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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 07 gennaio 2014


Materia: Venezia, salvaguardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2263 del 10 dicembre 2013

Attività di ricerca e sperimentazione relative all'addendum all'accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera condotte da Veneto Nanotech S.C.p.A.. Non applicazione dell'art. 5, punto 9, lett. e) della convenzione di cui all'Allegato A Deliberazione di Giunta Regionale n. 2611 del 18.12.2012.

Note per la trasparenza:

Con la presente si esenta Veneto Nanotech dall'obbligo di copertura con garanzia fideiussoria delle somme erogate per gli stati di avanzamento dell'attività di ricerca approvati in via definitiva, prevedendo l'applicazione, in caso di irregolarità non sanabili, dell'art. 11 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5 sul recupero dei benefici concessi.

 

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola e l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

Si ricorda che tra Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato stipulato, in data 25 marzo 2005, l'Accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera, con la promozione e realizzazione di ricerche e sperimentazioni sulle tecnologie di utilizzo dell'idrogeno, con dotazione iniziale complessiva di 10 milioni di euro, pariteticamente conferiti da Regione e Ministero.

La Regione del Veneto e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno successivamente stipulato, in data 22 dicembre 2009, un Addendum all'Accordo programmatico, attraverso il quale il Ministero ha messo a disposizione un ulteriore importo di 5 milioni di euro.

Con deliberazione n. 1752, in data 06 luglio 2010, la Giunta Regionale ha disposto che le risorse disponibili fossero attribuite sulla scorta di apposito bando per la selezione dei progetti, senza escludere la possibilità di individuare, se del caso e nel rispetto delle disposizioni sulla concorrenza e la trasparenza, "progetti a regia".

Veneto Nanotech S.C.p.A., con nota n. 465/12/NT del 03.08.2012, ha avanzato alla Regione del Veneto una proposta di progettualità articolata su tre linee d'intervento.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota n. SEC-2012-0016645 del 23.10.2012, a fronte di quanto comunicato dalla Regione del Veneto, con nota prot. 363155 del 06.08.2012, circa le progettualità di Veneto Nanotech ha ritenuto percorribile la nuova proposta e, con nota n.0046222 del 07.12.2012, ha concesso la prosecuzione delle attività previste dall'Addendum per un ulteriore periodo, fino al 31.12.2015, confermando la possibilità di utilizzare le risorse ancora disponibili per finanziare le attività proposte da Veneto Nanotech.

Poiché, in base alle previsioni statutarie, Veneto Nanotech è un Organismo di Ricerca costituito nella forma dell'impresa pubblica e le disposizioni dell'articolo 3.1.1. della Comunicazione n. 2006/C 323/01, stabiliscono che attività di R&S finanziate con risorse pubbliche, svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, sono considerate attività non economiche e non configurano aiuti di stato, le progettualità sull'Idrogeno di cui trattasi sono soggette alla disciplina testè citata.

Pertanto, con deliberazione n. 2611 del 18.12.2012, la Giunta regionale ha preso atto delle progettualità sull'idrogeno proposte da Veneto Nanotech e stabilito che il finanziamento è riconoscibile nella misura di un'agevolazione di intensità pari all'80% dei costi di progetto, sia per le attività di ricerca industriale sia per le attività di sviluppo sperimentale, riferita alla spesa ammissibile a rendicontazione.

Con la succitata DGR, è stato altresì stabilito che la Regione verserà alla Società un finanziamento di € 3.225.920,00 (euro tremilioniduecentoventicinquemilanovecentoventi/00), pari all'80% del costo totale previsto in € 4.032.400,00 (euro quattromilionitrentaduemilaquattrocento/00), in rapporto alle sole spese ammissibili, a cui dovrà corrispondere un cofinanziamento da parte della società di € 806.480,00 (euro ottocentoseimilaquattrocentoottanta), pari al 20% del costo totale previsto.

Le somme che la Regione dovrà versare a tale titolo potranno essere liquidate solo dopo che Veneto Nanotech avrà effettuato la rendicontazione delle attività e delle relative spese secondo le modalità specificate all'art. 5 della convenzione sottoscritta tra le parti il 31.12.2012, il cui schema è stato approvato con DGR 2611/2012.

In particolare, a garanzia della effettiva corretta conduzione e conclusione delle attività previste dal progetto e della regolarità delle relative spese, il punto 9, lett. e) di detto articolo 5, prevede che la Società attivi una fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione del Veneto, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al finanziamento richiesto (incrementato di volta in volta) ovvero per l'intero importo (alla prima richiesta di somministrazione), il cui costo potrà essere rendicontato dopo la conclusione del progetto e, in caso di esito positivo della verifica della rendicontazione, rimborsato per il 50%.

La Società Veneto Nanotech, in data 21.06.2013 con prot. n. 328/13/NT/ds, ha presentato istanza alla Direzione regionale Progetto Venezia per l'erogazione del finanziamento relativo al primo stato di avanzamento, presentando a Veneto Innovazione SpA la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività svolte nel primo semestre del 2013 riferita alle progettualità sopra richiamate; tuttavia l'erogazione delle somme spettanti non è ad oggi potuta avvenire in quanto la Società non ha presentato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 5 della convenzione sottoscritta il 31.12.2013.

