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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2366 del 16 dicembre 2013
Ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A.. Autorizzazione a ampliare la cava di detrito denominata "BRUSTOLADA NORD" e sita in Comune di Sospirolo (BL). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A . per ampliare la cava di detrito, denominata "BRUSTOLADA NORD", in Comune di Sospirolo (BL).
Istanza ditta prot. n. 432092/57.02 del 20.08.2008 Parere C.T.P.A.C. di Belluno prot. n. 147531 del 16.03.2010 Parere Direzione Pianificazione Territoriali e Parchi prot. n. 266098 del 08.06.2011 Parere C.T.R.A.E. in data 02.11.2011 Richiesta parere Soprintendenza prot. n. 230578 del 30.05.2013.
L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
La ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A., con domanda in data 06.08.2008, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione a ampliare la cava di detrito denominata "BRUSTOALADA NORD" e sita in Comune di Sospirolo (BL), secondo un progetto che comprendeva anche l'ampliamento della contermine cava denominata "MASIERE EX CASAGRANDE" di altra ditta.
Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Sospirolo a partire dal 11.09.2008 e, successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.
Il Comune di Sospirolo con deliberazione del Consiglio n. 34 del 30.09.2008 ha espresso parere favorevole.
Con nota n. 590059 del 07.11.2008, pervenuta al Presidente della CTPAC di Belluno il 17.11.2008, è stato chiesto il previsto parere della CTPAC.
L'Amministrazione provinciale di Belluno, con nota n. 11040 in data 08.03.2010, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 23.02.2010, ha espresso parere favorevole sulle domande di ampliamento delle cave di detrito denominate "BRUSTOLADA NORD" e "MASIERE EX CASAGRANDE" con le seguenti prescrizioni:
La CTRAE, nella seduta del 02.11.2011, ha espresso parere favorevole con prescrizioni (Allegato A).
Con nota in data 04.04.2013, acquisita al protocollo della Regione al n. 147663 in data 08.04.2013, la ditta, in ottemperanza di specifiche prescrizioni della C.T.R.A.E., ha trasmesso l'accordo sottoscritto congiuntamente con la ditta Incotur s.r.l. e riguardante l'impegno di consentire l'utilizzo di parte del terreno vegetale presente nella cava BRUSTOLADA NORD per la ricomposizione morfologica dell'adiacente cava MASIERE EX CASAGRANDE.
Con successiva nota in data 17.04.2013 e protocollata in Regione al n. 184403 del 02.05.2013, la ditta ha provveduto ad inviare la documentazione integrativa e sostitutiva del progetto originario, riguardante lo stralcio della parte in ampliamento nel settore ovest, come da prescrizioni della C.T.R.A.E..
Trattandosi di cava ricadente in ambito parzialmente sottoposto a vincolo paesaggistico per la presenza del bosco, in data 27.10.2011 la Direzione geologia e georisorse, di concerto con il Servizio Paesaggio e Osservatorio della Direzione urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.lgs.42/2004, dalla quale emerge che l'intervento richiesto risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico. La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto, è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota n. 230578 del 30.05.2013, dove risulta pervenuta in data 05.06.2013, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.
Ora, risulta trascorso inutilmente sia il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento degli atti, assegnato al Soprintendente per il previsto parere ai sensi del comma 8° del citato articolo, sia il termine di 60 giorni dalla stessa data, stabilito dal successivo comma, affinché l'Amministrazione possa provvedere, in ogni caso, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Con nota in data 04.11.2013, acquisito al protocollo regionale n. 489549 del 12.11.2013, la ditta ha chiesto la riduzione dell'importo del deposito cauzionale poiché, in ottemperanza alle prescrizioni della C.T.R.A.E., la superficie di scavo dagli 89.145 mq richiesti è stata ridimensionata a 72.807 mq. Tale richiesta appare accoglibile e quindi si propone la riduzione dell'importo del deposito cauzionale da Euro 500.000, come disposti dalla C.T.R.A.E. nel parere del 02.11.2011, a Euro 400.000.
Il progetto interessa una superficie di scavo complessiva (cava originaria + ampliamento) di circa 72.807 mq e prevede l'estrazione di un ulteriore volume utile di circa 406.000 mc di materiale commerciabile, sottoforma di detrito, da aggiungersi al materiale già autorizzato e ancora da estrarre, stimato in circa 974.000 mc alla data di stesura del progetto.
Da ultimo si precisa che la ditta ha trasmesso in data 18.10.2011, acquisito al protocollo n. 488034 del 20.10.2011, il piano di gestione di rifiuti di estrazione dal quale risulta che non vi è produzione di rifiuti.
