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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 8 del 21 gennaio 2014


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2436 del 20 dicembre 2013

Adempimenti in attuazione delle disposizioni sul "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi". Adozione dei criteri di utilizzo delle auto di servizio da parte delle Società a partecipazione regionale ai sensi dell'Art. 15 della Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 e tenuto conto del Parere della Prima Commissione Consiliare n. 335 del 01/10/2013.

Note per la trasparenza:

Adozione di un disciplinare riguardante i criteri omogenei di utilizzo delle auto di servizio rivolto a tutte le società regionali partecipate ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, tenuto conto del Parere della Prima Commissione Consiliare n. 335 del 01/10/2013 e conseguente integrazione delle direttive regionali di cui all'allegato A della DGR n. 258/2013.

 

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Il Decreto legge n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122/2010, ai fini del contenimento della spesa pubblica, prevede la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare, all'art.6 comma 14, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011 ed esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

In applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto legge n. 78 del 2010, la Regione Veneto, in ragione del principio di coordinamento della finanza pubblica, ha emanato la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011.

Nel recepire quanto stabilito dalla legge Statale, al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 1/2011, la Regione del Veneto ha previsto la rideterminazione in riduzione nella misura di almeno il 20% dei relativi stanziamenti iscritti nelle corrispondenti upb del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 delle medesime tipologie di costo.

Al secondo comma dell'art. 15 della citata legge regionale, viene stabilito che gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della Regione del Veneto, non possono utilizzare in via ordinaria auto di servizio per il trasporto dall'abitazione all'ufficio o luogo di lavoro e a tal fine dovranno adeguare i propri statuti o atti di ordinamento interno.

Nel terzo comma dell'art. 15 della L.R. 1/2011 è previsto infine che gli enti, le agenzie e società regionali o con quota maggioritaria della Regione Veneto che ricevono contributi in via ordinaria o periodica dalla Regione, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, l'elenco delle auto di servizio, le modalità del loro utilizzo e l'eventuale piano di riduzione delle stesse.

Spetta infine alla Giunta Regionale sulla base dei dati acquisiti, previo parere della commissione consiliare competente definirne i criteri omogenei di utilizzo.

Sempre al terzo comma dell'art. 15 della richiamata Legge Regionale è previsto che il mancato invio nei termini stabiliti della documentazione inerente le auto di servizio o il mancato recepimento dei criteri di utilizzo comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti.

In attuazione del disposto normativo, la Struttura Regionale competente ha reso noti i contenuti dello stesso alle società regionali a partecipazione maggioritaria, ponendo in evidenza l'esigenza da parte delle stesse di adeguarsi ai vincoli di utilizzo per le auto di servizio e di fornire i necessari riscontri previsti dall'art. 15 della citata legge regionale, avviando una prima ricognizione.

Si precisa che per le Società: Società per l'Autostrada di Alemagna s.p.a., Autovie Venete S.p.a., Concessioni Autostradali Venete S.p.a., College Valmarana Morosini S.p.a., Finest S.p.a., Insula S.p.a., Rocca di Monselice s.r.l., S.I.S. S.p.a. e Veneto Strade S.p.a. la disposizione normativa non è applicabile in quanto trattasi di organismi partecipati in misura minoritaria dalla Regione del Veneto.

Fermo restando, che per quest'ultima società si applicano le disposizioni più restrittive previste per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con riferimento alla ricognizione effettuata, le società: Terme di Recoaro S.p.a., Rovigo Expo' S.p.a., Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a., Veneto Innovazione S.p.a. e Veneto Promozione S.c.p.a. hanno comunicato di non detenere auto di servizio, mentre la società Ferrovie Venete S.r.l. al momento non è concretamente operativa.

La Società Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha comunicato di possedere un autocarro per trasporto cose.

La Società Veneto Nanotech S.c.p.a. ha comunicato che non ha auto di proprietà, bensì utilizza n. 2 auto con contratto di locazione e noleggio, precisando che per quest'ultima il contratto cesserà il 31/12/2012 e non sarà rinnovato.

