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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 14 gennaio 2014


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2367 del 16 dicembre 2013

Ditta Incotur s.r.l.. Autorizzazione a ampliare la cava di detrito denominata "MASIERE EX CASAGRANDE" e sita in Comune di Sospirolo (BL). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).

Note per la trasparenza
Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ditta Incotur s.r.l. per ampliare la cava di detrito, denominata "MASIERE EX CASAGRANDE", in Comune di Sospirolo (BL). Estremi dei principali atti istruttori: Istanza ditta prot. n. 432110/57.02 del 20.08.2008 Parere C.T.P.A.C. di Belluno prot. n. 147531 del 16.03.2010 Parere Direzione Pianificazione Territoriali e Parchi prot. n. 471854 del 10.09.2010 Parere C.T.R.A.E. in data 02.11.2011 Richiesta parere Soprintendenza prot. n. 232197 del 31.05.2013

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ditta Incotur s.r.l. per ampliare la cava di detrito, denominata "MASIERE EX CASAGRANDE", in Comune di Sospirolo (BL).

Estremi dei principali atti istruttori:
Istanza ditta prot. n. 432110/57.02 del 20.08.2008
Parere C.T.P.A.C. di Belluno prot. n. 147531 del 16.03.2010
Parere Direzione Pianificazione Territoriali e Parchi prot. n. 471854 del 10.09.2010
Parere C.T.R.A.E. in data 02.11.2011
Richiesta parere Soprintendenza prot. n. 232197 del 31.05.2013

 

L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La ditta Incotur s.r.l., con domanda in data 06.08.2008, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione a ampliare la cava di detrito denominata "MASIERE EX CASAGRANDE" e sita in Comune di Sospirolo (BL), secondo un progetto che comprendeva anche l'ampliamento della contermine cava denominata "BRUSTOLADA NORD" di altra ditta.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Sospirolo a partire dal 15.09.2008 e, successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.

Il Comune di Sospirolo con deliberazione del Consiglio n. 33 del 30.09.2008 ha espresso parere favorevole.

Con nota n. 590055 del 07.11.2008, pervenuta al Presidente della CTPAC di Belluno il 17.11.2008, è stato chiesto il previsto parere della CTPAC.

L'Amministrazione provinciale di Belluno, con nota n. 11040 in data 08.03.2010, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 23.02.2010, ha espresso parere favorevole sulle domande di ampliamento delle cave di detrito denominate "BRUSTOLADA NORD" e "MASIERE EX CASAGRANDE" con le seguenti prescrizioni:

  1. che venga eseguita l'asfaltatura della viabilità di cava, in prossimità dell'uscita, per un tratto di adeguata lunghezza, prima del raccordo con la strada provinciale Pedemontana;
  2. che, in mancanza di allacciamento alla rete idrica, sia dimensionato e allestito all'interno del piazzale di cava, un sistema di stoccaggio di acque non contaminate da utilizzare per abbattere le polveri e per la periodica bagnatura delle piste interne nei periodi siccitosi ed in quelli invernali;
  3. che, qualora non già realizzato, sia installato, in prossimità dell'uscita della cava e comunque prima del tratto interno asfaltato un impianto di lavaggio delle ruote e della scocca degli automezzi in uscita, la cui tempistica di realizzazione e messa in funzione sia prevista nell'eventuale provvedimento regionale di autorizzazione;
  4. che sia valutata in alternativa la possibilità di realizzare un sottopassaggio stradale tra il cantiere di Cava Brustolada Nord e gli impianti di lavorazione ubicati a sud della strada provinciale Pedemontana;
  5. che i mezzi dà e per le due cave transitino esclusivamente attraverso l'attuale ingresso di cava Brustolada Nord;
  6. che le operazioni di coltivazione nelle due cave contigue avvengano in modo simultaneo, così come previsto anche dall'accordo preliminare tra le due ditte pervenuto in Provincia con nota in data 19 febbraio 2009, in modo che le variazioni morfologiche procedano con gli stessi tempi e modalità in entrambe e non si creino fronti pericolosi nell'una e nell'altra parte;
  7. che l'accesso o gli accessi alle cave vengano muniti di cancello metallico provvisto di lucchetto;
  8. che venga utilizzato per il rinverdimento dei fronti coltivati, il sistema dell'idrosemina potenziata su almeno 30 cm di terra vegetale, eventualmente riportata dall'esterno;
  9. che il trak (frantoio mobile) operante sul fronte di escavazione ed impiegato per la prima lavorazione sia ubicato su un piano ribassato al fine di mitigare l'impatto acustico;
  10. che venga mantenuto in fase di estrazione, come avviene per l'autorizzazione in atto, un argine di mascheramento di almeno due metri sul ciglio di ogni gradoncino, allo scopo di mascherare il più possibile le operazioni di coltivazione;
  11. che sia proposta una adeguata segnaletica stradale per evidenziare il frequente accesso o attraversamento di camion che interessano la strada provinciale Pedemontana;
  12. che al termine dei lavori estrattivi e stante le quote di ripristino, si crei con la confinante cava Masiere, in accordo con la ditta F.lli De Dea Srl, un raccordo naturale, compatibilmente con i relativi progetti di sistemazione ambientale, allo scopo di non pregiudicare le normali condizioni di lavoro e di sicurezza dei rispettivi cantieri di coltivazione;
  13. che sia stralciata la porzione di ampliamento verso ovest mantenendo su quel lato, l'attuale perimetro autorizzato;
  14. che siano aggiornati gli elaborati tecnici e grafici di progetto in funzione del recepimento delle prescrizione sopra riportate.;

