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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 07 gennaio 2014


Materia: Emigrazione ed immigrazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2308 del 16 dicembre 2013

Cancellazione dal registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettera a) legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" dell'associazione Unione Lavoratori Emigrati Veneti (U.L.E.V.)

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende procedere alla cancellazione dell'associazione Unione Lavoratori Emigrati Veneti (U.L.E.V.) dal registro di cui all'art. 18 comma 2 lettera a) della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificato dall'art. 19 della legge regionale n. 10 del 7 giugno 2013. Questo provvedimento segue alla precedente deliberazione di Giunta n. 2668 del 18 dicembre 2012, con la quale si assegnava alle associazioni un termine di sei mesi per fornire gli elementi integrativi ritenuti necessari per disporre il mantenimento delle stesse nel registro regionale delle associazioni operanti a favore dei veneti nel mondo.

 

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", all'articolo 18, come modificato dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10, prevede l'istituzione di tre distinti registri:

a)      delle associazioni aventi sede nel territorio regionale e che operano a favore dei veneti nel mondo;

b)      dei circoli veneti all'estero;

c)      dei comitati e federazioni di circoli veneti all'estero.

Il comma 3 di detto articolo 18 statuisce poi che le associazioni, i circoli e i comitati e federazioni all'estero già iscritti nei registri regionali ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i veneti nel mondo", abrogata dall'art. 19 comma 1 della legge regionale n. 2/2003, sono iscritti di diritto nei registri previsti dal succitato art. 18 della nuova norma.

Successivamente, con deliberazione n. 3010 del 3 ottobre 2003 la Giunta regionale ha pertanto provveduto, sulla base del registro di cui alla legge regionale n. 25/1995, ad istituire il registro regionale delle associazioni di cui alla lettera a) comma 2 dell'articolo 18.

In detto registro sono state iscritte nel corso degli anni tredici associazioni, e precisamente:

1) Associazione Bellunesi nel Mondo, con sede in Belluno;

2) Associazione Padovani nel Mondo, con sede in Padova;

3) Associazione Polesani nel Mondo, con sede in Rovigo;

4) Associazione Trevisani nel Mondo, con sede in Treviso;

5) Associazione Veneziani nel Mondo, con sede in Marghera - Venezia;

6) Associazione Veronesi nel Mondo, con sede in Verona;

7) Ente Vicentini nel Mondo, con sede in Vicenza;

8) Associazione Nazionale Emigrati ed ex Emigrati in Australia e Americhe (A.N.E.A.), con sede in Rubano (PD);

9) Unione Lavoratori Emigrati Veneti (U.L.E.V.), con sede in Mestre - Venezia;

10) Unione dei Triveneti nel Mondo (U.T.R.I.M.), con sede in Treviso;

11) Fondazione Migrantes, con sede di direzione regionale in Rovigo;

12) Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo (C.T.I.M.), con sede di delegazione regionale in Verona;

13) Associazione Veneti nel Mondo, con sede in Camisano Vicentino (VI).

Con nota del competente dirigente regionale prot. n. 234996 del 22 maggio 2012 è stato avviato, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti direttive regionali, approvate con D.G.R. n. 2785 del 22 settembre 2009, il procedimento di revisione del registro medesimo, diretto a verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione di dette realtà associative.

Detto procedimento si è concluso con D.G.R. n. 2288 del 13 novembre 2012 e D.G.R. n. 2668 del 18 dicembre 2012, atti con i quali si è provveduto a confermare l'iscrizione al registro per alcune associazioni e a sospendere dal medesimo quelle per le quali sono risultati carenti alcuni elementi ritenuti necessari ai fini del mantenimento dell'iscrizione, per un periodo di tempo ritenuto congruo ai fini della produzione agli uffici regionali dei suddetti elementi.

Con il presente provvedimento si prende atto del mancato riscontro alle istanze regionali da parte dell'Unione Lavoratori Emigrati Veneti (U.L.E.V.), e si intende conseguentemente dare attuazione a quanto disposto dal punto 4 del deliberato della citata D.G.R. n. 2668/2012, proponendo la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

Più precisamente l'U.L.E.V., associazione costituita in Svizzera nel 1973 e successivamente, con atto notarile in data 12 ottobre 1983, trasferitasi in Veneto, non ha prodotto, nonostante le numerose sollecitazioni avanzate nell'ambito del procedimento di revisione del registro regionale e da ultimo con nota prot. n. 0272766 del 26.06.2013, alcun documento atto a comprovare l'esistenza di una struttura organizzativa sul territorio regionale idonea a realizzare le finalità di tutela delle comunità venete nel mondo. Non ha in particolare provveduto a trasmettere i bilanci consuntivi degli ultimi tre anni, ad indicare le sedi in Italia e all'estero che ad oggi risultano ad essa riferibili, né i componenti degli organi sociali (congresso, comitato direttivo, presidenza, collegio dei sindaci) e dei soci tesserati, persone fisiche e/o organizzazioni a norma di statuto. D'altro canto non risulta attestata in alcun modo l' attuale operatività a favore dei veneti nel mondo dell'associazione in questione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • Vista la legge regionale n. 2/2003, come modificata dalla legge regionale n. 10/2013;
  • Vista la D.G.R. n. 3010 del 3 ottobre 2003;
  • Vista la D.G.R. n. 2785 del 22 settembre 2009, contenente le "Direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni: Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro";
  • Vista la D.G.R. n. 2288 del 13 novembre 2012;
  • Vista la D.G.R. n. 2668 del 18 dicembre 2012;
  • Vista la D.G.R. n. 970 del 18 giugno 2013;
  • Vista la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione delle legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1 "Statuto del Veneto"

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  1. di disporre la cancellazione dal registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettera a) della legge regionale n. 2/2003, come modificata dalla legge regionale n. 10 del 7 giugno 2013, della seguente associazione: Unione Lavoratori Emigrati Veneti (U.L.E.V.);
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di dare atto che l'Unità di Progetto Flussi Migratori è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
  1. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

 

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