e relativo verbale d'accordo le parti hanno nuovamente aggiornato le modalità di svolgimento dell'incarico da parte di NET sia con riguardo alla progettazione - e ciò anche in forza della sopravvenuta normativa di cui al D.M. 4.04.2001 (Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della L. 11.02.1994, n. 109, e successive modifiche) ed al D.Lgs. 190/2002 (Attuazione della L. 21.12.2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) - che con riferimento alla direzione lavori.

Il citato Atto Ricognitivo del 11.04.2005, a mezzo del quale è stato, altresì, determinato il compenso da corrispondere a NET per l'avvenuto prolunga-mento delle attività di Direzione Lavori, veniva, quindi ratificato con DGR 2221 del 9.08.2005.

Frattanto, nell'ambito del rapporto contrattuale tra NET e la Regione del Veneto, ed in particolare nel corso dell'anno 2007, NET sollevava contestazioni relativamente al mancato pagamento di corrispettivi ad essa spettanti per le attività svolte. Al fine di definire le problematiche insorte, le parti hanno sottoscritto, in data 03.03.2008 un verbale d'accordo, successivamente confluito nell'Atto Ricognitivo e Transattivo del 27/07/2009, a mezzo del quale, per un verso, sono state concordate, con finalità transattiva, le modalità di pagamento del credito vantato da NET per prestazioni eseguite, con rinuncia da parte di quest'ultima, agli interessi di mora sino a quel momento maturati, e, per altro verso, sono state disciplinate le attività di progettazione e Direzione Lavori relative agli interventi elencati nella tabella allegata al medesimo verbale di accordo.

Nel frattempo la Regione del Veneto non essendo stato possibile risolvere bonariamente il contenzioso insorto con l'ATI appaltante (Astaldi) in merito all'esecuzione dei lavori dei lotti A e B del 1° stralcio del SFMR, è stata dichiarata, sul presupposto della carenza - accertata nel corso dei procedimenti arbitrali - dei progetti predisposti da NET e posti a base delle gare d'appalto, responsabile per l'anomalo andamento dei lavori verificatosi e conseguentemente, disposta la condanna della medesima Regione Veneto a rifondere al Raggruppamento i danni patiti nel corso dello sviluppo dei magisteri appaltati; in esito a questi contenziosi la Regione Veneto ha formulato due domande riconvenzionali con le quali ha chiesto di essere risarcita da NET di quanto dovesse essere tenuta a versare in favore di Astaldi qualora dette sentenze fossero confermate in appello.

Successivamente NET, in considerazione del mancato pagamento del sopra citato credito nei termini concordati, nonché dell'asserito inadempimento delle altre obbligazioni assunte nei suoi confronti, ha promosso nel 2010 un nuovo procedimento arbitrale richiedendo il riconoscimento, da un lato, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per fatture non pagate, e, dall'altro, il risarcimento dei danni patiti in dipendenza del preteso inadempimento dell'Amministrazione convenuta.

All'esito di questo giudizio arbitrale è stato emesso un Lodo in data 18/02/2011, che recepiva in buona parte le richieste di NET, contro il quale l'Amministrazione Regionale ha promosso il procedimento di impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia in data 21/06/2011.

Da ultimo il 03/12/2012 NET ha attivato un nuovo arbitrato lamentando il mancato adempimento da parte della Regione delle obbligazioni conseguenti al Lodo Arbitrale del 18/02/2011.

Al fine di risolvere questa nuova vertenza il Presidente del Collegio Arbitrale ha tentato di pervenire ad un pacifico componimento della controversia tra Regione Veneto e NET Engineering in relazione alla Convenzione in oggetto, tentativo che ha portato alla redazione, nel corso di una serie di incontri svoltisi nel 2013, di una proposta di testo conciliativo e transattivoin cui sono state fissate le condizioni alle quali potrebbe essere definitivamente transatta la controversia arbitrale per gli aspetti patrimoniali.

Nel corso degli incontri le parti hanno altresì individuato delle criticità nella gestione del rapporto contrattuale e sono addivenute a delle determinazioni propositive per precisarne alcuni aspetti inerenti alla sua gestione.

In questa direzione, in data 08/08/2013 si è svolto a Roma un incontro presso lo studio del Presidente del Collegio arbitrale, preordinato al tentativo di conciliazione, nel quale sono stati puntualizzati alcuni di questi aspetti.

In esito alle proposte emerse nell'occasione le competenti strutture regionali hanno fornito le istruzioni del caso al difensore della Regione Veneto il quale ha inoltrato al Presidente del Collegio Arbitrale una nota in cui si è riferito un'ipotesi conciliativa da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale.

Alla luce delle trattative intercorse appare possibile effettuare le seguenti partizioni.