La CTRAE, nella seduta del 02.11.2011, ha espresso parere favorevole con prescrizioni (Allegato A).

Con nota in data 04.04.2013, acquisita al protocollo della Regione al n. 147663 in data 08.04.2013, la ditta, in ottemperanza di specifiche prescrizioni della C.T.R.A.E., ha trasmesso l'accordo sottoscritto congiuntamente con la ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. e riguardante l'impegno di utilizzare, una volta esaurito il terreno vegetale presente in cava, il medesimo terreno proveniente dalla adiacente cava.

Trattandosi di cava ricadente in ambito parzialmente sottoposto a vincolo paesaggistico per la presenza del bosco, in data 27.10.2011 la Direzione geologia e georisorse, di concerto con il Servizio Paesaggio e Osservatorio della Direzione urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.lgs.42/2004, dalla quale emerge che l'intervento richiesto risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico. La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto, è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota n. 232197 del 31.05.2013, dove risulta pervenuta in data 05.06.2013, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Ora, risulta trascorso inutilmente sia il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento degli atti, assegnato al Soprintendente per il previsto parere ai sensi del comma 8° del citato articolo, sia il termine di 60 giorni dalla stessa data, stabilito dal successivo comma, affinché l'Amministrazione possa provvedere, in ogni caso, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il progetto interessa una superficie di scavo di circa 41.130 mq, dei quali circa 2.330mq in ampliamento, e prevede l'estrazione di un ulteriore volume utile di circa 1.343.300 mc di materiale commerciabile, sottoforma di detrito, da aggiungersi al materiale già autorizzato ancora da estrarre, stimato in circa 280.000 mc alla data di stesura del progetto.

Da ultimo si precisa che la ditta ha trasmesso in data 18.10.2011, acquisito al protocollo n. 488015 del 20.10.2011, il piano di gestione di rifiuti di estrazione dal quale risulta che non vi è produzione di rifiuti.

Ciò premesso, si propone di accogliere il citato parere della CTRAE nonché le relative prescrizioni e motivazioni, autorizzando la ditta ad ampliare la cava in oggetto, precisando che, con le prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E,. come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile con le esigenze di tutela ambientale e, in particolare, con i vincoli idrogeologico e paesaggistico esistenti sull'area di cava.

Il relatore conclude la propria relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità, con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta Incotur s.r.l. in data 06.08.2008, protocollata in Regione al n. 432110/57.02del 20.08.2008;

VISTA la D.G.R. n. 5056 del 24.10.1994 di autorizzazione a coltivare la cava denominata "MASIERE EX CASAGRANDE" e sita in Comune di Sospirolo (BL);

VISTA la documentazione integrativa acquisita al protocollo regionale n. 3989435 del 21.07.2010 e n. 192340 del 20.04.2011;

VISTO il Piano Gestione Rifiuti di Estrazione acquisito al protocollo Regionale n. 488015 del 20.10.2011;

VISTO inoltre l'atto di impegno in data 04.04.2013, acquisito al protocollo regionale n. 147663 del 08.04.2013, sottoscritto dalla ditta Incotur s.r.l. congiustamente alla ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. per l'utilizzo, qualora necessario, del materiale terroso proveniente dalla adiacente cava denominata "BRUSTOLADA NORD";

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni, il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, le DD.G.R n. 496 del 05.03.2004 e n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.L. 91/2013, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;

PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Belluno con le relative motivazioni;

VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni, che assorbe ed integra il parere obbligatorio e vincolante della C.T.P.A.C.;

