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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 10 dicembre 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2074 del 19 novembre 2013

L.R. 09 luglio 1993 n. 29, art. 8. L.R. 07 agosto 2009 n. 18, art. 1, comma 2bis. Definizione criteri di attribuzione ad ARPAV delle somme introitate al bilancio regionale derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni per l'anno 2013.

Note per la trasparenza
Con questa deliberazione, così come previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 07 agosto 2009, art. 1, comma 2bis, si stabiliscono i criteri in base ai quali viene attribuita ad ARPAV la quota delle somme introitate al bilancio regionale di cui al comma 4, dell'art. 8, della L.R. n. 29/93, derivante dalle sanzioni amministrative in materia di campi elettromagnetici di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 29/93, relativamente all'anno 2013. Questa deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale, ma ne avvia la procedura.

 

Note per la trasparenza: 

Con questa deliberazione, così come previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 07 agosto 2009, art. 1, comma 2bis,  si stabiliscono i criteri in base ai quali viene attribuita ad ARPAV la quota delle somme introitate al bilancio regionale di cui al comma 4, dell’art. 8, della L.R. n. 29/93, derivante dalle sanzioni amministrative in materia di campi elettromagnetici di cui al comma 1 dell’art. 8 della L.R. n. 29/93, relativamente all’anno 2013. Questa deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale, ma ne avvia la procedura.

 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con specifica legislazione di settore, a livello nazionale e regionale, sono state previste dettagliate disposizioni volte a tutelare la salute della popolazione dall'esposizione alle radiazioni non ionizzanti utilizzate nel campo delle comunicazioni elettroniche (100 kHz-300 GHz).

In particolare va ricordato che la Regione Veneto ha previsto, con Legge n. 29 del 09 luglio 1993, uno specifico presidio per la tutela igienico sanitaria della popolazione, prevedendo apposite sanzioni a carico dei gestori degli impianti di comunicazioni elettroniche per le ipotesi di determinati inadempimenti a quanto al riguardo stabilito dalla legislazione regionale in parola.

Va altresì rammentato che l'art. 8 della legge regionale in questione stabilisce, analiticamente, che le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo siano delegate ai Comuni ove sono installati gli impianti. Per quanto attiene, invece, alle spese per l'esercizio della delega, le stesse sono stabilite, in maniera forfettaria, in misura pari al cinquanta per cento dell'importo delle sanzioni pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun Comune. L'ulteriore cinquanta per cento dell'intera somma, viene invece riversato dai Comuni, che hanno provveduto alla relativa irrogazione e riscossione, al Capitolo di bilancio regionale n. 7946 dello stato di Previsione dell'Entrata, denominato "Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tutela igienico sanitaria dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

Ciò premesso, va ulteriormente rammentato che con Legge Regionale n. 18 del 07 agosto 2009, a partire dall'anno 2008, così come previsto dall'art. 1, comma 2bis, della stessa Legge regionale, la quota di cui al comma 4, dell'art. 8, della Legge regionale n. 29/93, introitata nell'anno precedente al bilancio regionale, derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell'art. 8, della L.R. n. 29/93, viene destinata allo sviluppo e al miglioramento dell'attività svolta dai Servizi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Premesso quanto sopra, considerata la previsione del citato art. 1, comma 2bis, della Legge Regionale n. 18/2009, con la presente deliberazione si definiscono obiettivi e criteri in base ai quali successivamente procedere all'assegnazione ad ARPAV (codice SIOPE 1 05 03 1547) delle somme in questione relativamente al corrente esercizio finanziario 2013.

A tal fine appare congruo fare riferimento alle attività affidate, a mezzo di specifici progetti nel settore in argomento, ad ARPAV, a mente del Piano Regionale Prevenzione, anni 2010-2012, approvato con DGR n. 3139 del 14/12/2010, considerato che lo stesso è stato prorogato, nella sua vigenza, al 31/12/2013 con DGR n. 845 del 04/06/2013.