A) Svolte le ricognizioni sulla disponibilità finanziaria necessaria a onorare l'ipotesi conciliativa occorre in primo luogo rilevare che non sono rinunciabili da parte dell'amministrazione regionale i seguenti punti:

-          l'Amministrazione Regionale non può rinunciare alle pretese patrimonialiconnesse agli esiti dei giudizi di impugnazione dei c.d. lodi Astaldi;

-          l'Amministrazione Regionale, in ordine all'avvenuto svolgimento da parte di NET di attività di progettazione per l'importo di Euro 23.891.406,33, provvederà al pagamento non appena saranno disponibili i necessari stanziamenti e, comunque, non oltre 5 anni dalla sottoscrizione dell' atto transattivo, riconoscendo lo svolgimento delle intervenute attività progettuali e di direzione lavori attraverso una dichiarazione attestante;

-          i corrispettivi pattuiti per le varie fasi di progettazione devono intendersi fissi ed invariabili, secondo quanto previsto nei vigenti accordi contrattuali, a prescindere dall'entrata in vigore nel frattempo di nuove normative che rendano necessaria la produzione di un maggior numero di elaborati.

B) A tal riguardo e con le sopra indicate condizioni appare possibile addivenire a una conciliazione che, in ragione dell'ipotesi formulata nella menzionata riunione del 8 agosto 2013, non deroghi dal seguente contenuto patrimoniale:

-          riconoscimento del credito per sorte capitale di € 23.891.406,33 compresa IVA, con interessi moratori e negoziali per il futuro, fino al pagamento, da effettuarsi, in misura del tasso legale non appena saranno disponibili i necessari stanziamenti e, comunque, non oltre 5 anni dalla sottoscrizione dell' atto transattivo;

-          rinuncia a spese compensate da parte della Regione Veneto al giudizio di impugnazione del lodo arbitrale del 18.2.2011 pendente avanti la Corte d'appello di Venezia (RG 1533/2011) e rinuncia a spese compensate da parte di Net Engineering spa al giudizio pendente avanti il Tribunale di Venezia (RG 3217/2010) nei confronti del dirigente regionale in Stefano Angelini;

-          reciproca rinuncia da parte di Net Engineering spa e di Regione Veneto alle domande e alle azioni di cui al giudizio arbitrale introdotto con domanda di arbitrato notificata il 3.12.2012;

-          il reciproco riconoscimento che una volta saldato il predetto importo non vi sono altre posizioni debitorie di alcun genere di Regione Veneto nei confronti di Net Engineering spa.

Tale aspetto patrimoniale appare congruo in ragione della pretesa della Net Engineering srl che in sede di lodo arbitrale aveva chiesto una somma per parte capitale, superiore oltre al risarcimento di presunti danni quantificati in € 2.835.831,36 e concede una moratoria al pagamento fino a cinque anni dalla stipula dell'accordo conciliativo.

C) Inoltre rimane ferma per la Regione Veneto la facoltà di effettuare rivalsa nei confronti della Net Engineering spa o di assumere ogni altra determinazione in ordine agli inadempimenti progettuali rilevati nell'ambito di 5 lodi arbitrali intercorsi con la ATI Astaldi spa, impresa esecutrice dei lavori del primo stralcio del SFMR, lotti A, B e C.

D) Quanto alle criticità nella gestione del rapporto contrattuale i rappresentanti delle parti hanno convenuto sull'esigenza di rivedere i contenuti del contratto in corso.

In tale ambito e viste le tematiche affrontate nella riunione del 8 agosto 2013 per la Regione Veneto non è altresì rinunciabile perseguire i seguenti obiettivi a chiarimento della situazione contrattuale esistente:

1)      superamento del criterio funzionale ora in atto per l'individuazione degli interventi di progettazione da parte di Net Engineering spa, identificandoli puntualmente e condizionatamente, per la loro realizzazione alla disponibilità delle risorse per la cantierizzazione dei relativi lavori;

2)      introduzione di un ribasso di costo sugli studi trasportistici di almeno il 40% e di uno sconto non inferiore al 10%, entrambi rispetto alle vigenti disposizioni contrattuali per l'attività di progettazione e di direzione lavori;

3)      applicazione della sopravvenuta normativa per lo svolgimento delle attività di RUP e la redazione della progettazione da parte di terzi (in caso di appalto integrato);

4)      determinazione del valore complessivo delle prestazioni di progettazione e direzione lavori degli interventi relativi al SFMR che sono previsti o preventivabili;

5)      introduzione di modalità di avvio e redazione della progettazione in funzione della programmazionee/o pianificazione regionale, dello stanziamento delle risorse necessarie ed effettiva disponibilità delle relative risorse per la copertura dei costi delle opere;

