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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 14 gennaio 2014


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2366 del 16 dicembre 2013

Ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A.. Autorizzazione a ampliare la cava di detrito denominata "BRUSTOLADA NORD" e sita in Comune di Sospirolo (BL). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).

Note per la trasparenza
Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A . per ampliare la cava di detrito, denominata "BRUSTOLADA NORD", in Comune di Sospirolo (BL). Istanza ditta prot. n. 432092/57.02 del 20.08.2008 Parere C.T.P.A.C. di Belluno prot. n. 147531 del 16.03.2010 Parere Direzione Pianificazione Territoriali e Parchi prot. n. 266098 del 08.06.2011 Parere C.T.R.A.E. in data 02.11.2011 Richiesta parere Soprintendenza prot. n. 230578 del 30.05.2013

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A . per ampliare la cava di detrito, denominata "BRUSTOLADA NORD", in Comune di Sospirolo (BL).

Istanza ditta prot. n. 432092/57.02 del 20.08.2008
Parere C.T.P.A.C. di Belluno prot. n. 147531 del 16.03.2010
Parere Direzione Pianificazione Territoriali e Parchi prot. n. 266098 del 08.06.2011
Parere C.T.R.A.E. in data 02.11.2011
Richiesta parere Soprintendenza prot. n. 230578 del 30.05.2013.

 

L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A., con domanda in data 06.08.2008, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione a ampliare la cava di detrito denominata "BRUSTOALADA NORD" e sita in Comune di Sospirolo (BL), secondo un progetto che comprendeva anche l'ampliamento della contermine cava denominata "MASIERE EX CASAGRANDE" di altra ditta.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Sospirolo a partire dal 11.09.2008 e, successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.

Il Comune di Sospirolo con deliberazione del Consiglio n. 34 del 30.09.2008 ha espresso parere favorevole.

Con nota n. 590059 del 07.11.2008, pervenuta al Presidente della CTPAC di Belluno il 17.11.2008, è stato chiesto il previsto parere della CTPAC.

L'Amministrazione provinciale di Belluno, con nota n. 11040 in data 08.03.2010, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 23.02.2010, ha espresso parere favorevole sulle domande di ampliamento delle cave di detrito denominate "BRUSTOLADA NORD" e "MASIERE EX CASAGRANDE" con le seguenti prescrizioni:

  1. che venga eseguita l'asfaltatura della viabilità di cava, in prossimità dell'uscita, per un tratto di adeguata lunghezza, prima del raccordo con la strada provinciale Pedemontana;
  2. che, in mancanza di allacciamento alla rete idrica, sia dimensionato e allestito all'interno del piazzale di cava, un sistema di stoccaggio di acque non contaminate da utilizzare per abbattere le polveri e per la periodica bagnatura delle piste interne nei periodi siccitosi ed in quelli invernali;
  3. che, qualora non già realizzato, sia installato, in prossimità dell'uscita della cava e comunque prima del tratto interno asfaltato un impianto di lavaggio delle ruote e della scocca degli automezzi in uscita, la cui tempistica di realizzazione e messa in funzione sia prevista nell'eventuale provvedimento regionale di autorizzazione;
  4. che sia valutata in alternativa la possibilità di realizzare un sottopassaggio stradale tra il cantiere di Cava Brustolada Nord e gli impianti di lavorazione ubicati a sud della strada provinciale Pedemontana;
  5. che i mezzi dà e per le due cave transitino esclusivamente attraverso l'attuale ingresso di cava Brustolada Nord;
  6. che le operazioni di coltivazione nelle due cave contigue avvengano in modo simultaneo, così come previsto anche dall'accordo preliminare tra le due ditte pervenuto in Provincia con nota in data 19 febbraio 2009, in modo che le variazioni morfologiche procedano con gli stessi tempi e modalità in entrambe e non si creino fronti pericolosi nell'una e nell'altra parte;
  7. che l'accesso o gli accessi alle cave vengano muniti di cancello metallico provvisto di lucchetto;
  8. che venga utilizzato per il rinverdimento dei fronti coltivati, il sistema dell'idrosemina potenziata su almeno 30 cm di terra vegetale, eventualmente riportata dall'esterno;
  9. che il trak (frantoio mobile) operante sul fronte di escavazione ed impiegato per la prima lavorazione sia ubicato su un piano ribassato al fine di mitigare l'impatto acustico;
  10. che venga mantenuto in fase di estrazione, come avviene per l'autorizzazione in atto, un argine di mascheramento di almeno due metri sul ciglio di ogni gradoncino, allo scopo di mascherare il più possibile le operazioni di coltivazione;
  11. che sia proposta una adeguata segnaletica stradale per evidenziare il frequente accesso o attraversamento di camion che interessano la strada provinciale Pedemontana;
  12. che al termine dei lavori estrattivi e stante le quote di ripristino, si crei con la confinante cava Masiere, in accordo con la ditta F.lli De Dea Srl, un raccordo naturale, compatibilmente con i relativi progetti di sistemazione ambientale, allo scopo di non pregiudicare le normali condizioni di lavoro e di sicurezza dei rispettivi cantieri di coltivazione;
  13. che sia stralciata la porzione di ampliamento verso ovest mantenendo su quel lato, l'attuale perimetro autorizzato;
  14. che siano aggiornati gli elaborati tecnici e grafici di progetto in funzione del recepimento delle prescrizione sopra riportate;