VISTO lo schema di atto unilaterale d'obbligo (Allegato B) sostitutivo della convenzione prevista dall'art. 20 della L.R. 44/82;

delibera

1.       di autorizzare la ditta Incotur s.r.l. - P.I. 00552810251 - con sede in Via Belluno, n. 27, Sedico (BL), a ampliare la cava di detrito denominata "MASIERE EX CASAGRANDE", sita in Comune di Sospirolo (BL) sull'area individuata catastalmente ai mappali nn. 120(p)-121(p), fg. 36° del Comune di Sospirolo e delimitata con linea continua di colore rosso sulla Tav. 2 - Planimetria di inquadramento catastale, acquisita al protocollo n. 432110/57.02in data 20.08.2008, in conformità alla documentazione progettuale costituita da n. 18 elaborati come di seguito elencati e con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e al parere della CTRAE (Allegato A), parte integrante del provvedimento medesimo:

a) documentazione del progetto originario acquisita al prot. n. 432110/57.02 del 20.08.2008

1) E1 - Relazione Tecnica
2) E2 - Relazione di Recupero Ambientale
3) E3 - Documentazione fotografica
4) E5 - Screening VINCA
5) Tav. 1 - Inquadramento territoriale
6) Tav. 2 - Planimetria di Inquadramento catastale
7) Tav. 3 - Planimetria dello stato di fatto al 01.01.2008
8) Tav. 4 - Planimetria fine 1° fase
9) Tav. 5 - Planimetria fine 2° fase
10) Tav. 6 - Planimetria fine 3° fase
11) Tav. 7 - Planimetria finale di progetto con ripristini
12) Tav. 8 - Sezioni di progetto
13) Tav. 9 - Concatenazione delle fasi di coltivazione

b) documentazione integrativa acquisita al prot. 3989435 del 21.07.2010

14) Selezione preliminare - Screening di Valutazione d'incidenza - Integrazioni e chiarimenti

c) documentazione integrativa acquisita: al prot. 192340 del 20.04.2011

15) Relazione Paesaggistica

d) documentazione integrativa acquisita: prot. 488015 del 20.10.2011

16) Piano Gestione Rifiuti di estrazione

e) documentazione integrativa acquisita: prot. 511336 del 03.11.2011

17) Analisi di stabilità

f) documentazione integrativa acquisita: prot. 184678 del 02.05.2013

18) Tav. 10 - Planimetria di sgrondo delle acque meteoriche

2.       di stabilire che il presente atto, fintanto efficace, assorbe e sostituisce la precedente deliberazione GR n. 5056 del 24.10.1994;

3.       di autorizzare alla ditta Incotur s.r.l. sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l'esecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l'intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 1) e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 11 lettere c), d), e), n) e o), è compatibile con il vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;

4.       di disporre che l'autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, è efficace per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria;

5.       di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni ambientali, ai sensi del comma 11 del citato art. 146;

6.       di stabilire che l'ulteriore materiale utile estraibile, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa mc 420.588, dando atto che il materiale utile già autorizzato e ancora da estrarre ammonta, alla data di stesura del progetto, a circa mc 280.000;

7.       di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n. 488015 del 20.10.201, dando atto che dal medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

8.       di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

9.       di fare obbligo alla ditta di presentare, prima del ritiro del provvedimento di autorizzazione, la documentazione che dimostri la disponibilità dell'area di cava MASIERE EX CASAGRANDE per la temporalità prevista dalla presente autorizzazione;

10.   di fare obbligo alla ditta di stipulare con il Comune di Sospirolo la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predispostosecondo lo schema parte integrante del presente provvedimento (Allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

11.   di stabilire a carico della ditta l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a)    delimitare l'area di cava comprensiva dell'ampliamento, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Belluno;
b)    recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 i tratti del perimetro dell'area in coltivazione non confinanti con le cave contigue;
c)    procedere con i lavori di coltivazione mediante fasi consequenziali di scavo e ricomposizione morfologica, partendo dalla zona sommitale dell'area di intervento e in conformità alle indicazioni di progetto. Le operazioni di coltivazione dovranno essere condotte, per quanto possibile, in modo coordinato con quelle previste per la cava "BRUSTOLADA NORD", in modo che si formino sfalsamenti di livello minimi tra i piazzali estrattivi, evitando, in ogni caso, la creazione di fronti estrattivi pericolosi tra i piazzali medesimi e provvedendo, altresì, con modalità coordinate nelle operazioni di abbattimento del diaframma tra le due cave;
d)    mantenere di volta in volta un argine di almeno due metri sul ciglio esterno del piano di estrazione, allo scopo di mascherare il più possibile le operazioni di coltivazione;
e)    subordinare la prosecuzione dei lavori di coltivazione all'esito positivo dei controlli biennali dello stato di attuazione del progetto approvato, da effettuarsi da parte del Comune, della Provincia, coadiuvati dal Servizio Forestale Regionale;
f)     effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
g)    accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo, ove non inquinato, solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
h)    realizzare sul piazzale temporaneo di cava per le prime lavorazioni del materiale estratto, qualora venisse utilizzato il trak (frantoio mobile), un adeguato argine lungo il perimetro esterno al fine di mitigare l'impatto acustico;
i)      raccordare adeguatamente il piano finale di cava posto alla quota di circa 387 m slm con quello della confinante cava "Masiere", previsto alla quota di circa 390 m slm, con inclinazioni non superiori ai 15° e mediante l'impiego del materiale terroso presente nella cava "Brustolada Nord";
j)      riportare il terreno vegetale sulla superficie finale per uno spessore di circa 30 cm;
k)    utilizzare, per la ricostituzione del suolo organico e la realizzazione del raccordo morfologico con la cava denominata "MASIERE", ad esaurimento del terreno vegetale disponibile dalle pregresse ricomposizioni, materiale terroso provenienti dalla cava contigua "BRUSTOLADA NORD", per i quantitativi strettamente necessari ed in conformità alle disposizioni attuative di cui alla DGR 761 del 15.03.2010, in particolare del punto 13) della lettera B) dell'allegato A, avente idonei requisiti di qualità ambientale dimostrati mediante il rispetto dei limiti di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006, in conformità a quanto disposto al punto 2) lettera C del medesimo provvedimento 761/2010;
l)      non utilizzare per la ricomposizione della cava, materiale proveniente dall'esterno del contesto estrattivo "MASIERE EX CASAGRANDE - BRUSTOLADA NORD";
m)  assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
n)    provvedere al rinverdimento dei versanti ricomposti più acclivi anche con il sistema dell'idrosemina potenziata, qualora necessario;
o)    provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo del Servizio forestale regionale di Belluno soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
p)    mantenere l'attuale ingresso dalla cava Brustolada Nord per il transito dei mezzi dà e per la cava;
q)    non avviare i lavori di coltivazione prima dell'avvenuta presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo;
r)     condurre i lavori in modo da non produrre danni a terzi e comunque di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