Ciò premesso, si propone di accogliere il citato parere della CTRAE nonché le relative prescrizioni e motivazioni, autorizzando la ditta ad ampliare la cava in oggetto, precisando che, con le prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E,. come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile con le esigenze di tutela ambientale e, in particolare, con i vincoli idrogeologico e paesaggistico esistenti sull'area di cava.
Il relatore conclude la propria relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità, con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la domanda della ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. in data 06.08.2008, protocollata in Regione al n. 432092/57.02del 20.08.2008;
VISTA la D.G.R. n. 751 del 21.03.2006 di autorizzazione a coltivare la cava denominata "BRUSTOLADA NORD" e sita in Comune di Sospirolo (BL), e le correlate DD.G.R. n. 4409 del 31.08.1982 e n. 5057 del 25.10.1994, per quanto tuttora efficaci;
VISTA la documentazione integrativa acquisita ai protocolli regionali n. 520381 del 05.10.2010, 153822 del 30.03.2011, n. 192418 del 20.04.2011, n. 488034 del 20.10.2011, n. 511336 del 03.11.2011 e n. 184403 del 02.05.2013;
VISTO il Piano Gestione Rifiuti di Estrazione acquisito al protocollo regionale n. 488034 del 20.10.2011;
VISTO inoltre l'atto di impegno in data 04.04.2013, acquisito al protocollo regionale n. 147663 del 08.04.2013, sottoscritto dalla ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. congiuntamente alla ditta Incotur s.r.l. per l'utilizzo, qualora necessario, del materiale terroso proveniente dalla cava BRUSTOLADA NORD per la ricomposizione morfologica nella cava adiacente "MASIERE EX CASAGRANDE";
VISTA la nota in data 04.11.2013, acquisito al protocollo regionale n. 489549 del 12.11.2013, con la quale la ditta ha chiesto la riduzione dell'importo del deposito cauzionale;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni, il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, le DD.G.R n. 496 del 05.03.2004 e n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.L. 91/2013, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;
ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;
VISTO l'art. 76 della L.R. 27.06.1985. n. 61;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;
PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Belluno con le relative motivazioni;
VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni, che assorbe ed integra il parere obbligatorio e vincolante della C.T.P.A.C.;
VISTO lo schema di atto unilaterale d'obbligo (Allegato B) sostitutivo della convenzione prevista dall'art. 20 della L.R. 44/82;
delibera
a) documentazione del progetto originario acquisita al prot. n. 432092/57.02 del 20.08.2008
1) E1 - Relazione Tecnica 2) E2 - Relazione di Recupero Ambientale 3) E3 - Documentazione fotografica 4) Tav. 1 - Inquadramento territoriale 5) Tav. 2 - Planimetria di Inquadramento catastale
b) documentazione integrativa acquisita al prot. n. 520381 del 05.10.2010
6) Selezione preliminare - Screening di Valutazione d'incidenza - Integrazioni e chiarimenti
c) documentazione integrativa acquisita: al prot. n. 153822 del 30.03.2011
7) Valutazione Incidenza Ambientale (Screening)
d) documentazione integrativa acquisita: al prot. n. 192418 del 20.04.2011
8) Relazione Paesaggistica
d) documentazione integrativa acquisita: prot. n. 488034 del 20.10.2011
9) Piano Gestione Rifiuti di estrazione
e) documentazione integrativa acquisita: prot. n. 511336 del 03.11.2011
10) Analisi di stabilità
f) documentazione integrativa acquisita: prot. n. 184403 del 02.05.2013
11) Relazione tecnica integrativa 12) Tav. 3 - Planimetria dello stato di fatto al 01.01.2008 13) Tav. 4 - Planimetria fine 1° fase 14) Tav. 5 - Planimetria fine 2° fase 15) Tav. 6 - Planimetria fine 3° fase 16) Tav. 7 - Planimetria finale di progetto con ripristini 17) Tav. 8a - Sezioni di progetto 18) Tav. 8b - Sezioni di progetto 19) Tav. 8c - Sezioni di progetto 20) Tav. 9 - Concatenazione delle fasi di coltivazione 21) Tav. 10 - Planimetria di sgrondo delle acque meteoriche
a) completare la nuova delimitazione dell'area di cava, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Belluno; b) recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 l'area in coltivazione; c) procedere con i lavori di coltivazione mediante fasi consequenziali di scavo e ricomposizione morfologica, partendo dalla zona sommitale dell'area di intervento e in conformità alle indicazioni di progetto. Le operazioni di coltivazione dovranno essere condotte, per quanto possibile, in modo coordinato con quelle previste per la cava "MASIERE EX CASAGRANDE", affinché vi siano minimi sfalsamenti di livello tra i piazzali estrattivi, evitando, in ogni caso, la creazione di fronti estrattivi pericolosi tra i piazzali medesimi. Si dovrà procedere, altresì, con modalità coordinate nelle operazioni