6)      determinazioni della tempistica di consegna della progettazione con tempi e modalità predefinite, nonché determinazione di un termine più ampio, almeno 30 giorni, per la decisione della Regione di dare corso ai singoli incarichi progettazione sulla base delle relazioni propedeutiche ricevute;

7)      predeterminazione più dettagliata dei costi già in fase propedeutica delle opere da realizzare e determinazione degli scostamenti, in percentuale, ammissibili dell'importo dei lavori tra una fase di progettazione e quella successiva;

8)      inserimento di penali a carico di Net Engineering spa per i ritardi nella consegna degli elaborati progettuali;

9)      indicazione dei costi generali di progettazione per tratta in caso di più affidamenti per singola tratta, con individuazione dei costi per ogni singoli intervento e del relativo cronoprogramma e delle singole relazioni tecniche;

10)   rideterminazione del ruolo e degli oneri in capo alla Regione Veneto in caso di interventi realizzati da soggetti terzi con cofinanziamento regionale;

11)   riconoscimento a favore della Regione della facoltà di acquisire l'integrazione della progettazione per le fasi progettuali non attivate.

Sulla base della predetta proposta con atto ricognitivo del 25 novembre 2013, n. 45/INF la Giunta regionale ha richiesto alle strutture una ricognizione istruttoria integrativa, in ragione della quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Avvocatura Regionale, reso in data 25 novembre 2013, dell'avv. Alfredo Biagini, che difende la Regione nell'arbitrato sottostante, reso il 28 novembre 2013 anche ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 163/2006, una ulteriore successiva nota di concordanza del 3 dicembre della Avvocatura regionale ed, infine, in data 9 dicembre, un parere redatto dal un avvocato del libero foro di Venezia a valutazione del possibile conflitto di interessi gravante sull'ingegner Angelini per la presenza nella ipotesi di conciliazione anche dell'abbandono da parte di Net Engineering spa della causa proposta nei confronti dello stesso avanti il Tribunale di Venezia (RG 3217/2010).

Infine in base alla predetta richiesta della Giunta è stata acquisita anche la nota in data 9 dicembre 2013 del Segretario regionale al Bilancio, che ammette la sostenibilità economico finanziaria dell'accordo laddove la stessa Giunta regionale autorizzi la transazione alle condizioni sopra esposte.

Pertanto, in base ipotesi elaborate dai rappresentanti delle parti è possibile ritenere che la conciliazione sia congrua per gli aspetti patrimoniali e a riguardo dei diritti irrinunciabili della Regione di cui ai punto sopra esposti A e B, prendendo altresì atto che la revisione contrattuale costituisce atto di gestione contrattuale, di competenza della dirigenza ai sensi della l.r. 54/2012 e come già previsto nella l.r. 1/1997.

Per cui impregiudicata ogni valutazione circa i diritti che la Regione può altrimenti far valere si informano i responsabili della gestione del contratto vigente derivante dalla convenzione del 3 aprile 1998 e s.m.i. di far valere in sede di rivisitazione negoziale gli obiettivi indicati al punto D).

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-        Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-        Vista la Convenzione Regione Veneto-NET del 03/04/1998 e successive modifiche e integrazioni;

-        Visto l'Atto ricognitivo del 11/04/2005;

-        Visto il Verbale d'Accordo del 03/03/2008;

-        Visto l'Atto Ricognitivo e Transattivo del 27/07/2009;

-        Visto il Lodo Arbitrale del 18/02/2011;

-        Visto l'atto ricognitivo del 25 novembre 2013, n. 45/INF la Giunta regionale

-        Visti i pareri dell'Avvocatura regionale del 25 novembre 2013 e del difensore della Regione nel sottostante giudizio arbitrale, avv. Alfredo Biagini, del 28 novembre 2013, la nota di concordanza della Avvocatura regionale del 3 dicembre 2013 e il parere reso il 9 dicembre 20013 da un avvocato esterno a valutazione di un possibile conflitto di interessi dell'ing. Angelini;

-        Vista altresì la nota in data 9 dicembre 2013 del Segretario regionale al Bilancio che ammette la sostenibilità economico finanziaria dell'accordo;

delibera

1.       di considerare elementi essenziali della conciliazione quanto contenuto nei punti A) e B) esposti in narrativa;

2.       di autorizzare il Presidente a delegare la firma al Segretario regionale per le Infrastrutture, in ordine alla definitiva approvazione dell'accordo conciliativo, il quale, laddove ne ravvisi l'opportunità, potrà riesaminare la disciplina contrattuale perseguendo gli obiettivi indicati al punto D) salvo e impregiudicato per l'amministrazione regionale ogni altro diritto derivante o connesso al contratto vigente.

3.       di incaricare la Direzione Regionale Infrastrutture dell'esecuzione del presente provvedimento;

4.       di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale dalla Regione.

 

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