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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 24 dicembre 2013


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2183 del 03 dicembre 2013

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91 recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali", nel testo risultante per effetto della conversione della legge 7 ottobre 2013, n. 112 pubblicata nella G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013.

Note per la trasparenza

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

 

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:

Con la legge 7 ottobre 2013, n. 112 pubblicata nella G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013., è stato convertito in legge il decreto-legge 8 agosto 2013, n.91 recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali".

Il decreto legge citato, nel testo di cui alla legge di conversione suindicata, all'art.4-bis presenta alcuni profili che si configurano lesivi delle prerogative garantite alla Regione dalla Carta Costituzionale per i motivi di seguito partitamente indicati.

In dettaglio l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2013 è stato introdotto nel decreto in sede di conversione, operata con la legge n.112/2013 ed aggiunge un comma 1-bis al comma 1 dell'art.52 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ed assegna alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici,"sentiti gli enti locali", il compito di adottare "apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico".

Tale intervento si fonderebbe sulla dichiarata esigenza "di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale", e sarebbe dovuto "alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, con estensione dell'ambito applicativo territoriale anche alle "aree a essi contermini"

Innanzitutto, per un evidente e non ancora sanato vizio di tecnica legislativa o altro, in realtà il comma 1-bis era già stato aggiunto dall'art. 2-bis, del medesimo decreto-legge n. 91/2013, e sempre per effetto della stessa legge di conversione n.112/2013, ma presenta un testo completamente diverso che individua i comuni quali amministrazioni deputate ad individuare "i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione".

Così congegnata, formalmente la disposizione risulta in primo luogo non correttamente identificabile in riferimento all'art.52 del D.Lgs. n.42/2004, se non con esplicito riferimento alla norma introduttiva del decreto impugnando , come strutturata nella legge di conversione del decreto de quo, in violazione del più elementare principio di ragionevolezza e certezza del diritto, con violazione attuale o potenziale degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Sostanzialmente, poi, si appalesano notevoli perplessità incidenti sulla legittimità della competenza legislativa esercitata, nonostante le petizioni di principio del testo, atteso che appare apodittica l'affermazione secondo la quale l'intervento de quo sarebbe indubitabilmente qualificabile nell'ambito della di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'art.117, comma secondo, lett. s), della Costituzione, di competenza esclusiva statale, e non piuttosto di valorizzazione dei medesimi, soggetta, invece, all'attribuzione legislativa concorrente a termini dell'art. 117, comma terzo della Costituzione, che così ne risulterebbe irrimediabilmente leso, attesa la natura dettagliatamente precettiva del contenuto della norma impugnanda.

L'impatto della disposizione risulta significativamente rilevante anche in relazione ai contesti evocati dalla novella nei quali, come per il turismo o l'esercizio del commercio, in aggiunta alla consueta competenza autorizzatoria comunale, sussistono non solo concomitanti competenze amministrative regionali, ma anche e soprattutto le note attribuzioni legislative regionali residuali, tutelate dall'art.117, quarto comma Cost. e violate per effetto della norma impugnata che sottrae irrimediabilmente all'amministrazione regionale ogni potestà al riguardo.

Certamente violato è, infine, l'art.120 della Costituzione, presidiante il principio di leale collaborazione, laddove la norma oggetto di censura scardina, sovvertendola, la previgente articolazione dei ruoli, assegnando una funzione preminente alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici ed alle Soprintendenze nel vietare gli usi non compatibili, in spregio di quelle esigenze di intesa e coordinamento che dovrebbero connotare l'azione amministrativa proprio laddove è massima l'interazione territoriale delle competenze funzionali e, che, nella materia de qua, hanno trovato puntuale definizione normativa, con conseguente lesione, anche, dei precetti di cui all'art.118 della Costituzione.

Il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

- visto l'articolo 54 dello Statuto;

- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

- vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260;

- ravvisata l'urgenza di provvedere, data la brevità del termine per impugnare, e con riserva di dare comunicazione al Consiglio regionale del provvedimento adottato nella prima seduta utile a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c) dello Statuto.

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, nei confronti dello Stato, in persona del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91 recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali", nel testo risultante per effetto della conversione della legge 7 ottobre 2013, n. 112 pubblicata nella G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013per violazione degli articoli 3, 97, 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione medesima.

2. di affidare il patrocinio legale della Regione, agli avv.ti. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

3. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;

4. di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c) dello Statuto;

5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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