di abbattimento del diaframma tra le due cave; d) mantenere di volta in volta, lungo il ciglio esterno del piano di estrazione, un argine alto almeno due metri, allo scopo di mascherare il più possibile le operazioni di coltivazione; e) avanzare con i lavori di coltivazione subordinatamente all'esito positivo dei controlli biennali dello stato di attuazione del progetto approvato, da effettuarsi da parte del Comune, della Provincia, coadiuvati dal Servizio Forestale Regionale; f) effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava; g) accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e, ove non inquinato, riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale della cava e della cava contigua denominata "MASIERE EX CASAGRANDE; h) eseguire, sul settore ovest di ampliamento, già interessato da vecchie escavazioni e stralciato dalle aree di scavo, soltanto interventi di ricomposizione, anche previo adeguamento del raccordo morfologico in prossimità del limite delle aree di scavo come modificate, al fine di una migliore conformazione finale; i) dotare il piazzale temporaneo di cava, qualora vi venisse utilizzato il trak (frantoio mobile) per la prima lavorazione del materiale estratto, di adeguato argine lungo il suo perimetro esterno al fine di mitigare l'impatto acustico; j) provvedere all'installazione di cancello metallico provvisto di lucchetto in corrispondenza dell'ingresso alla cava e alla formazione di un piccolo dosso lungo il bordo della carreggiata stradale al fine di impedire che le acque di ruscellamento possano entrare nel piazzale di cava; k) dimensionare e allestire all'interno del piazzale di cava, in mancanza di allacciamento alla rete idrica, un sistema di stoccaggio di acque non contaminate da utilizzare per abbattere le polveri e per la periodica bagnatura delle piste interne nei periodi siccitosi ed in quelli invernali; l) installare, entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento e qualora non già realizzato, in prossimità dell'accesso alla cava, un impianto di lavaggio delle ruote e della scocca degli automezzi in uscita. Qualora l'impianto sia costituito da unico punto di lavaggio (ad es. vasca), anziché da spruzzatori in serie, l'ubicazione dello stesso deve essere tale che i mezzi dopo il lavaggio percorrano un tratto interno asfaltato di almeno 20 metri; m) concordare con l'ufficio provinciale competente, una adeguata segnaletica stradale per evidenziare il frequente accesso o attraversamento di camion che interessano la strada provinciale Pedemontana; n) valutare la possibilità di realizzare un sottopassaggio stradale tra il cantiere di cava Brustolada Nord e gli impianti di lavorazione ubicati a sud della strada provinciale Pedemontana, al fine di evitare l'attraversamento diretto della strada medesima; o) riportare il terreno vegetale sulla superficie finale per uno spessore di circa 30 cm; p) utilizzare, per la sola ricostituzione del suolo organico, il terreno vegetale da recuperare dalle pregresse ricomposizioni, ora da eliminare, in conformità alle disposizioni attuative di cui alla DGR 761 del 15.03.2010, con particolare riferimento al punto 13) della lettera B) e punto 2) lettera C dell'allegato al provvedimento, aventi idonei requisiti di qualità ambientale dimostrati mediante il rispetto dei limiti di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006 e secondo le modalità previste dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione; q) è fatto divieto di utilizzare per la ricostituzione del suolo organico, materiale proveniente dall'esterno della cava; r) assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava; s) provvedere al rinverdimento dei versanti ricomposti più acclivi, anche con il sistema dell'idrosemina potenziata, qualora necessario; t) provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo del Servizio Forestale Regionale di Belluno soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
a) siano attuate e rispettate le indicazioni progettuali del "Progetto di recupero a verde", da pagina 11 a pagina 22 e le indicazioni di inizio lavori indicate nel "Cronoprogramma dei lavori", pagine 22 e 23 della integrazione, acquisita al protocollo regionale n. 153822 in data 30.03.2011, alla relazione di screening "Valutazione d'Incidenza Ambientale"; b) siano attuate e rispettate le "Prescrizioni progettuali" così come indicate a pag. 56 dell'integrazione di cui al punto precedente; c) sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi e rumori in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto; d) durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possano evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali; e) sia verificato il rispetto dei riferimenti della Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente in materia di rete Natura 2000;
(seguono allegati)
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