La CTRAE, nella seduta del 02.11.2011, ha espresso parere favorevole con prescrizioni (Allegato A).

Con nota in data 04.04.2013, acquisita al protocollo della Regione al n. 147663 in data 08.04.2013, la ditta, in ottemperanza di specifiche prescrizioni della C.T.R.A.E., ha trasmesso l'accordo sottoscritto congiuntamente con la ditta Incotur s.r.l. e riguardante l'impegno di consentire l'utilizzo di parte del terreno vegetale presente nella cava BRUSTOLADA NORD per la ricomposizione morfologica dell'adiacente cava MASIERE EX CASAGRANDE.

Con successiva nota in data 17.04.2013 e protocollata in Regione al n. 184403 del 02.05.2013, la ditta ha provveduto ad inviare la documentazione integrativa e sostitutiva del progetto originario, riguardante lo stralcio della parte in ampliamento nel settore ovest, come da prescrizioni della C.T.R.A.E..

Trattandosi di cava ricadente in ambito parzialmente sottoposto a vincolo paesaggistico per la presenza del bosco, in data 27.10.2011 la Direzione geologia e georisorse, di concerto con il Servizio Paesaggio e Osservatorio della Direzione urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.lgs.42/2004, dalla quale emerge che l'intervento richiesto risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico. La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto, è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota n. 230578 del 30.05.2013, dove risulta pervenuta in data 05.06.2013, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Ora, risulta trascorso inutilmente sia il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento degli atti, assegnato al Soprintendente per il previsto parere ai sensi del comma 8° del citato articolo, sia il termine di 60 giorni dalla stessa data, stabilito dal successivo comma, affinché l'Amministrazione possa provvedere, in ogni caso, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Con nota in data 04.11.2013, acquisito al protocollo regionale n. 489549 del 12.11.2013, la ditta ha chiesto la riduzione dell'importo del deposito cauzionale poiché, in ottemperanza alle prescrizioni della C.T.R.A.E., la superficie di scavo dagli 89.145 mq richiesti è stata ridimensionata a 72.807 mq. Tale richiesta appare accoglibile e quindi si propone la riduzione dell'importo del deposito cauzionale da Euro 500.000, come disposti dalla C.T.R.A.E. nel parere del 02.11.2011, a Euro 400.000.

Il progetto interessa una superficie di scavo complessiva (cava originaria + ampliamento) di circa 72.807 mq e prevede l'estrazione di un ulteriore volume utile di circa 406.000 mc di materiale commerciabile, sottoforma di detrito, da aggiungersi al materiale già autorizzato e ancora da estrarre, stimato in circa 974.000 mc alla data di stesura del progetto.

Da ultimo si precisa che la ditta ha trasmesso in data 18.10.2011, acquisito al protocollo n. 488034 del 20.10.2011, il piano di gestione di rifiuti di estrazione dal quale risulta che non vi è produzione di rifiuti.

Ciò premesso, si propone di accogliere il citato parere della CTRAE nonché le relative prescrizioni e motivazioni, autorizzando la ditta ad ampliare la cava in oggetto, precisando che, con le prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E,. come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile con le esigenze di tutela ambientale e, in particolare, con i vincoli idrogeologico e paesaggistico esistenti sull'area di cava.