I predetti progetti, affidati ad ARPAV, sono stati realizzati, e i relativi obiettivi, il cui conseguimento era stato fissato con la citata DGR n. 3139/2010 alla data del 31/12/2012, sono stati procrastinati, con DGR n. 845/13, al 31/12/2013.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno stabilire che, ai fini di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 07 agosto 2009, art. 1, comma 2bis, i criteri in base ai quali viene attribuita ad ARPAV la quota delle somme che saranno introitate al bilancio regionale di cui al comma 4, dell'art. 8, della L.R. n. 29/93 per l'esercizio finanziario 2013, derivante dalle sanzioni amministrative in materia di campi elettromagnetici di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 29/93, sono costituiti dal completo raggiungimento da parte di ARPAV degli obiettivi fissati al 31/12/2013 di cui ai progetti contenuti nel Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 (Progetti n. 2.7.4.1 e 2.7.4.2).

Le somme, una volta introitate al bilancio regionale per l'anno 2013, saranno assegnate ad ARPAV e dalla stessa destinate alla formazione del personale preposto alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per comunicazioni elettroniche e da elettrodotti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1993, n. 29.

VISTO la Legge Regionale 07 agosto 2009, n. 18.

VISTA la Legge 23/03/2001, n. 36.

VISTO il D.Lgs. 01 agosto 2003, n. 259.

VISTO il DPCM 08/07/2003.

VISTA la L.R. 4 del 05/04/2013 che approva il Bilancio regionale di previsione 2013 e la DGR n. 631 del 7/5/2013 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio medesimo.

VISTE le DGR n. 1102 del 12.06.2013 e n. 1140 del 05 luglio 2013 di approvazione delle Linee Guida regionali attuative del D.Lgs. n. 118/2011 per la gestione sanitaria accentrata (GSA) per l'esercizio 2013.

VISTA la DGRV n. 911 del 18/06/2013.

delibera

1.    di stabilire che, ai fini dell'assegnazione ad ARPAV, ai sensi della Legge regionale n. 18 del 07 agosto 2009, art. 1, comma 2bis, delle somme che saranno introitate al bilancio regionale nel corrente esercizio finanziario 2013, a mente dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 29/93, i criteri di assegnazione sono rappresentati dal completo raggiungimento degli obiettivi fissati al 31/12/2013 dal Piano Regionale Prevenzione 2010-2012, approvato con DGR n. 3139/2010, e prorogato, nella sua vigenza, al 31/12/2013 con DGR n. 845 del 04/06/2013, per le attività affidate ad ARPAV in materia di controllo e monitoraggio delle radiazioni non ionizzanti utilizzate nel campo delle comunicazioni elettroniche e nel settore del trasporto/trasformazione dell'energia elettrica (Progetti 2.7.4.1 e 2.7.4.2);

2.    di stabilire che, a mente di quanto previsto dal precedente punto 1), verrà assegnata ad ARPAV la somma che sarà introitata al bilancio regionale nel corso dell'esercizio finanziario anno 2013 a mente del combinato disposto del comma 4, dell'art. 8, della L.R. n. 29/93 e dell'art. 1, comma 2bis, della L.R. 07 agosto 2009 n. 18, una volta accertato, da parte del Servizio Tutela e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Direzione regionale Prevenzione, il completo raggiungimento degli obiettivi fissati nei citati Progetti del vigente PRP affidati ad ARPAV, così come specificato nel precedente punto 1);

3.    di stabilire che la somma in questione sarà destinata da ARPAV (codice SIOPE 1 05 03 1547) alla formazione del personale preposto alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per comunicazioni elettroniche e da elettrodotti.

4.    di incaricare il Dirigente della Direzione Prevenzione dell'esecuzione del presente atto. In particolare, di assegnare e liquidare ad ARPAV, tramite proprio provvedimento, l'importo che sarà introitato al bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario 2013 al Capitolo n. E7946, subordinatamente all'accertamento e alla verifica del completo raggiungimento degli obiettivi fissati nei Progetti del vigente Piano Regionale Prevenzione affidati ad ARPAV, così come indicato nei punti precedenti;

5.    di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale, ma ne avvia la procedura;

6.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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