La Veneto Sviluppo S.p.a., con nota prot. 10752 del 7/12/2012, ha comunicato di non possedere auto di proprietà bensì di detenere n. 1 auto di servizio ad uso non esclusivo con canone di locazione pluriennale, utilizzata dal personale dipendente per esigenze di servizio. La Società ha inoltre comunicato che non prevede un piano di riduzione delle auto, disponendo di un'unica autovettura in uso. Inoltre ha precisato di aver assegnato a titolo di fringe benefit un'autovettura aziendale in locazione a lungo termine al Vice Direttore, costituendo però questa un elemento retributivo.

Le rimanenti Società, in risposta alla predetta nota, hanno inviato le seguenti informazioni:

  • Sistemi Territoriali S.p.a., con nota prot. n. 2831 del 21/11/2012, ha comunicato di detenere n. 5 auto di servizio, 3 autocarri, 6 auto a noleggio a lungo termine, inoltre 15 autovetture e 13 autocarri in comodato d'uso di proprietà della Regione Veneto;
  • Veneto Acque S.p.a., con nota prot. 718/2012 del 29/11/2012, ha comunicato di detenere n. 5 auto di servizio a disposizione del personale apicale, amministrativo e tecnico;
  • Veneto Strade con nota prot. 45410/12 del 30/11/2012, ha comunicato di detenere n. 7 auto di servizio a disposizione del personale.

Considerato quanto previsto al comma 2, dell'art. 15 della L.R. n. 1/2011, per quanto riguarda l'adeguamento degli statuti o degli atti di ordinamento interno ai nuovi vincoli sull'uso delle auto di servizio, si fa presente che le società Veneto Sviluppo S.p.a., Sistemi Territoriali S.p.a. e Veneto Acque S.p.a.hanno recepito nei propri atti o regolamenti interni quanto disposto dalla normativa sopra menzionata.

Pertanto, visti gli adeguamenti al dettato normativo regionale posti in essere dalle società interessate, con DGR n. 150/CR del 18/12/2012, la Giunta Regionale, sulla base dei dati acquisiti, ha definito i criteri omogenei di utilizzo delle auto di servizio in uso alle richiamate società, e ha trasmesso la propria proposta alla Commissione consiliare competente, per l'acquisizione del previsto parere ex Art. 15, comma 3, L.R. 7/1/2011, n. 1.

Giova, comunque ricordare che, nel frattempo è intervenuta una integrazione alle direttive rivolte alle società regionali, descritta nell'allegato A della DGR n. 258/2013 recante: "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012.", nella quale si prevede alla lettera M - IV) che: "Le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione, a partire dall'anno 2013, devono ridurre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi del 50% rispetto a quelle effettuate nell'anno 2011. E' prevista la possibilità di deroga per l'anno 2013 in virtù di contratti pluriennali in essere. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge.

Al fine di monitorare il rispetto di tale direttiva le società di cui sopra trasmetteranno alla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2013, una relazione attestante gli importi delle spese in questione effettuate nell'anno 2011, e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione per quelle effettuate nell'anno precedente."

In data 26 marzo 2013, la Prima Commissione Consiliare, in sede di esame del citato provvedimento, ha formulato alla Giunta Regionale le seguenti richieste:

  1. integrare il punto 3 dei criteri di utilizzo delle auto di servizio, ALL A della DGR n. 150/CR del 18/12/2012, disponendo la pubblicazione nel sito della Società dei dati relativi all'uso delle auto aziendali;
  2. ricevere l'elenco delle auto aziendali in uso da parte delle Società regionali trasmesso agli uffici regionali con particolare attenzione all'indicazione delle auto di proprietà della Regione Veneto in comodato d'uso gratuito a Sistemi Territoriali s.p.a.;
  3. ricevere i dati circa le missioni autorizzate ai dipendenti delle società regionali mediante l'uso dell'auto propria con l'indicazione dell'importo del relativo rimborso spese, relativamente agli anni 2011 e 2012;
  4. estendere l'applicazione dei criteri di utilizzo delle auto di servizio a tutte le società partecipate, anche minoritarie.