Il relatore conclude la propria relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità, con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. in data 06.08.2008, protocollata in Regione al n. 432092/57.02del 20.08.2008;

VISTA la D.G.R. n. 751 del 21.03.2006 di autorizzazione a coltivare la cava denominata "BRUSTOLADA NORD" e sita in Comune di Sospirolo (BL), e le correlate DD.G.R. n. 4409 del 31.08.1982 e n. 5057 del 25.10.1994, per quanto tuttora efficaci;

VISTA la documentazione integrativa acquisita ai protocolli regionali n. 520381 del 05.10.2010, 153822 del 30.03.2011, n. 192418 del 20.04.2011, n. 488034 del 20.10.2011, n. 511336 del 03.11.2011 e n. 184403 del 02.05.2013;

VISTO il Piano Gestione Rifiuti di Estrazione acquisito al protocollo regionale n. 488034 del 20.10.2011;

VISTO inoltre l'atto di impegno in data 04.04.2013, acquisito al protocollo regionale n. 147663 del 08.04.2013, sottoscritto dalla ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. congiuntamente alla ditta Incotur s.r.l. per l'utilizzo, qualora necessario, del materiale terroso proveniente dalla cava BRUSTOLADA NORD per la ricomposizione morfologica nella cava adiacente "MASIERE EX CASAGRANDE";

VISTA la nota in data 04.11.2013, acquisito al protocollo regionale n. 489549 del 12.11.2013, con la quale la ditta ha chiesto la riduzione dell'importo del deposito cauzionale;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni, il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, le DD.G.R n. 496 del 05.03.2004 e n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.L. 91/2013, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;

PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Belluno con le relative motivazioni;

VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni, che assorbe ed integra il parere obbligatorio e vincolante della C.T.P.A.C.;

VISTO lo schema di atto unilaterale d'obbligo (Allegato B) sostitutivo della convenzione prevista dall'art. 20 della L.R. 44/82;

delibera

  1. di autorizzare la ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. - P.I. 00843350265 - con sede in Via Bombardieri, n. 14, Ponte della Priula - Susegana (TV), a coltivare in ampliamento la cava di detrito denominata "BRUSTOLADA NORD", sita in Comune di Sospirolo (BL) sull'area individuata con linea di colore blu (limite autorizzazione vigente) e con linea rossa (porzione in ampliamento nel settore Nord-Est della cava) sulla Tav. 2 - Planimetria di inquadramento catastale, acquisita al protocollo n. 432092/57.02in data 20.08.2008, in conformità alla documentazione progettuale costituita da n. 21 elaborati come di seguito elencati e con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e al parere della CTRAE (Allegato A), parte integrante del provvedimento medesimo:

a) documentazione del progetto originario acquisita al prot. n. 432092/57.02 del 20.08.2008

1) E1 - Relazione Tecnica
2) E2 - Relazione di Recupero Ambientale
3) E3 - Documentazione fotografica
4) Tav. 1 - Inquadramento territoriale
5) Tav. 2 - Planimetria di Inquadramento catastale

b) documentazione integrativa acquisita al prot. n. 520381 del 05.10.2010

6) Selezione preliminare - Screening di Valutazione d'incidenza - Integrazioni e chiarimenti

c) documentazione integrativa acquisita: al prot. n. 153822 del 30.03.2011

7) Valutazione Incidenza Ambientale (Screening)

d) documentazione integrativa acquisita: al prot. n. 192418 del 20.04.2011

8) Relazione Paesaggistica

d) documentazione integrativa acquisita: prot. n. 488034 del 20.10.2011

9) Piano Gestione Rifiuti di estrazione

e) documentazione integrativa acquisita: prot. n. 511336 del 03.11.2011

10) Analisi di stabilità

f) documentazione integrativa acquisita: prot. n. 184403 del 02.05.2013

11) Relazione tecnica integrativa
12) Tav. 3 - Planimetria dello stato di fatto al 01.01.2008
13) Tav. 4 - Planimetria fine 1° fase
14) Tav. 5 - Planimetria fine 2° fase
15) Tav. 6 - Planimetria fine 3° fase
16) Tav. 7 - Planimetria finale di progetto con ripristini
17) Tav. 8a - Sezioni di progetto
18) Tav. 8b - Sezioni di progetto
19) Tav. 8c - Sezioni di progetto
20) Tav. 9 - Concatenazione delle fasi di coltivazione
21) Tav. 10 - Planimetria di sgrondo delle acque meteoriche

