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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 14 gennaio 2014


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2368 del 16 dicembre 2013

Ditta Monte Bianco s.r.l..- Domanda di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di marmo denominata "MONTE 1", sita in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR). (L.R. 44/82). Diniego.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento esprime il diniego ad aprire e coltivare la cava di marmo denominata "MONTE , sita in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR).

 

L'assessore, Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La ditta Monte Bianco s.r.l. con nota in data 24.06.2003, pervenuta in Regione il 24.06.2003, prot. n. 5060/46.02, ha presentato istanza per l'apertura e la coltivazione della cava di marmo denominata "MONTE , sita in Comune di S. Ambrogio Valpolicella (VR), allegando la relativa documentazione progettuale.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di S. Ambrogio Valpolicella a partire dal 29.11.2004 e nei 15 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

Il Comune di S. Ambrogio Valpolicella con deliberazione del consiglio n. 42 del 29.06.2006, ha espresso motivato parere contrario.

Con nota n. 800912/46.02 del 07.12.2004 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Verona.

L'Amministrazione Provinciale di Verona, con telefax in data 22.04.2008, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 16.04.2008, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

La domanda con la relativa documentazione è stata esaminata dalla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 09.07.2010, ha ritenuto la domanda non accoglibile, come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A).

Con nota in data 29.03.2011 prot. n. 151652, il parere contrario della C.T.R.A.E. è stato trasmesso alla C.T.P.A.C. di Verona affinché potesse esprimersi nuovamente, anche alla luce delle considerazioni e motivazioni evidenziate dalla Commissione regionale.

Con nota in data 02.11.2011, acquisita al protocollo n. 508814 del 02.11.2001 l'Amministrazione Provinciale di Verona ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 24.10.2011, non ha ravvisato la necessità di riesaminare il parere già espresso nella seduta del 12.03.2008 non essendo emersi nuovi vincoli o elementi oggettivi che possano rendere inammissibile il progetto in base alle norme tecniche sulle attività estrattive previste dalla L.R. n. 44/82, evidenziando inoltre che le valutazioni in merito al vincolo paesaggistico e ai siti della rete Natura 2000, sono di esclusiva competenza della Regione Veneto.

Essendo la cava soggetta a vincolo paesaggistico ambientale di cui al D.lgs. 42/2004, art. 142 lettere g) per la presenza di aree boscate nonché per il D.M. 23.05.1957, è stata redatta dall'U.C. Gestione e Tutela Risorse Geologiche e dal Servizio Paesaggio e Osservatorio la relazione tecnico illustrativa ex D.lgs. 42/2004 che, unitamente alla documentazione a corredo dell'istanza, è stata trasmessa alla Soprintendenza competente in data 06.02.2013 prot. n. 100882, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Con nota 20.03.2013 prot. n. 7923, la Soprintendenza ha comunicato alla ditta e alla Regione che, per i motivi elencati nella nota medesima, la richiesta di parere vincolante di compatibilità paesaggistica è reputata non accoglibile e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art.10 bis della L.241/1990.

Con nota in data 24.04.2013 prot. n. 11370, pervenuta in Regione il 08.05.2013 al prot. n. 193206, la Soprintendenza, per le ragioni già indicate nella propria comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, preso atto che non erano pervenute osservazioni da parte del richiedente, ha espresso parere negativo ai sensi dell'art.146 comma 5 del D.lgs.42/2004 (allegato B).

Il parere contrario della C.T.R.A.E. e la nota n. 7923/2013 della Soprintendenza sono stati comunicati alla ditta ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990, con nota in data 22.05.2013 prot. n. 217236 e ricevuta in data 28.05.2013, alla quale la ditta non ha opposto osservazioni.

Ai sensi dell'art.146 comma 5 del D.lgs.42/2004 il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio è vincolante per il soggetto che deve rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ambientale e pertanto, in caso di parere non favorevole, l'autorizzazione deve essere negata. Conseguentemente, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, essendo l'autorizzazione paesaggistica presupposto per l'autorizzazione alla coltivazione della cava, anche quest'ultima autorizzazione deve essere denegata.

Le considerazioni di natura ambientale contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, sono prevalenti su ogni altro parere o valutazione.

Per quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale di accogliere e fare propri i pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e della C.T.R.A.E. e con le relative motivazioni e, conseguentemente, di denegare l'autorizzazione alla coltivazione della cava.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta Monte Bianco s.r.l., pervenuta in Regione il 24.06.2013, prot. n. 5060/46.02;

VISTI il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona e il parere contrario del Comune di S. Ambrogio Valpolicella;

VISTA la relazione tecnico illustrativa ex D.Lgs. 42/2004 redatta in data 27.02.2013 dall'U.C. Gestione e Tutela Risorse Geologiche e dal Servizio Paesaggio e Osservatorio;

VISTA la nota in data 06.03.2013 prot. n. 100882, con la quale è stata trasmessa alla Soprintendenza competente la relazione tecnico illustrativa datata 27.02.2013, unitamente alla documentazione a corredo dell'istanza, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004;

VISTO la nota della Soprintendenza in data 20.03.2013 prot. n. 7923 e il parere della stessa Soprintendenza espresso con nota 24.04.2013 prot. n. 11370;

VISTA la nota prot. n. 217236 del 22.05.2013, pervenuta alla ditta il 28.05.2013, recante comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

PRESO ATTO che dalla ditta non sono pervenute osservazioni;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

delibera

1.       di prendere atto e fare propri i pareri della C.T.R.A.E. e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio con le relative motivazioni (allegati A e B);

2.       di denegare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Monte Bianco s.r.l. (P.IVA 00293020236) con sede in via Reolto n. 1 Stallavena di Grezzana (VR), l'autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava di marmo denominata "MONTE , sita in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR), di cui alla domanda pervenuta in data 24.06.2003 e acquisita al prot. n. 5060/46.02;

3.       di determinare in € 103,00 (centotre/00) la somma corrispondente alle spese di istruttoria della domanda, dando atto che detta somma è stata già versata dalla ditta a titolo di anticipazione;

4.       di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta Monte Bianco s.r.l. a mezzo di servizio postale (art. 149 c.p.c. Legge 20 novembre 1982, n. 890) e di trasmetterlo alla Provincia di Verona e al Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR);

5.       di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

6.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.       di incaricare la Direzione Regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

8.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto.

(seguono allegati)

2368_AllegatoA_264824.pdf
2368_AllegatoB_264824.pdf

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