Ciò, considerato, la Struttura regionale competente, con nota prot. n. 194508 del 08/05/2013, ha provveduto ad una seconda ricognizione sulla base delle richieste della Prima Commissione Consiliare sopra elencate, dalla quale sono emerse le seguenti informazioni:

  1. Nella prima ricognizione si era evidenziato che le Società che non avevano auto di servizio erano Terme di Recoaro s.p.a., Rovigo Expo' s.p.a., S.V.E.C. s.p.a., Veneto Innovazione s.p.a. e Veneto Promozione s.c.p.a.. Con la nuova ricognizione, che è stata estesa a tutte le Società a partecipazione regionale, rientrano in questo elenco anche le Società: Società per l'Autostrada di Alemagna s.p.a., College Valmarana Morosini s.p.a., Ferrovie Venete s.r.l. e Rocca di Monselice s.r.l.;
  2.  La Società Autovie Venete s.p.a. ha comunicato di ritenere di non essere obbligata a fornire alcuna risposta;
  3. 3. Immobiliare Marco s.r.l. (1 autocarro), Veneto Acque s.p.a. (5 auto di servizio) e Veneto Strade s.p.a. (7 auto di servizio) confermano quanto già dichiarato nella prima ricognizione;
  4. Sistemi Territoriali s.p.a. ha comunicato di detenere n. 5 auto di servizio, n. 4 autocarri, n. 6 auto a noleggio a lungo termine, inoltre n. 14 autovetture e n. 12 autocarri in comodato d'uso di proprietà della Regione Veneto; a questi si aggiungono i seguenti mezzi di lavoro in comodato d'uso e di proprietà della Regione Veneto: n. 4 rimorchi, n. 1 macchina operatrice e n. 1 carrello sollevatore;
  5. Veneto Nanotech s.c.p.a. nella precedente ricognizione aveva comunicato di utilizzare due auto rispettivamente con contratto di locazione e noleggio, nella nuova ricognizione dichiara una sola auto a noleggio;
  6. Veneto Sviluppo s.p.a. nella prima ricognizione aveva dichiarato n. 1 auto a noleggio, mentre nella seconda ne dichiara n. 2 con contratto di noleggio a lungo termine, di cui una assegnata al Vice Direttore Generale, quale componente della retribuzione dello stesso;
  7. Per le rimanenti società partecipate regionali, coinvolte a partire dalla seconda ricognizione, sono emerse le seguenti informazioni:
  • CAV s.p.a. possiede n. 21 auto di servizio e n. 15 autocarri con contatto di noleggio a lungo termine;
  • Finest s.p.a. possiede n. 6 auto di servizio con contratto di noleggio a lungo termine;
  • Insula s.p.a. detiene n. 1 auto di servizio con contratto di noleggio a lungo termine;
  • S.I.S. s.p.a. detiene n. 3 auto di servizio in proprietà.

Nel corso del mese di giugno 2013 la Giunta Regionale ha provveduto a trasmettere alla Prima Commissione Consiliare la documentazione richiesta. La richiamata Commissione, riunitasi nella seduta del 1 ottobre 2013, ha esaminato il provvedimento n.150/CR/2012 e la documentazione integrativa e ha espresso parere favorevole ex art. 15 c. 3 L.R. 7/1/2011 n. 1.

