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Materia: Trasporti e viabilità
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2333 del 16 dicembre 2013
Art. 3bis del d.l. n. 138/2011. Designazione della Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Venezia ed i Comuni di Venezia e di Chioggia quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia.
Note per la trasparenza:
L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
Con la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013, la Giunta regionale ha definito il perimetro dei Bacini territoriali ottimali e omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale, individuando la scala provinciale quale dimensione territoriale ottimale per la gestione di tali servizi. Si tratta di un adempimento che risponde alle prescrizioni dettate dall'art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e ss.mm.ii. e che costituisce il primo tassello per la complessiva riorganizzazione della governance del servizio di TPL nel Veneto.
Il provvedimento richiamato ha quindi individuato, per quanto qui d'interesse, il Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia, quale insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia.
Il secondo corollario posto dalla norma statale per conseguire l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza del servizio è la designazione da parte della Regione dell'Ente di governo del Bacino, al quale il comma 1bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Con riguardo a tale processo, la Regione ha ritenuto, in armonia con i principi sussidiarietà, adeguatezza e di differenziazione di cui all'art. 118, comma 1, Cost. e nel rispetto dell'assetto autonomistico della Repubblica delineato dall'art. 5 Cost. e ribadito dall'art. 3 dello Statuto, di lasciare alle province ed ai comuni affidanti ampia discrezionalità sul percorso da intraprendere per addivenire ad una volontaria istituzione dell'Ente di governo. Lo strumento della convenzione tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, è risultato il modello organizzativo scelto o comunque non incompatibile con la volontà espressa dagli Enti affidanti e conforme al complessivo quadro normativo ordinamentale per la costituzione e la successiva designazione da parte della Regione dell'Ente di governo. Tramite l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico la Regione persegue le seguenti finalità:
Come descritto nella D.G.R. n. 2048/2013, la stipulazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 può prevedere la costituzione di un ufficio comune o la delega di funzioni e servizi da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Rispetto a questa duplice modalità di declinazione dello strumento convenzionale la Giunta non ha ritenuto di dover esprimere una preferenza, lasciando agli enti stipulanti piena autonomia sull'opzione organizzativa da compiere anche tramite la combinazione di tali modalità secondo uno schema a geometria variabile.
In data 10/12/2013 la Provincia di Venezia ha sottoscritto con i Comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Caorle e Cavallino - Treporti, singole convenzioni di delega di funzioni mediante le quali i predetti Comuni hanno autorizzato l'ente provinciale ad esercitare le funzioni amministrative delegate all'interno dell'Ente di governo (Allegato A). Analogamente, in data 10/12/2013 il Comune di Spinea ha delegato l'esercizio delle proprie funzioni in materia di trasporto pubblico locale al Comune di Venezia (Allegato B). Infine, sempre in data 10/12/2013 la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia hanno sottoscritto una Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino veneziano (Allegato C).
La Convenzione istituisce un Ufficio comune, organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici (art. 9), individuando la relativa sede (art. 3) e stabilendo le modalità di riparto dei conseguenti oneri organizzativi (art. 10); articola il Bacino veneziano in quattro sub-bacini (art. 5); istituisce gli Organi dell'Ente di governo e le modalità del loro funzionamento (artt. 6, 7, 8 e 18); individua le funzioni amministrative da esercitare in comune e ne disciplina l'esercizio (artt. 11, 12, 13 14 e 15); determina la durata e le procedure per il recesso e per modificare la Convenzione (art. 16).
In particolare la Convenzione prevede l'esercizio associato delle seguenti funzioni e compiti amministrativi:
Considerato che la Convezione appare sostanzialmente conforme agli "Indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000", approvati con la D.G.R. n. 2048/2013, con il presente provvedimento si propone di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Venezia ed i Comuni di Venezia e di Chioggia, sottoscritta in data 10/12/2013, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia. L'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007. Si propone, altresì, di stabilire che le funzioni amministrative e i compiti sopra elencati oggetto di esercizio associato siano esercitati dall'Ente di governo a partire 1° gennaio 2014.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4°, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visti gli artt. 5 e 118, comma 1, della Costituzione;
- Visti gli artt. 3 e 12 dello Statuto;
- Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 3bis del d.l. n. 138/2011;
- Visto l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012;
- Vista la l.r. n. 25/1998;
- Vista la l.r. n. 18/2012;
- Vista la D.G.R. n. 2048 del 19 novembre 2013;
- Viste le Convenzione di delega di funzioni in materia di trasporto pubblico locale stipulate tra la Provincia di Venezia e i Comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Caorle e Cavallino - Treporti, sottoscritte in data 10/12/2013 (Allegato A);
- Vista la Convenzione di delega di funzioni in materia di trasporto pubblico locale stipulata tra il Comune di Venezia e il Comune di Spinea, sottoscritta in data 10/12/2013 (Allegato B);
delibera
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di prendere atto della "Convenzione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale" ai sensi l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, sottoscritta in data 10/12/2013, tra Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino veneziano (Allegato C).
3. di prendere atto che la Convenzione di cui al punto 2 costituisce un Ufficio comune che opera, per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria.
4. di designare la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Venezia ed i Comuni di Venezia e di Chioggia, sottoscritta in data 10/12/2013, quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia.
5. di stabilire che l'Ente di governo così designato costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo Bacino territoriale ottimale ed omogeneo ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007.
6. di stabilire che Ente di governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia così individuato eserciterà le funzioni amministrative e i compiti individuati nella Convenzione di cui al punto 2 e sopra riportati nel presente provvedimento a partire dal 1° gennaio 2014.
7. di dare atto che con la costituzione dell'Ufficio comune non cambiano i rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della l.r. n. 25/1998.
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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