  1. di stabilire che il presente atto, fintanto efficace, assorbe e sostituisce le precedenti deliberazioni GR n. 4409 del 31.08.1982, n. 5057 del 25.10.1994 e n. 751del 21.03.2006, rimanendo efficaci le DD.G.R. n. 4402/82 e n. 751/06 per le parti relative al cantiere residuale di cava denominato "BRUSTOLADA SUD";
  2. di autorizzare alla ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l'esecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l'intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 1) e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 11 lettere c), d), e), s) e t), è compatibile con il vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;
  3. di disporre che l'autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, è efficace per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni ambientali, ai sensi del comma 11 del citato art. 146;
  5. 6.       di stabilire che l'ulteriore materiale utile estraibile dall'ampliamento, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa mc 406.000, dando atto che il materiale utile già autorizzato e ancora da estrarre ammontava, alla data di stesura del progetto, a circa mc 974.000;
  6. 7.       di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n. 488034 del 20.10.201, dando atto che dal medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
  7. 8.       di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
  8. 9.       di fare obbligo alla ditta di presentare, prima del ritiro del provvedimento di autorizzazione, la documentazione che dimostri la disponibilità dell'area di cava BRUSTOLADA NORD per la temporalità prevista dalla presente autorizzazione;
  9. 10.   di fare obbligo alla ditta di stipulare con il Comune di Sospirolo la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predispostosecondo lo schema parte integrante del presente provvedimento (Allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
  10. 11.   di stabilire a carico della ditta l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a)    completare la nuova delimitazione dell'area di cava, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Belluno;
b)    recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 l'area in coltivazione;
c)    procedere con i lavori di coltivazione mediante fasi consequenziali di scavo e ricomposizione morfologica, partendo dalla zona sommitale dell'area di intervento e in conformità alle indicazioni di progetto. Le operazioni di coltivazione dovranno essere condotte, per quanto possibile, in modo coordinato con quelle previste per la cava "MASIERE EX CASAGRANDE", affinché vi siano minimi sfalsamenti di livello tra i piazzali estrattivi, evitando, in ogni caso, la creazione di fronti estrattivi pericolosi tra i piazzali medesimi. Si dovrà procedere, altresì, con modalità coordinate nelle operazioni di abbattimento del diaframma tra le due cave;
d)    mantenere di volta in volta, lungo il ciglio esterno del piano di estrazione, un argine alto almeno due metri, allo scopo di mascherare il più possibile le operazioni di coltivazione;
e)    avanzare con i lavori di coltivazione subordinatamente all'esito positivo dei controlli biennali dello stato di attuazione del progetto approvato, da effettuarsi da parte del Comune, della Provincia, coadiuvati dal Servizio Forestale Regionale;
f)     effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
g)    accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e, ove non inquinato, riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale della cava e della cava contigua denominata "MASIERE EX CASAGRANDE;
h)    eseguire, sul settore ovest di ampliamento, già interessato da vecchie escavazioni e stralciato dalle aree di scavo, soltanto interventi di ricomposizione, anche previo adeguamento del raccordo morfologico in prossimità del limite delle aree di scavo come modificate, al fine di una migliore conformazione finale;
i)      dotare il piazzale temporaneo di cava, qualora vi venisse utilizzato il trak (frantoio mobile) per la prima lavorazione del materiale estratto, di adeguato argine lungo il suo perimetro esterno al fine di mitigare l'impatto acustico;
j)      provvedere all'installazione di cancello metallico provvisto di lucchetto in corrispondenza dell'ingresso alla cava e alla formazione di un piccolo dosso lungo il bordo della carreggiata stradale al fine di impedire che le acque di ruscellamento possano entrare nel piazzale di cava;
k)    dimensionare e allestire all'interno del piazzale di cava, in mancanza di allacciamento alla rete idrica, un sistema di stoccaggio di acque non contaminate da utilizzare per abbattere le polveri e per la periodica bagnatura delle piste interne nei periodi siccitosi ed in quelli invernali;
l)      installare, entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento e qualora non già realizzato, in prossimità dell'accesso alla cava, un impianto di lavaggio delle ruote e della scocca degli automezzi in uscita. Qualora l'impianto sia costituito da unico punto di lavaggio (ad es. vasca), anziché da spruzzatori in serie, l'ubicazione dello stesso deve essere tale che i mezzi dopo il lavaggio percorrano un tratto interno asfaltato di almeno 20 metri;
m)  concordare con l'ufficio provinciale competente, una adeguata segnaletica stradale per evidenziare il frequente accesso o attraversamento di camion che interessano la strada provinciale Pedemontana;
n)    valutare la possibilità di realizzare un sottopassaggio stradale tra il cantiere di cava Brustolada Nord e gli impianti di lavorazione ubicati a sud della strada provinciale Pedemontana, al fine di evitare l'attraversamento diretto della strada medesima;
o)    riportare il terreno vegetale sulla superficie finale per uno spessore di circa 30 cm;
p)    utilizzare, per la sola ricostituzione del suolo organico, il terreno vegetale da recuperare dalle pregresse ricomposizioni, ora da eliminare, in conformità alle disposizioni attuative di cui alla DGR 761 del 15.03.2010, con particolare riferimento al punto 13) della lettera B) e punto 2) lettera C dell'allegato al provvedimento, aventi idonei requisiti di qualità ambientale dimostrati mediante il rispetto dei limiti di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006 e secondo le modalità previste dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
q)    è fatto divieto di utilizzare per la ricostituzione del suolo organico, materiale proveniente dall'esterno della cava;
r)     assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
s)    provvedere al rinverdimento dei versanti ricomposti più acclivi, anche con il sistema dell'idrosemina potenziata, qualora necessario;
t)     provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo del Servizio Forestale Regionale di Belluno soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;

