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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 116 del 31 dicembre 2013


Materia: Demanio e patrimonio

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2253 del 10 dicembre 2013

Alloggio ex E.N.L.R.P. sito in Venezia - Castello, Calle Longa di Quintavalle civico n. 11/z. Assegnatario Marzari Luigi - erede universale Sig. Clagnan Ezio.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento l'Amministrazione Regionale pende atto di quanto disposto con sentenza n. 1284 del 21.06.2013 del Tribunale di Venezia con la quale viene accertato che, in forza del diritto di riscatto esercitato legittimamente dalla Sig.ra Della Longa Marcellina sull'immobile di proprietà regionale sito in Venezia, Castello n. 11/z, per effetto che il Sig. Clagnan Ezio, erede universale, ha acquistato iure ereditatis il diritto esclusivo di concludere il contratto con la Regione del Veneto per il trasferimento della proprietà dell'immobile.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La L. 641/1978 fissava al 1° gennaio 1979 il termine per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del Dpr n. 616/1977, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali. Tra detti enti vi era l'Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi (E.N.L.R.P., ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati).

Entro il 31 marzo 1979 si provvedeva, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del Dpr n. 616/1977, al trasferimento alle Regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonché all'attribuzione alle Regioni e agli enti locali delle relative entrate.

L'art. 1 del Dpr 18.04.1979 trasferiva i beni patrimoniali del soppresso E.N.L.R.P. alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio essi erano situati, ai sensi dell'art. 117 comma 1° del Dpr 616/1977.

Con Dgr n. 4243/1979 la Giunta regionale affidava la gestione del patrimonio trasferito all'E.N.L.R.P. agli Istituti Autonomi Case Popolari, ora ATER. Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 5574/1980 gli IACP erano autorizzati ad istruire le pratiche predisponendo tutti gli atti necessari all'alienazione degli alloggi.

L'art. 35 della L. 763/1981 "Norme organiche per i profughi" stabiliva che "I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi già di proprietà dell'E.N.L.R.P. o dello Stato, amministrati dallo stesso ente ai sensi dell'art. 6 della L. n. 1219/1960, possono richiedere il riscatto in proprietà dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita. Tale facoltà può essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Con Dgr n. 3817/1982, la Giunta regionale autorizzava gli Istituti Autonomi Case Popolari a predisporre gli atti necessari per la trasformazione dei contratti da locazione semplice a patto di futura vendita, o il riscatto anticipato degli stessi.

Con Dgr n. 81/2003, la Giunta regionale stabiliva di alienare gli alloggi trasferiti dall'E.N.L.R.P. alla Regione del Veneto e siti in Comune di Venezia, secondo le modalità indicate nel provvedimento stesso.

Tra gli alloggi disciplinati dalla succitata normativa vi è l'alloggio sito in Venezia - Castello, Calle Longa di Quintavalle civico n. 11/z, assegnato al locatario Sig. Marzari Luigi che aveva stipulato più contratti di locazione di durata annuale nei quali risultava la composizione del nucleo familiare composto di n. 3 persone: Marzari Luigi, Della Longa Marcella (moglie) e Madrisotti Leonilda (suocera).

Il contratto datato 14/04/1966, stipulato tra il Sig. Marzari Luigi e l'Opera per l'Assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati, è espressamente qualificato come contratto di locazione con patto di futura vendita: l'art. 2 stabilisce che il prezzo della futura vendita "è specificato e sin da ora pattuito in £. 4.055.065" (2.094,27). All'art. 13 del contratto viene inoltre statuito:"Nel caso di morte dell'inquilinosuccedono nei relativi diritti ed obblighi i di lui eredi, i quali rimangono tenuti in solido all'osservanza del presente contratto e del regolamento per gli inquilini in esso richiamato, nonché al pagamento delle rate residue fino a quando, con atto di divisione, i diritti sull'appartamento non siano stati attribuiti ad uno o più degli eredi, che in quest'ultima ipotesi rimarranno obbligati in solido a detta corresponsione."

Alla morte del Sig. Marzari Luigi (29.12.1975) la moglie, Sig.ra Della Longa Marcellina, presentava all'E.N.L.R.P. una prima richiesta di riscatto anticipato dell'immobile, datata 17 marzo 1978, alla quale l'Ente rispondeva di non potersi procedere, atteso che l'Ente medesimo si trovava "in fase di scioglimento".

Successivamente, a seguito della devoluzione della proprietà alla Regione del Veneto, in data 10.07.1980, la Sig.ra Della Longa chiedeva alla medesima il riscatto anticipato dell'immobile in questione, con pagamento in un'unica soluzione.

In data 16.12.1982, prot. n. 17117, l'IACP di Venezia comunicava l'esito dell'istruttoria delle pratiche relative alle richieste, formulate dai vari occupanti, di trasformazione in proprietà dei contratti: nell'elenco degli assegnatari indicato dall'IACP emergeva che l'assegnatario Marzari Luigi era deceduto in data 29.12.1975 ed eredi risultavano la vedova Sig.ra Della Longa Marcellina, residente nell'alloggio, ed i Sigg. Marzari Aminto e Giovanna, fratelli del deceduto, non residenti nell'alloggio in questione.

Con nota datata 14.01.1983, il Sig. Ezio Clagnan, parente della Sig.ra Della Longa Marcellina, chiedeva alla Regione Veneto chiarimenti sui tempi di riscatto previsti per l'alloggio in questione.

