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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 14 gennaio 2014


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2282 del 10 dicembre 2013

Pronuncia di decadenza dalla titolarità della concessione di acqua termale denominata "STROMBOLI" in Comune di Montegrotto Terme (PD) Art. 30-34 - L.R. 40/1989. Ditta: Hotel Terme Monaco S.r.l.

Note per la trasparenza:

Revoca della concessione di acqua termale con conseguente acquisizione al patrimonio indisponibile regionale per sentenza di fallimento della società titolare della concessione.

 

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

Con D.G.R. n.1920 del 27.03.1990 la concessione di acqua termale denominata "STROMBOLI" è stata intestata alla socità Hotel Terme Monaco S.r.l con sede in Montegritto Terme (PD), Via Abano 15, C.F. 01495170282, e rinnovata per la durata di anni 25 a decorrere dal 29.07.1988.

Nell'ambito della suddetta concessione, rilasciata originariamente con D.M.29/07/1968 su di un'area di ettari 1.25.00 è presente un pozzo attivo (denominato pozzo n°2) che alimentava lo stabilimento albergo denominato "Monaco ".

Con nota prot. n.9663 del 06.08.2013, pervenuta in Regione il 08.08.2013 prot. n.338646, la Gestione Unica del B.I.O.C.E. (Bacino Idrominerario Colli Euganei) ha trasmesso copia dell'estratto di sentenza di fallimento della società Hotel Terme Monaco S.r.l. depositata alla cancelleria del Tribunale di Padova il31.07.2013.

La Direzione Geologia e Georisorse, con nota raccomandata, in data 26.08.2013 prot.n°357063, ha dato comunicazione ai sensi della L. 241/1990 di avvio del procedimento di decadenza della concessione (art. 34 L.R. 40/1989) al Dott. Marco Razzino in qualità di Curatore Fallimentare.

Visto il lasso di tempo ormai trascorso, considerato che in tale periodo non sono pervenute in merito né osservazioni né controdeduzioni, si rende pertanto necessario pronunciare ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L.R. 10.10.1989, n. 40, la decadenza della ditta Hotel Terme Monaco S.r.l. dal titolo minerario della suddetta concessione, in quanto la stessa ha perso la capacità economica per la coltivazione della miniera e ascrivere la concessione mineraria e le correlate pertinenze al patrimonio indisponibile regionale.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'art. 34, della L.R. 40/1989 secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Fino a nuovo conferimento, si affida ai sensi dell'art.30 della L.R.40/89 al Dott. Marco Razzino (curatore fallimentare) la custodia temporanea della concessione e delle relative pertinenze costituite da 1 pozzo termale con l'assistenza tecnico-amministrativa della Gestione Unica del B.I.O.C.E, l'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.

La trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/89 è a carico del concessionario decaduto.

La Direzione Geologia e Georisorse è incaricata dell'esecuzione del presente atto, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo .

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.;

VISTA la L.R. 10 ottobre 1989, n.40;

VISTA la D.G.R.n.1920 del 27.03.199 di nuova intestazione e rinnovo della concessione di acqua termale denominata "STROMBOLI " in comune di Montegrotto Terme (PD);

VISTA la comunicazione della Gestione Unica del B.I.O.C.E del 06.08.2013 pervenuta in Regione il 08.08.2013 prot. n.338646 con la quale è stato trasmesso l'estratto di sentenza di fallimento;

VISTA la documentazione richiamata nelle premesse;

delibera

1.       di pronunciare, per quanto riportato nelle premesse, la decadenza della ditta Hotel Terme Monaco S.r.l con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Abano 15, C.F. 01495170282, dalla titolarità della concessione di acqua termale denominata " STROMBOLI " in comune di Montegrotto Terme (PD);

2.       di dare atto che con la pronuncia di decadenza, secondo quanto disposto dal comma 4, dell'art. 34, della L.R. 40/1989, in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti;

3.       di ascrivere la concessione mineraria e le correlate pertinenze al patrimonio indisponibile regionale;

4.       di dare atto che la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/89, è a carico del concessionario decaduto per il tramite del suo curatore fallimentare;

5.       di affidare, ai sensi dell'art.30 della L.R.40/89 fino a nuovo conferimento, al Dott. Marco Razzino (curatore fallimentare) la custodia temporanea della concessione e delle relative pertinenze costituite da un pozzo termale, con l'assistenza tecnico-amministrativa della Gestione Unica del B.I.O.C.E , l'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione;

6.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7.       di incaricare per l'esecuzione del presente atto, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo e sanzionatorio, la Direzione Geologia e Georisorse;

8.       di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

9.       di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

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