  1. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2026;
  2. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, per quanto non abrogato, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
  3. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
  1. la ditta può utilizzare per la ricostituzione del suolo organico il materiale terroso utilizzato nella pregressa ricomposizione e temporaneamente accantonato all'interno della cava, soltanto nel caso in cui le concentrazioni in esso presenti siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
  2. è fatto divieto alla ditta di utilizzare materiale di provenienza esterna alla cava nella ricostituzione del suolo superficiale. L'eventuale utilizzo dovrà essere espressamente autorizzato, ai sensi della D.G.R. n. 652/07, solo qualora il materiale terroso non presenti i prescritti requisiti di qualità ambientale e previa motivata richiesta;
  3. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione regionale geologia e georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
  1. di dare atto che la ditta ha presentato l'accordo sottoscritto in data 04.04.2013 congiuntamente con la ditta Incotur s.r.l., titolare dell'autorizzazione della cava "MASIERE EX CASAGRANDE", acquisito al protocollo n. 147663 del 08.04.2013, per l'utilizzo di parte del materiale terroso presente nella cava BRUSTOLADA NORD ai fini della ricomposizione morfologica della cava "MASIERE EX CASAGRANDE";
  2. di fare obbligo alla ditta, in recepimento del parere espresso dal Servizio Pianificazione Ambientale in ordine alla presenza a margine dell'area d'intervento del sito SIC/ZPS IT3230083 - Dolomiti Feltrine e Bellunesi, di provvedere ai seguenti adempimenti:

a) siano attuate e rispettate le indicazioni progettuali del "Progetto di recupero a verde", da pagina 11 a pagina 22 e le indicazioni di inizio lavori indicate nel "Cronoprogramma dei lavori", pagine 22 e 23 della integrazione, acquisita al protocollo regionale n. 153822 in data 30.03.2011, alla relazione di screening "Valutazione d'Incidenza Ambientale";
b) siano attuate e rispettate le "Prescrizioni progettuali" così come indicate a pag. 56 dell'integrazione di cui al punto precedente;
c) sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi e rumori in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
d) durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possano evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
e) sia verificato il rispetto dei riferimenti della Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente in materia di rete Natura 2000;

  1. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è costituito da "detrito";
  2. di applicare le disposizioni, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, stabilite con DGR 652/07 che si intende qui integralmente richiamata e trascritta;
  3. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8) il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 751 del 21.03.2006 per l'importo di Euro 375.046,19, costituito da polizza fideiussoria n. 320236732 della società Assicurazioni Generali S.p.A. per l'intero importo (bolletta n. 0002141 del 28.09.2012), nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;
  4. di stabilire che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
  5. di stabilire che la Regione Veneto si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007; , ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982,
  6. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 400,00 (quattrocento/00);
  7. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di Euro 197,00 (centonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria- 30)22 Venezia;
  8. di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;
  9. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Sospirolo e alla Provincia di Belluno;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di incaricare la Direzione regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

(seguono allegati)

2366_AllegatoA_264822.pdf
2366_AllegatoB_264822.pdf

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