Al fine di provvedere all'assegnazione degli alloggi, in data 04.03.1983, la Regione chiedeva al Comune di Venezia i certificati storici di residenza della Sig.ra Della Longa Marcellina ved. Marzari (dal certificato di residenza datato 07.03.1983 emergeva che l'assegnataria era residente a Venezia e abitante a Castello n. 11/z dal 20.04.1962).

Con nota prot. n. 3257 del 17.04.1996, l'ATER di Venezia trasmetteva alla Regione del Veneto copia del prospetto di calcolo dell'importo dovuto a saldo, pari a £. 1.517.920, sulla somma di £. 4.055.065 quale prezzo di cessione, a suo tempo redatto dagli uffici incaricati all'istruttoria della pratica in argomento.

In data 15/09/1995 lo Studio Notarile Minazzi di Venezia trasmetteva fotocopia del bollettino postale sul c/c della Regione Veneto, eseguito da Eredi Marzari Luigicon la causale "saldo riscatto anticipato alloggio ex E.N.L.R.P." per l'importo di £. 1.517.920.

Come certificato dal Comune di Venezia, la Sig.ra Della Longa Marcellinaè deceduta il 23/11/2001. Con atto rep. n. 42544 del 4.02.2002 di deposito e pubblicazione di testamento olografo, la Sig.ra Della Longa Marcellina ved. Marzari lasciava quale erede universale il nipote Ezio Clagnan.

Poiché si era accertato che sussistevano altri eredi del Sig. Marzari Luigi, il notaio a cui all'epoca era stata affidata la pratica per effettuare la compravendita, chiedeva di verificare attentamente la situazione successoria del de cuius Marzari Luigi.

Atteso il tempo trascorso e la mancata formale stipulazione del contratto di compravendita a definizione del riscatto anticipato, in data 22.12.2009 è stato notificato all'Amministrazione Regionale l'atto di citazione avanti il Tribunale di Venezia proposto dal sig. Clagnan Ezio in qualità di erede universale di Della Longa Marcellina volto a far accertare, in via principale, che l'immobile è di proprietà dell'attore per essere lo stesso erede universale della de cuius, la quale aveva legittimamente esercitato il diritto di riscatto, ovvero, in via subordinata, che l'immobile è di proprietà dell'attore per essere lo stesso erede universale della de cuius la quale aveva maturato a suo favore il diritto di usucapire il bene.

Con sentenza n. 1284 del 21.06.2013 il Tribunale di Venezia, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha accertato e dichiarato che la Sig.ra Della Longa Marcellina ha esercitato legittimamente il proprio diritto di riscatto dell'immobile sito in Venezia, Castello n. 11/z catastalmente identificato alla Sez. VE, Fg. 16, mapp. 5071, sub. 2, classe A/4, di proprietà della Regione Veneto e per l'effetto il Sig. Clagnan Ezio, erede universale della Sig.ra Della Longa Marcellina in forza di testamento olografo pubblicato il 14/02/2002 tramite il notaio Minazzi di Venezia, ha acquistato iure ereditatis il diritto esclusivo di concludere il contratto con la Regione del Veneto per il trasferimento della proprietà dell'immobile.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Amministrazione Regionale, che già in sede di difesa giudiziale aveva riconosciuto come la sig.ra Della Longa avesse corrisposto il prezzo convenuto per il trasferimento di proprietà dell'immobile, ritiene di non proporre impugnazione avverso la suindicata sentenza, prendendo atto di quanto dalla stessa disposto.

Con il presente atto si propone, quindi, la cessione dell'alloggio sito in Venezia, Castello n. 11/z catastalmente identificato alla Sez. VE, Fg. 16, mapp. 5071, sub. 2, classe A/4, a favore del sig. Clagnan Ezio, tramite la stipula del relativo atto di compravendita che sarà redatto e rogitato dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, comma 4° - dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

 

Visto: l'art. 54 dello Statuto della Regione del Veneto, approvato con legge regionale statutaria n. 1 del 17 Aprile 2012;

Viste le Leggi nn. 641/1978 e 763/1981;

Visti i Dpr n. 616/1977 e Dpr 18.04.1979;

Viste le Ddgr nn. 4243/1979, 5574/1980, 3817/1982 e 81/2003;

Vista la sentenza n. 1284 del 21.06.2013 del Tribunale di Venezia;

Vista la documentazione agli atti;

delibera

1.         di prendere atto di quanto disposto dalla sentenza n. 1284 del 21.06.2013 del Tribunale di Venezia astenendosi dall'impugnazione avverso la stessa;

2.         di autorizzare, per l'effetto, in ottemperanza al disposto della succitata sentenza, la cessione in favore del Sig. Clagnan Ezio, quale erede universale della signora Della Longo Marcellina, dell'alloggio sito in Venezia, calle Longa di Quintavalle n. 11/z catastalmente identificato al Comune medesimo Fg. 16, mapp. 5071, sub. 2, classe A/4, dando atto che l'importo dovuto a titolo di riscatto del bene risulta essere stato già corrisposto;

3.         di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto a redarre e rogitare il contratto di compravendita in forma pubblica amministrativa con il Sig. Clagnan Ezio per la cessione dell'immobile descritto al punto 2.;

4.         di incaricare il Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi a sottoscrivere l'atto, in nome e per conto dell'Amministrazione Regionale;

5.         di stabilire che tutte le spese afferenti la stipulazione del contratto di compravendita sono a carico della parte cessionaria, Sig. Clagnan Ezio;

6.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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