A tale proposito, con nota del 29.07.2013, prot. n. 371/13/NT/sn, agli atti con prot. n. 324145 del 31.07.2013, il Direttore generale di Veneto Nanotech ha chiesto l'eliminazione di tale obbligo in ragione dell'estrema difficoltà di reperire tale garanzia sul mercato del credito, ritenendo che ciò non pregiudichi le tutele nei confronti della Regione e dello stesso Ministero dell'Ambiente, considerato che le erogazioni avvengono solo per stati di avanzamento, a seguito della verifica dell'effettiva e corretta gestione del progetto, da parte del Veneto Innovazione SpA, in veste di ente incaricato dalla Regione ad effettuare i controlli a consuntivo.

In merito, con nota del 31.07.2013, prot. n. 326312, il Commissario Straordinario per il recupero Territoriale/Ambientale, ha precisato che "La ratio è che la Regione si garantisca (e garantisca anche il Ministero dell'Ambiente, che ha assentito il contributo alla stessa Regione) dell'effettiva, corretta conduzione e conclusione del programma dei progetti. Per questo, vi è nella convenzione anche uno specifico e puntuale articolo (7) che declina le condizioni per la decadenza o revoca del finanziamento, anche in riferimento a quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 28.01.2000, n. 5.

La fidejussione, quindi, deve essere mantenuta per tutta la durata del progetto e, in certi casi, fino ad avvenuti controlli successivi (ad es. nel caso di progetti cofinanziati dalle UE) e non risulta svincolabile (come nel caso di SAL di un'opera) per stadi successivi, in quanto legata all'impegno assunto dal beneficiario di portare a termine il progetto nei tempi e nei modi convenuti."

Il Direttore Generale di Veneto Nanotech , con nota del 09.08.2013, prot. n. 384/13/NT/sn, agli atti con prot. n. 345735 del 13.08.2013, ha replicato a tali precisazioni affermando che per quanto riguarda la garanzia di una conclusione del progetto "solo cause di forza maggiore potrebbero impedirne la completa realizzazione e che tale rischio, considerato che la Regione Veneto è socio di maggioranza assoluta di Veneto Nanotech, possa essere ritenuto non di tale rilevanza da negare l'eliminazione della garanzia fideiussoria".

E' opportuno pertanto valutare l'effettiva necessità della fidejussione, quale condizione per l'erogazione dei pagamenti intermedi a Veneto Nanotech, comparando l'interesse pubblico alla prosecuzione e alla conclusione delle attività rispetto alla garanzia di una eventuale restituzione delle risorse erogate, con l'aggravio, in termini economici, che la prestazione della fidejussione comporta, anche per la Regione, tenuta a rimborsarne i costi nella misura del 50%, considerati:

·    l'attuale situazione congiunturale, che rende particolarmente oneroso l'accesso alle forme di garanzia;

·    il controllo che la Regione del Veneto esercita nei confronti della società in parola, partecipata nella misura del 77,78%;

·    l'importanza strategica che la realizzazione delle progettualità di cui alla suddetta convenzione riveste, in termini di recupero ambientale e valorizzazione del sito di Porto Marghera;

·    il riconoscimento dell'iniziativa anche a livello nazionale, tanto che il Ministero dell'Ambiente ha sostenuto il progetto con una significativa partecipazione finanziaria, soprattutto se paragonata alle risorse assegnate ad altre Regioni.

Con riferimento e in analogia con quanto previsto dal Ministero del'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), di cui al D.M. 8 agosto 2000, n. 593 e relativa nota esplicativa del 15.05.2008, a cui si è già richiamata la Regione del Veneto nell'attuazione delle attività dell'Accordo e dell'Addendum sull'Idrogeno per quanto attiene allo status giuridico e ai costi ammissibili, va evidenziato che il MIUR richiede la presentazione di fidejussione a garanzia dei finanziamenti erogati solamente in caso di anticipazioni e limitatamente a organismi di ricerca che si configurino come soggetto privato.

Quindi, considerato che la Regione eroga il finanziamento in parola solo contro rendicontazione, ma comunque in anticipazione rispetto al rimborso da parte del Ministero dell'Ambiente, va precisato che è in ogni caso applicabile alla fattispecie di cui trattasi l'art. 11 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5 sul recupero dei benefici concessi alle imprese, che prevede che, nel caso il beneficio sia già stato erogato interamente o parzialmente, venga applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito.

Inoltre, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, prevede che al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

Per quanto sopra si ritiene di non applicare quanto disposto dall'art. 5, punto 9 lett. e) della convenzione in essere tra Regione del Veneto e Veneto Nanotech, sottoscritta il 31.12.2013, repertoriata con n. 28046.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto regionale, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTO l'articolo 3.1.1. della Comunicazione n. 2006/C 323/01;

VISTO il decreto del Ministero del'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 8 agosto 2000, n. 593;

VISTA la nota esplicativa del Ministero del'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.05.2008;

VISTO l'art. 11 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5 sul recupero dei benefici concessi alle imprese;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

VISTA la propria deliberazione n. 2611 del 18.12.2012;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e Veneto Nanotech S.C.p.a., il 31.12.2012, per utilizzo ed erogazione di un finanziamento per attività di ricerca e sperimentazione sulle tecnologie dell'idrogeno, ai fini della realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera;

VISTA l'istanza presentata, in data 21.06.2013 con prot. n. 328/13/NT/ds, dalla Società Veneto Nanotech per l'erogazione del finanziamento relativo al primo stato di avanzamento;

delibera

1.       le premesse sono parte integrante del presente atto;

2.       di non applicare quanto disposto dall'art. 5, punto 9 lett. e) della convenzione in essere tra Regione del Veneto e Veneto Nanotech, sottoscritta il 31.12.2013, repertoriata con n. 28046;

3.       di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.       la Direzione regionale Progetto Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

5.       di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Nanotech S.C.p.A., a Veneto Innovazione S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

6.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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