Pertanto, si propone, a seguito del parere ricevuto, di integrare il disciplinare riguardante i criteri omogenei di utilizzo delle auto di servizio delle società regionali, secondo le indicazioni richieste dalla competente Commissione consiliare e di seguito sintetizzate:

  • estendere l'applicazione a tutte le società a partecipazione regionale, anche minoritaria;
  • prevedere che le società a partecipazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai dati e alle informazioni al 31 dicembre dell'anno precedente, inviino alla Giunta Regionale, pubblichino e aggiornino il proprio sito internet aziendale relativamente ai criteri relativi all'utilizzo delle auto di servizio, indicando il numero di missioni autorizzate annualmente mediante l'uso dell'auto propria e l'importo complessivo dei relativi rimborsi spese erogati, distinguendo se effettuate da componenti degli organi sociali o da dipendenti.

Si propone, quindi, di adottare il disciplinare riguardante i criteri omogenei di utilizzo delle auto di servizio da parte delle società regionali (Allegato A) che le medesime saranno tenute a recepire, pena la sospensione di ogni eventuale erogazione regionale in loro favore.

In conseguenza di ciò si propone di aggiornare le direttive rivolte alle società regionali, già previste con DGR n. 2951/2010 e integrate con DGR n. 1075/2011 e DGR n. 258/2013, integrando l'allegato A della DGR n. 258/2013 recante: "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012." mediante l'inserimento della lettera M)-V, con le seguenti disposizioni:

"Le società a partecipazione regionale sono tenute a recepire i criteri di utilizzo delle auto di servizio di cui all'Allegato A della DGR n. 2436 del 20.12.2013 nei propri statuti o atti di ordinamento interno, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'utilizzo di auto aziendale, in via ordinaria, per gli organi e le strutture di vertice aziendale nel tragitto abitazione-luogo di lavoro, nonché misure per il contenimento della spesa pubblica (per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi). Detti criteri si applicano qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti, vigenti o successive alla data di adozione della presente direttiva, più restrittive.

Le società a partecipazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale, pubblicano e aggiornano nel proprio sito internet aziendale, i dati e le informazioni al 31 dicembre dell'anno precedente relativi all'utilizzo delle auto aziendali da parte del proprio personale, secondo le disposizioni emanate dalla Regione del Veneto. In particolare, le società si impegnano ad indicare in appositi prospetti riepilogativi le seguenti informazioni relative alle auto di servizio: tipo di veicolo (autovettura o autocarro/altro), marca e modello, anno di immatricolazione, titolo di possesso (proprietà, comodato d'uso, noleggio), settore/area di attività di impiego, se rientra o meno in un piano di riduzione e la proposta di razionalizzazione (mantenere, rottamare, vendere, sostituire con veicolo di cilindrata inferiore). Le società sono tenute, inoltre, a riportare i dati relativi al numero di missioni autorizzate annualmente mediante l'uso dell'auto propria, distinguendo se effettuate dai componenti degli organi sociali o dai dipendenti, nonché indicando l'importo globale dei relativi rimborsi spese, distinto tra componenti degli organi sociali e dipendenti.

Il mancato invio alla Giunta Regionale o la mancata pubblicazione via web nei termini stabiliti delle informazioni inerenti le auto di servizio o il mancato recepimento dei criteri di utilizzo comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti."

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122/2010;

VISTO il Decreto Legge n. 95 del 2012, convertito in Legge n. 135/2012;

VISTO il parere della Prima Commissione consiliare n. 335 del 1/10/2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della Legge regionale 7/1/2011, n. 1;

VISTE le DGR n. 2951/2010, n. 1075/2011 e DGR n. 258/2013;

VISTO il disciplinare riguardante i criteri omogenei di utilizzo delle auto di servizio delle società regionali (Allegato A);

delibera

  1. di adottare il disciplinare riguardante i criteri omogenei di utilizzo delle auto di servizio rivolto a tutte le società a partecipazione regionale (Allegato A) ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 e tenuto conto del Parere della Prima Commissione Consiliare n. 335 del 01/10/2013;
  1. di integrare le direttive rivolte alle società a partecipazione regionale di cui all'allegato A della DGR n. 258/2013 recante: "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012.", secondo il testo riportato nelle premesse;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

2436_AllegatoA_265003.pdf

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