12.   di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2026;

13.   di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, per quanto non abrogato, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

14.   di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

  1. la ditta può utilizzare per la ricostituzione del suolo organico e la realizzazione del raccordo morfologico con la cava "MASIERE", il materiale terroso di cui alla pregressa ricomposizione che verrà temporaneamente accantonato all'interno della cava, soltanto nel caso in cui le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006, ai sensi della DGR 761/2010;
  2. il materiale di cui alla precedente lettera a) dovrà essere integrato con quello proveniente dalla cava "BRUSTOLADA NORD", per il quale i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006, ovvero ai valori di fondo espressi dal sito di utilizzo;
  3. è fatto divieto alla ditta di utilizzare nella ricomposizione morfologica materiale di provenienza diversa da quella sopra indicata. L'utilizzo di materiale diverso potrà essere autorizzato, ai sensi della D.G.R. n. 652/07, previa motivata richiesta, solo qualora il materiale terroso di cui alle lettere a) e b) non presenti i prescritti requisiti di qualità ambientale o non risulti sufficiente per le necessità della ricomposizione;
  4. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione regionale geologia e georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;

15.   di dare atto che la ditta ha presentato l'accordo sottoscritto in data 04.04.2013 congiuntamente con la ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A., titolare dell'autorizzazione della cava "BRUSTOLADA NORD", acquisito al protocollo n. 147663 del 08.04.2013, per l'utilizzo di parte del materiale terroso presente nella suddetta cava ai fini della ricomposizione morfologica;

16.   di fare obbligo alla ditta, in recepimento del parere espresso dal Servizio Pianificazione Ambientale in ordine alla presenza a margine dell'area d'intervento del sito SIC/ZPS IT3230083 - Dolomiti Feltrine e Bellunesi, di provvedere ai seguenti adempimenti:

a) sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi e rumori in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
b) durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possano evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
c) nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi un possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;
d) la progettazione del verde sia eseguita con l'obbiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o specie alloctone invasive;
e) sia effettuato il sopralluogo previsto a pag. 12 delle integrazioni alla relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale previste nella Valutazione di Incidenza al Punto 5 e i risultati siano depositati presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione del Veneto.

17.   di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è costituito da "detrito";

18.   di applicare le disposizioni, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, stabilite con DGR 652/07 che si intende qui integralmente richiamata e trascritta;

19.   di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8) il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Incotur s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 5056/1994 per l'importo di Euro 199.728,53, costituito da polizza fideiussoria n. 49.870.459 in data 08.04.2013 della società Allianz Ras per l'intero importo (bolletta n. 0001027 del 19.06.2013), nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;

20.   di stabilire che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

21.   di stabilire che la Regione Veneto si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007; , ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982,

22.   di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 400,00 (quattrocento/00);

23.   di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di Euro 197,00 (centonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria- 30)22 Venezia;

24.   di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;

25.   di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Sospirolo e alla Provincia di Belluno;

26.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

27.   di incaricare la Direzione regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

28.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

29.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

30.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

(seguono allegati)

2367_AllegatoA_264823.pdf
2367_AllegatoB_264823.pdf

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